TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400578
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 00578/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da:
Pv Italy 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G A, T M e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante n. 23;

nei confronti

Regione Sardegna e Comune di Ittiri, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria:

- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa e per quanto di sua competenza, anche del silenzio serbato dal Ministero della Cultura rispetto al proprio obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater, del D.lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,633 MW e delle opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Ittiri (SS), previa occorrendo declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC – PNRR, nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi;

e per la conseguente condanna:

- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA entro un breve termine perentorio, nominando sin d’ora un Commissario ad Acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC – PNRR ad adottare lo schema di provvedimento nonché del relativo titolare all’attivazione dei poteri sostitutivi, formulando sin d’ora espressa riserva di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli

artt. 30 e 34 C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società à PV Italy 1 S.r.l. (da qui in poi soltanto “PV”), odierna ricorrente, ha presentato in data 30 gennaio 2023 istanza di Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione per il progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,633 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in Comune di Ittiri (SS), per un valore economico superiore ai 5 milioni di euro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006.

Con nota del 13 marzo 2023 il Ministero dell’Ambiente le ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA e nella stessa data ha pubblicato l’avviso pubblico di avvio della fase di consultazione prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006.

La fase di consultazione si è così conclusa in data 12 marzo 2023, ma da quel momento non vi è più stato alcun avanzamento dell’iter procedimentale.

Con il ricorso in esame, notificato in data 16 maggio 2024, PV chiede, in primo luogo, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato:

- dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la quale avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, cioè entro la data dell’11 aprile 2023;

- dal competente Direttore generale del Ministero dell’Ambiente, che avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’adozione del parere della Commissione Tecnica, previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero della Cultura, dunque entro il termine del 10 maggio 2023;

- dal titolare del potere sostitutivo, nel caso di specie il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile come da nomina con decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 56, il quale, ai sensi dell’art. 25, comma 2 quater, del d.lgs. n. 152/2006 -vista l’inerzia degli organi sopra indicati- avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di rispettiva competenza entro i trenta giorni successivi.

La ricorrente chiede, inoltre, la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in termini nel caso di perdurante inadempimento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente, eccependo che il mancato esame dell’istanza proposta dalla ricorrente sarebbe giustificato dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale “Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti” . Secondo laa difesa erariale, infatti, detta norma implicherebbe una deroga, giustificata dalla rilevanza strategica ed unionale degli interventi di maggiori dimensioni, rispetto al criterio strettamente cronologico di esame delle istanze, consentendo all’Amministrazione stessa di non rispettare i termini di conclusione previsti per i progetti di minore rilevanza laddove risulti impossibile per il numero dei “progetti più strategici”, come nel caso ora in esame.

All’udienza camerale del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata, per le ragioni che si passa a esporre.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”. Inoltre il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi -che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.

Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

È fallace, infine, l’unica argomentazione difensiva ministeriale secondo cui l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, dettando la priorità dell’esame delle proposte aventi a oggetto gli impianti di maggior potenza, giustificherebbe il mancato rispetto dei termini previsti per la decisione delle altre domande, anche alla luce dell’attuale contesto caratterizzato dalla presentazione di un elevatissimo numero di richieste.

Sul punto il Collegio condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto secondo cui “non appaiono circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena richiamati quelle rappresentate dal Ministero dell’Ambiente (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l’Amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o traportata, alla luce di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), tenuto conto che un’ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 (così TAR Puglia, Lecce, 23 aprile 2024, n. 588;
conforme T.A.R. Campania, Napoli, 4 aprile 2024, n. 2204).

Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione de facto della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un’ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.

Infine il Collegio ritiene opportuno, allo stato, non procedere alla richiesta nomina del Commissario ad acta, fermo restando che se l’inerzia dovesse protrarsi oltre i termini indicati in dispositivo l’interessata potrà ripresentare la richiesta di nomina del commissario.

Per quanto premesso, dunque, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio va accolta, agli effetti di cui in dispositivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

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