TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2013-06-12, n. 201305897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2013-06-12, n. 201305897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305897
Data del deposito : 12 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03410/2011 REG.RIC.

N. 05897/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03410/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


M Z, rappresentata e difesa dagli avv. M S ed A S, con domicilio eletto presso Rino Liburdi in Roma, via Circonvallazione Clodia, 36;


contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per ottenere

la esecuzione della sentenza n. 1074/2010 della Sez.

III

Bis del T.A.R. del Lazio

ed avverso

la determinazione del Commissario straordinario del 7.5.2012 con cui è stata, tra l’altro, confermata la attribuzione alla ricorrente di voto unico (18/30) per il colloquio individuale e per il colloquio di gruppo (atto impugnato con i motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Udito alla Camera di Consiglio del 8 ottobre 2012 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;


Vista la sentenza n. 1064/2010 di questa Sezione (costituente oggetto dei successivi giudizi di esecuzione) con la quale nei confronti della ricorrente (partecipante al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici) è stato disposto, per difetto di motivazione, l’annullamento della valutazione della prova orale della stessa sostenuta, consistente in un colloquio collettivo e successivo colloquio individuale;

Rilevato che la stessa valutazione della prova orale è stata ritenuta nella suindicata sentenza imperfettamente motivata essendo stato il giudizio valutativo espresso con votazione numerica complessiva unica ma senza alcun riferimento all’esito della prova collettiva che concorreva alla formazione della votazione numerica complessiva;

Viste le ulteriori pronunce e gli ulteriori provvedimenti , anche commissariali, intervenuti sulla controversia che interessa, costituiti da:

1) sentenza n. 938/2011 della stessa Sezione Terza bis di questo Tribunale. Tale sentenza in accoglimento di ricorso proposto per la esecuzione della suindicata sentenza di annullamento aveva sancito l’obbligo dell’Ufficio scolastico regionale, previa riconvocazione della Commissione, di riformulare il giudizio di valutazione della prova orale secondo le modalità contenute nella stessa sentenza ed aveva altresì disposto per il caso di inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un “Commissario ad acta” nella persona del dott. Petrini Mario;

2) Verbale del 17/11/2010 con il quale l’Amministrazione aveva tuttavia già inteso dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi confermando la votazione di 18/30 a suo tempo attribuita alla prova orale svolta dalla ricorrente;

3) Sentenza n. 6685/2011. Con tale sentenza (sempre su ricorso che l’interessata aveva proposto avverso il “verbale di esecuzione” del 17/11/2010 che aveva ribadito la legittimità del “voto unico” assegnato alla concorrente e confermato la votazione di 18/50) questa Sezione, in accoglimento dello stesso ricorso appositamente proposto per elusione del giudicato, ha ritenuto elusivo il suindicato verbale del 17/10/2010 in quanto la conferma della votazione di 18/30 era stata attuata senza la riformulazione del giudizio di valutazione che “ex” sentenza di annullamento, avrebbe dovuto essere ricomprensiva di riferimenti motivando anche sull’esito del colloquio di gruppo;

4) Ordinanza Collegiale n. 2574/2012 di questa stessa Sezione Terza bis con la quale, in sede di risoluzione di “incidente di esecuzione” sollevato dal Commissario “ad acta” avente per questione la modalità esecutiva della sentenza, ha, in parziale accoglimento delle deduzioni commissariali, ritenuto di imputare la rinnovazione della valutazione della prova orale alla esclusiva competenza commissariale, senza peraltro escludere la acquisibilità di elementi conoscitivi istruttori della Commissione di esame.

5) Il provvedimento del Commissario “ad acta” recante la data del 30.4.2012 intervenuto dopo la suindicata Ordinanza risolutoria dell’ “incidente di esecuzione” con il quale lo stesso Commissario sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dalla Commissione a carattere meramente istruttorio, considerato che il colloquio individuale era finalizzato ad accertare nei singoli candidati capacità in ordine a diverse competenze (di tipo gestionale, relazione e sui processi formativi e di natura gestionale) e tenuto conto che la Commissione aveva inteso attribuire nell’espressione del voto per la prova orale una valutazione unitaria tradotta in termini numerici, e tenuto altresì conto che il bando di concorso non richiedeva, ai fini della valutazione motivazioni separate (per il colloquio di gruppo e per il colloquio individuale), preso atto che il voto di 18/30 attribuito dalla Commissione alla prova orale rappresentava il giudizio valutativo indistinto sia del colloquio di gruppo e sia del colloquio individuale, ha ritenuto potersi dare attuazione definitiva alla sentenza da eseguire confermando in 18/30 la votazione della prova orale sostenuta dal ricorrente;

6) Motivi aggiunti proposti dalla stessa ricorrente dopo che il Commissario “ad acta” con la determinazione recante la data del 30 aprile 2012 aveva rappresentato quanto sopra e cioè:

a – la necessaria riconferma della assegnazione alla ricorrente del voto di 18/30;

b - la consistenza di tale voto in un giudizio valutativo indistinto, sia del colloquio individuale che del colloquio di gruppo;

c - la impossibilità (sulla base degli atti acquisiti presso l’Ufficio scolastico regionale e degli elementi conoscitivi forniti dalla Commissione di esame su richiesta istruttoria dello stesso Commissario) di modificare la valutazione effettuata dalla Commissione;

7) Ordinanza n. 5734/2012 con cui questa Sezione, sempre ai fini della corretta esecuzione della sentenza n. 1064/2010 ha ordinato al Commissario “ad acta” un contraddittorio con parte ricorrente che è stato svolto in data 4/9/2012 con esposizione delle ragioni della ricorrente da parte del suo difensore;

Rilevato che, al termine della fase in contraddittorio, il Commissario, con asserito riferimento alle indicazioni contenute nella suindicata ord. n. 5734/2012 ha formulato proprie considerazioni significando che la votazione di 18/30 riportata alla prova orale della ricorrente non può che essere confermata, ma ha rimesso tuttavia a questo Tribunale le definitive determinazioni;

Rilevato che lo stesso Commissario ha richiamato, nelle sue conclusioni, anche quanto lo stesso aveva in precedenza rappresentato a questo Tribunale con la nota n. prot del 5/12/2011 e cioè che “lo scrivente non avendo assistito alla prova de qua non dispone di elementi tali da consentirgli una valutazione di merito e né elementi sostanziali per una convincente ed esaustiva espressione valutativa, sono rinvenibili negli atti che lo scrivente ha avuto modo di acquisire presso l’Ufficio scolastico regionale del Lazio”;

Rilevato, in riepilogo, che la prima sentenza sulla esecuzione (sentenza n. 938/2011) aveva imposto la riformulazione del giudizio di valutazione della prova orale mediante riconvocazione della Commissione d’esame che avrebbe dovuto essere effettuata secondo il dettato della sentenza da eseguire (e cioè esprimendo una valutazione con riferimenti anche alla prova orale collettiva che concorreva alla formazione della votazione unica complessiva);

che tale rinnovazione da parte dell’Organo esaminatore non ha avuto a suo tempo luogo perché, come già sopra riferito, l’Amministrazione era intervenuta adottando un proprio provvedimento (quello del già citato verbale del 17.11.2010);

che le attuali rilevazioni del Commissario “ad acta” sono da considerarsi (in vista di una effettiva esecuzione della suindicata sentenza) anche nella sottostante constatazione della impossibilità di effettuare, in sede di attività commissariale, valutazioni impingenti nel merito valutativo riservato alla Commissione d’esame e che perciò sotto tale profilo le conclusioni del Commissario più che desumibili da un atto dello stesso che si ponga come conclusivo del giudizio di ottemperanza (la cui definizione viene infatti rimessa dallo stesso alle decisioni di questo Tribunale) sono da individuarsi come indicative della non effettuabilità in sede commissariale di un attività valutativa riservata alla Commissione di esame.

Precisato comunque:

- al riguardo che la prova di esame di cui trattasi ove si voglia intendere una ripetizione della stessa prova orale risulta di impossibile attuale rinnovazione non essendo ripetibile a distanza di tempo il colloquio collettivo, e preso atto che inoltre il Commissario ha ritenuto impossibile, per quanto di sua competenza e con riferimento anche ad elementi in proprio possesso e appositamente acquisiti, dispiegamento di attività valutativa del candidato in ordine alla prova di inespressa e recondita motivazione;

- che la stessa comunque resta e non può che restare di stretta e diretta competenza della Commissione d’esame.

Rilevato “in extremis” che a quest’ultima, pur tenendo conto della già evidenziata e rimarcata impossibilità di rinnovazione del colloquio di gruppo, restano tutt’ora margini per un ulteriore e diretto esame valutativo effettuabile almeno sulla base degli atti esistenti (la scheda di valutazione che contiene, per il colloquio di gruppo, il tema trattato ed i criteri, e la scheda di valutazione per il colloquio personale che contiene i quesiti sorteggiati n. 25 e n. 75 nonché i criteri e la valutazione complessiva di p. 18,30).

Ritenuto:

- che sulla base di tali elementi desumibili delle prove cui è stato sottoposto il candidato ed alla luce dei criteri anch’essi indicati nelle schede nonché del voto complessivo assegnato, resta ancora consentito alla Commissione la espressione di proprio giudizio da effettuarsi nei sensi sopraindicati ove sia in grado di colmare, attraverso tale nuovo esame, le carenze che sotto l’esclusivo profilo motivazionale di cui è stata rilevata la mancanza hanno costituito il motivi della nota sentenza di annullamento;

- che per la formulazione di tale giudizio debbasi direttamente investire la stessa Commissione (di cui peraltro era già stata sin dal 2011 prevista in sede di giudizio di esecuzione la preliminare riconvocazione negli specifici sensi indicati nella sentenza dello stesso anno 2011 n. 938 di questa Sezione) affinchè esprima il suo giudizio nei sensi ora indicati e ne tragga le relative conclusioni;

- che l’espletamento di tale attività, sotto il profilo limitato alla sovraintendenza organizzativa e a finale attività relazionale, va affidato all’attuale Commissario “ad acta” dott. M P al quale allo scopo va assegnato il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla comunicazione (o notifica ove prioritariamente eseguita dalla parte interessata) perché sia riconvocata la Commissione d’esame ai fini della effettuazione delle suindicate valutazioni, e per la trasmissione, con Relazione, a questo Tribunale della documentazione contenente gli esiti delle stesse valutazioni siccome effettuate dalla Commissione d’esame.

A totale definizione della annosa e pendente controversia siccome insorta nella fase di esecuzione, la determinazione del compenso spettante al Commissario “ad acta” sarà determinata per l’attività sin dall’inizio dal medesimo svolta con seperata ordinanza.

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