TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-11-04, n. 202400857

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-11-04, n. 202400857
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400857
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 00857/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2023, proposto da
R M, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola La Collina di M Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pieve Torina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione

- del decreto del Dirigente della Direzione Coordinamento Ricostruzione n. 122 del 4 settembre 2023 contenente la determinazione conclusiva negativa sulla richiesta del M e di tutti gli allegati ivi contenuti, ivi compreso il verbale del 1° settembre 2023;

- del parere negativo del Comune di Pieve Torina reso in data 3 agosto 2023 e ripetuto nella conferenza tenutasi in data 1° settembre 2023;

- del parere dell''Autorità di Bacino espresso nel corso delle sedute del 28 giugno 2022, 14 febbraio 2023 e 4 agosto 2023 che si sono svolte e in particolare di quella recante data 1° settembre 2023 e dei verbali stessi;

- di ogni altro documento, parere o allegazione contenuta e allegata nel decreto dirigenziale n. 122.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina, della Regione Marche e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. R M, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola “La Collina di M Roberto” (ubicata nel territorio di Pieve Torina), impugna:

- il decreto del dirigente della Direzione Coordinamento Ricostruzione della Regione Marche n. 122 del 4 settembre 2023 (recante la determinazione conclusiva negativa sull’istanza presentata a suo tempo dal sig. M) e tutti gli allegati allo stesso, ivi compreso il verbale del 1° settembre 2023;

- il parere negativo del Comune di Pieve Torina reso in data 3 agosto 2023 e confermato in sede di conferenza di servizi;

- il parere dell’Autorità di Bacino espresso nel corso delle sedute del 28 giugno 2022, del 14 febbraio 2023, del 4 agosto 2023 e del 1° settembre 2023;

- ogni altro atto richiamato nel decreto dirigenziale n. 122,

esponendo in punto di fatto quanto segue.



1.1. L’azienda agricola “La Collina” è proprietaria di tre manufatti edilizi già esistenti all’epoca in cui i terreni sui quali essi sorgono furono acquistati dal dante causa del sig. M (ossia il padre, sig. Arcangelo M). Si tratta degli immobili rurali individuati al catasto al foglio 5 particella 441 sub. 3 - 4 e 5, in precedenza particelle 261 – 260 – 259.

Al fine di meglio descrivere lo stato dei luoghi, a pag. 3 del ricorso è riportato uno stralcio planimetrico, in cui sono individuabili l’immobile A (oggetto di una richiesta di delocalizzazione di cui si dirà infra ) e gli immobili B e C (oggetto dei provvedimenti odiernamente impugnati), i quali ultimi sono congiunti solo per la copertura.

In data 25 marzo 2022 e in data 11 aprile 2023 il sig. M ha chiesto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di essere ammesso a percepire il contributo di cui all’art. 23 dell’ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 per la delocalizzazione degli edifici B e C (ovvero per la delocalizzazione obbligatoria ex art. 4, comma 3, let. c), della L.R. n. 25/2017). Questo perché gli immobili in parola sono distanti dal fiume Chienti pochi metri e dunque sono a rischio di esondazione, come si evince dalla relazione del geologo dott. Gianluca Faustini allegata all’istanza.

Il procedimento avviato dal sig. M ha subito notevoli ritardi e si è concluso con la conferenza dei servizi del 1° settembre 2023, all’esito della quale l’istanza è stata dichiarata improcedibile alla luce del parere contrario espresso dal Comune di Pieve Torina per ragioni urbanistiche ed edilizie, nonostante il sig. M e il tecnico di fiducia geom. Moreni avessero illustrato ai rappresentanti delle amministrazioni intervenute le ragioni per le quali la domanda andava invece accolta.



1.2. Al riguardo va anzitutto considerato che per gli stessi immobili e in relazione ad un più ampio intervento di realizzazione di un complesso agrituristico il sig. M aveva ottenuto i contributi pubblici in occasione del sisma del 1997. In particolare, per l’immobile A (da destinare ad uso agrituristico) era stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione alla delocalizzazione senza contributo, mentre per gli immobili B e C (che erano adibiti a pollaio e a magazzino) era stato richiesto il contributo per la realizzazione di interventi antisismici, visto che all’epoca la normativa vigente non consentiva la delocalizzazione.

Gli interventi summenzionati sono stati autorizzati dal Comune di Pieve Torina nel 2002 e nel 2009 con i seguenti titoli:

a) immobile A: permesso di costruire 5 gennaio 2009;

b) immobili B e C: determinazione n. 261/2002 di concessione del contributo;
autorizzazione edilizia prot. n. 6965 del 2 agosto 2002;
determinazione n. 284/2002 di concessione del contributo;
autorizzazione edilizia prot. n. 6966 del 2 agosto 2002 (per le ragioni che emergeranno infra , è da sottolineare che tali pratiche edilizie sono state istruite dall’arch. L, attuale responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale).

I lavori, per volontà dei proprietari, sono stati eseguiti sono sugli immobili B e C, mentre l’immobile A è stato lasciato così com’era.

Sempre in relazione alla vicenda all’odierno esame del Tribunale è necessario descrivere i lavori di cui alle istanze presentate dal sig. M dopo il terremoto del 1997 e al riguardo al ricorso è allegata la relazione tecnica degli interventi, che comprendevano il rifacimento del tetto e il rinforzo delle murature esterne con rete elettrosaldata. Tra i documenti allegati al progetto vi sono anche la corografia dell’area (da cui risulta la presenza di edifici situati a pochi metri dal fiume Chienti) e una planimetria estratta dal P.R.G., per cui si deve ritenere che il Comune di Pieve Torina fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi.

Dalla documentazione allegata alle istanze presentate a suo tempo dal sig. M emerge in maniera chiara che il fiume Chienti scorre a distanza molto ravvicinata rispetto agli immobili in questione, per cui si deve concludere nel senso che il ricorrente non ha mai nascosto o “minimizzato” tale circostanza.

La documentazione in parola comprende anche un estratto mappale redatto dal geom. Venanzo Morosi il 21 ottobre 1974, nonché una mappa catastale che riporta gli immobili in questione (i quali sono disegnati sommariamente a penna) e dove vi sono varie grafie, alcune delle quali sembrano appartenere ai tecnici del Catasto. Dall’accatastamento eseguito dal geom. Morosi risulta che tutti gli immobili fossero a distanza di poco superiore a 10 metri dal fiume (da 5,1 a 6 cm sulla cartina in scala 1:200), ma l’odierno stato dei luoghi non corrisponde all’accatastamento.

Il motivo del diniego è legato proprio alla distanza dal fiume perché se gli edifici fossero stati costruiti fin dall’inizio alla distanza minore di 10 metri dal fiume essi non sarebbero conformi a legge (in particolare al R.D. n. 523/1904) e quindi non potrebbero essere oggetto di provvidenze pubbliche, neppure per la delocalizzazione.

Dalla documentazione presentata all’U.S.R. emerge che la causa di tale discordanza è legata ad una modifica del tracciato del fiume Chienti avvenuta nel corso degli ultimi cinquanta anni.

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