TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201401007
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N. 01007/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2014, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dagli avv. V Rex, M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona, Agenzia delle Dogane - Distretto di Ancona, Ministero dell'Economia e delle Finanze;Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Emilia Romagna-Marche, rappresentato e difeso dagli avv. M Dt.Ssa Preiti In Proprio, Ludovica Dt.Ssa Nicolosi In Proprio, con domicilio eletto presso . Agenzia Delle Dogane/Monopoli in Ancona, Via Palestro, 19;
per l'accesso agli atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Emilia Romagna-Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha domandato l’annullamento del silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 28/05/2014.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso, l’Agenzia delle dogane ha incontestatamente dedotto di aver provveduto all’ostensione dei documenti oggetto di istanza di accesso.
Per tali ragioni, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.