TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-07-08, n. 200903807
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N. 03807/2009 REG.SEN.
N. 03007/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3007 del 2009, proposto dal Sig. D P F, rappresentato e difeso dall’Avv. E M ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Corvino Rosaria in Napoli, Via G. Capaldo n.7;
contro
Comune di Marcianise in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;
nei confronti di
S A, non costituito in giudizio;
PER L’ESECUZIONE
del giudicato formatosi sulla sentenza resa da questo Tribunale n.2455/2001, non impugnata nei termini, con la quale veniva accolto il ricorso e annullata la Delibera di Giunta di approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione del L.E.D.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza di questo Tribunale n.2455/2001, non impugnata nei termini, con la quale veniva accolto il ricorso e annullata la Delibera di Giunta di approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione del L.E.D.;
Rilevato che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all’Amministrazione intimata, in data 5/6/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 il dott. Gabriele Nunziata e udito il difensore del Comune come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che, con sentenza di questo Tribunale n.2455/2001, non impugnata nei termini, veniva accolto il ricorso e annullata la Delibera di Giunta di approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione del L.E.D.;a tutt’oggi, sebbene l’Amministrazione sia stata messa in mora a provvedere all’adempimento del giudicato in favore di parte, non è stato prestato adempimento.
La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all’Amministrazione intimata, in data 5/6/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso.
Il Comune si è costituito per dedurre la carenza di interesse in ragione della sopravvenuta approvazione di una nuova Delibera di Giunta in materia.
Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza lamentando l’inerzia dell’Amministrazione.
2. La prima questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ovvero l’ammissibilità del ricorso, deve essere risolta in senso negativo, atteso che parte ricorrente non ha provveduto né a depositare la prescritta attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione, né la prova di non aver avuto legale conoscenza della Delibera di Giunta che, secondo la difesa del Comune, sarebbe stata adottata in materia.
3.