TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-25, n. 202416584
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2024
N. 16584/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09940/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C Siciliano, D Bcco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Sirna in Roma, via della Giuliana, 35;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno 23 giugno 2020 n. 105, <<Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217>> in GURI n.212 del 26-8-2020
- per l'annullamento e/o la disapplicazione, dei provvedimenti, atti e note ivi citati e richiamati ovvero non altrimenti noti ai ricorrenti; di ogni atto istruttorio e/o provvedimento presupposto e/o correlato e/o connesso e/o conseguente non altrimenti noto ed in quanto diretto ad impedire ai ricorrenti ogni utile e legittima progressione di carriera creando loro danno morale ed economico, tutti atti e comportamenti che sin d'ora si impugnano e contestano, sempre con riserva espressa di motivi aggiunti;
ove occorra ed in parte qua, previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 39, 76 e 97 Cost., nella parte cui è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative da cui i ricorrenti sono risultati esclusi e/o censiti, quantunque laureti e con anzianità di servizio
- del D. Lgs. n. 127 del 6 ottobre 2018, avente ad oggetto disposizioni integrative al d.l. 29 maggio 2017, n. 97, riguardante” disposizioni recanti modifiche al d.l. 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché al d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 8, co. 1, lett. A), della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della l. 29 luglio 2003, n. 229” e al d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, della l. 30 settembre 2004, n. 252”;
- Del D.M. n. 2017 del 28 maggio 2019, di attuazione del D.Lgs. 127/2018; - Dell'allegato n. 1, nota esplicativa, al D.M. n. 2017 del 28 maggio 2019; - dell'allegato A al D.M. n. 2017 del 28 maggio 2019, “inquadramento del personale appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127”, che ha modificato la qualifica lavorativa di provenienza dei ricorrenti da “Collaboratore Amministrativo-Contabile o Collaboratore Informatico, d.lgs.217/2005” a “Ispettore Logistico-Gestionale o Ispettore Informatico, d.lgs. 127/2018”;
- di ogni altro provvedimento e/o atto prodromico, successivo e conseguenziale
- nonché per l'accertamento e la declaratoria,
all'occorrenza previo annullamento e/o disapplicazione ed in parte qua del D.Lgs. 127/2018 e D.M. 2017/2019, del diritto dei lavoratori ricorrenti ad essere inseriti e/o trasferiti e/o inquadrati nel ruolo della categoria riservataria per l'accesso al ruolo ed alla qualifica dei direttivi,
ovvero del diritto dei lavoratori ricorrenti ad essere inseriti e/o trasferiti e/o inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico gestionali di cui all'art. 13 octies del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, in possesso di laurea magistrale ovvero di titolo equipollente,
ovvero del diritto dei lavoratori ricorrenti ad essere inseriti e/o trasferiti e/o inquadrati, mediante concorso interno per esami e titoli, dalla categoria di attuale provenienza di ispettori dei ruoli tecnico professionali o informatici (in quanto già qualificati ex art. 95 D.lgs. 217/2005 “collaboratore e sostituti direttori amministrativo – contabili o informatico” ed inquadrati nella qualifica di “collaboratore amministrativo contabile” da cui avrebbero potuto accedere al ruolo direttivo ricompresa nel medesimo ruolo di “sostituto direttore amministrativo contabile”) al ruolo tecnico – professionale del personale direttivo dirigente
ovvero del diritto in capo ai lavoratori ricorrenti di accedere al ruolo ad esaurimento dei direttivi ed alla qualifica di “vice direttore speciale logistico-gestionale” alle medesime condizioni dei collaboratori amministrativi- contabili esperti con anzianità trentennale e dei sostituti direttori amministrativo-contabili ed informatici, e/o previa selezione pubblica;
ovvero di illiceità della modifica della qualifica lavorativa di provenienza dei ricorrenti da “Collaboratore Amministrativo-Contabile o Collaboratore Informatico, d.lgs.217/2005” a “Ispettore Logistico-Gestionale o Ispettore Informatico, d.lgs. 127/2018” (allegato A al D.M. n. 2017 del 28 maggio 2019, “inquadramento del personale appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127”), in quanto preclusiva dell'accesso al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative nel quale avrebbero dovuto essere più correttamente ricollocati ed in quanto preclusiva dell'accesso al concorso straordinario per titoli ed esami per direttore da indirsi secondo il DM 105/2020 e comunque al ruolo di carriera gerarchicamente superiore;
ovvero del diritto dei ricorrenti alla progressione di carriera e di avanzamento di ruolo in assenza di discriminazioni ivi comprese quelle derivante dall'applicazione ai fini del predetto passaggio e di inquadramento di limiti selettivi lineari irragionevoli e non perequati nel merito e per titoli ovvero fondati sulla sola mera anzianità di servizio in palese violazione dei principi, criteri e/o misure di parità di chance, di pari opportunità nell'accesso all'impiego e nella progressione di carriera e di avanzamento di ruolo, anche per merito e titoli, mediante selezione ovvero idonea procedura di riqualificazione e reinquadramento,
ed in ogni caso del diritto alla salvaguardia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico;
per la conseguente condanna della pubblica amministrazione
a rideterminare la procedura e le modalità di accesso alla qualifica di direttore logistico – gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'art. 259, comma 1 lettera h del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 mediante concorso straordinario per titoli ed esami che preveda la possibilità di accesso dei lavoratori ricorrenti in quanto collocati e qualificati in posizione utile e/o di riservatari, in possesso dei requisiti di merito, carriera, anzianità e titoli per come medio tempore maturati e tutti considerati dalla data di assunzione ed inquadramento in servizio sino ad oggi nella categoria e ruolo utile immediatamente precedente in quanto equipollente a quello dei direttivi speciali;
a rideterminare la procedura e le modalità di accesso alla qualifica di direttore logistico – gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'art. 259, comma 1 lettera h del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 mediante concorso straordinario per titoli ed esami che preveda la possibilità di accesso dei lavoratori ricorrenti in quanto riservatari inseriti nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che esplicano le funzioni di “vice direttore speciale logistico gestionale o informatico;
al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, con conseguente condanna al pagamento degli importi che daranno ritenuti dovuti ex art. 30 cpa., in conseguenza dei gravissimi danni morali e materiali ingiustamente subiti dai ricorrenti
con salvaguardia dei diritti maturati sullo stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti erano inquadrati nel previgente ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.lgs. n. 217 del 13/10/2005 nella formulazione originaria precedente alle modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs. 06/10/2018, n. 127) nelle qualifiche dei collaboratori amministrativo-contabili o tecnico-informatici del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo- contabili o tecnico-informatici.
A partire dall’inquadramento già in essere, a seguito dell’entrata in vigore delle integrazioni e modifiche apportate dal d.lgs. n. 127 del 06/10/2018 al d.lgs. n. 217 del 13/10/2005, i ricorrenti, con D.M. n. 2017, del 28/5/2019, sono stati inquadrati, rispettivamente ai sensi degli artt. 253 e 254 d.lgs. n. 217/2005, introdotti dal d.lgs. n. 127/2018, nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali ed in quelle del ruolo degli ispettori informatici.
I predetti, quindi, rivestono, attualmente, le qualifiche di ispettore logistico-gestionale esperto e di ispettore informatico esperto, inoltre ad alcuni