TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202300864
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Pubblicato il 18/12/2023
N. 00864/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2014, proposto da
F.A.Zoo Mangimi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Ancona, v.le della Vittoria, 7;
contro
Suolo e Salute S.r.l. - Organismo per il Controllo delle Produzioni Biologiche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e L Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L R in Ancona, c.so Stamira, 17;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Co.T.RICO. - Comitato Trattazione Ricorsi c/o Suolo e Salute S.r.l., non costituito in giudizio;
Regione Marche, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ASS ACU 14365 Prot. 365 del 27.3.2014;
- delle note di P.G.- MIPAAF PREF I n. 3801 del 4.3.2014, n. 5339 del 28.3.2014, n. 6423 del 16.4.2014 e n. 7907 del 19.5.2014;
- del Verbale Co.T.RICO del 30.5.2014 redatto in assenza di FAZOO tra le ore 16,30 e 18,30 del 30.5.2014, comunicato il 3.6.2014;
- di ogni altro provvedimento di ASS (IT BIO 004) ovvero del MIPAAF, che sia preordinato, sotteso e/o comunque connesso e/o collegato, in via diretta/indiretta/mediata/immediata ai provvedimenti ed al verbale qui impugnati, allo stato ignoto, ignorato, non conosciuto e/o conoscibile, mai comunicato e/o notificato alla ricorrente, e degli atti connessi, meglio indicati in epigrafe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Suolo e Salute S.r.l. - Organismo per il Controllo delle Produzioni Biologiche e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, sin da sempre operante nel campo del commercio e della trasformazione di granaglie e sementi cosiddette convenzionali, dall’anno 2008 ha esteso la propria attività alla commercializzazione e trasformazione dei medesimi prodotti provenienti da coltivazioni con il metodo biologico (in particolare soia, mais e granturco).
Per tale ragione, ha stipulato con l’organismo di controllo Suolo e Salute S.r.l., autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto in virtù del quale si è assoggettato al suo controllo in ordine alla verifica del rispetto della normativa regolante l’esercizio di attività di agricoltura biologica.
Nel vigore di detto contratto, la ricorrente è stata sottoposta ai dovuti controlli. A seguito di rilevate violazioni e irregolarità, accertate anche in sede penale, l’organismo di controllo, con provvedimento prot. 365 del 27 marzo 2014 (documento n. 6 allegato al ricorso), ha disposto la misura della soppressione delle dichiarazioni di conformità al Regolamento CE n. 834/07 su taluni prodotti in carico alla ditta ricorrente.
Quest’ultima, quindi, ha agito dapprima in sede amministrativa, proponendo ricorso al CO.T.RICO. (che, con verbale del 30 maggio 2014, anch’esso impugnato, ha preso atto dell’avvenuto recesso della ditta dal sistema di controllo e si è astenuta dall'assumere qualsivoglia decisione in merito), e poi innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’organismo di controllo n. 365/2014 e di tutti gli atti connessi indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, la società Suolo e Salute S.r.l. e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In via preliminare, entrambi hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice in favore del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto che nasce tra l'organismo di controllo e l'operatore che si assoggetta al sistema di controllo e certificazione, come tale regolato dalle disposizioni di diritto comune.
Sempre in via preliminare, Suolo e Salute ha altresì eccepito l’incompetenza del TAR Marche in favore del TAR Lazio con sede in Roma, dato che sono stati impugnati anche atti del MIPAF, nonché l’irricevibilità del gravame per tardività, mentre il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i propri atti si connoterebbero come mere segnalazioni, peraltro dovute in virtù della disciplina vigente, e che gli atti dell’organismo di controllo avrebbero una loro autonomia.
Con ordinanza n. 289 del 2014 questo Tribunale ha negato la concessione di misure cautelari sulla base della seguente motivazione:
“ - permangono dubbi sull’ammissibilità del ricorso, per tutti i profili esposti nella memoria di costituzione dell’intimato organismo di controllo;
- Suolo e Salute ha allegato documentazione da cui emerge l’avvenuto espletamento di un’autonoma istruttoria, anche mediante accesso nella sede della ricorrente;
- tenuto conto dell’incidenza percentuale delle produzioni “bio” sul fatturato complessivo di FA Zoo, non appare nemmeno provato il periculum in mora ”.
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione, sia la ricorrente che la società Suolo e Salute hanno presentato memorie. In particolare la prima, nelle proprie memorie conclusive, pur sottolineando le oscillazioni giurisprudenziali registratesi tra la data di proposizione del ricorso e gli anni successivi, che hanno riguardato il tema della giurisdizione in ordine a controversie aventi ad oggetto la contestazione degli atti degli organismi di controllo in materia di agricoltura biologica, ha mostrato di aderire all’eccezione di controparte, prendendo atto del fatto che si è via via consolidato, nel tempo, l’indirizzo ermeneutico secondo cui tali controversie spettano alla giurisdizione ordinaria.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023, la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.