TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-08, n. 202413673
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 13673/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kristian Cosmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Porta Tiburtina n. 36;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno-OMISSIS- scaduto il 6.7.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2024 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 18 marzo 2020, il ricorrente – straniero di nazionalità -OMISSIS-- impugna il provvedimento con cui, in data -OMISSIS-, la Questura di Roma ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal predetto presentata, in ragione di sentenze di condanna, emesse nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per il reato di cui all’art. 648, comma 2, c.p. e, ancora, per i reati di cui agli artt. 474, 648 e 81 c.p., divenute irrevocabili, nonché dell’emersione a suo carico di numerose notizie di reato inerenti la violazione di cui agli artt. 517, 474, 467 e 515 del c.p. e art. 112 c.1 e 2 del D.lgs. 206 del 2005.
2. In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- di aver fatto regolare ingresso in Italia nel 2009;
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto il 6 luglio 2019, presentava domanda di rinnovo il 20 luglio 2019 in quanto dipendente a tempo indeterminato dal 14 giugno 2019 della società -OMISSIS-;
- tale istanza veniva rifiutata con il provvedimento gravato.
Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo – in sintesi – i seguenti motivi di diritto: 1) mancata notifica traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dal ricorrente; - violazione del diritto di difesa, violazione di legge in relazione all’art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 394 del 1999 nonché in relazione all’art. 12 Direttiva CE 2008/115 Parlamento Europeo e Consiglio del 16 dicembre 2008; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 26 del d.lgs. n. 286/1998 nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, ingiustizia grave e manifesta, eccesso di potere per la risalenza delle condanne contestate a quasi 4 anni prima (per fatti, peraltro, risalenti al 2012 e al 2013), per l’automatismo che avrebbe determinato il rifiuto de quo, tanto più ove si consideri che nell’art. 4, comma 3, e nell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 non si fa menzione dell’art. 648, comma 2, c.p., bensì mero riferimento alle condanne per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., per la mancata considerazione delle condizioni personali, lavorative e sociali dello straniero, per difetto di motivazione nonché mancata valutazione della possibilità di rilasciare al predetto altra specie di permesso di soggiorno; 3) violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e, dunque, del contraddittorio.
Con atto depositato in data 20 marzo 2020 si è costituito il Ministero dell’Interno, per poi produrre – in data 15 maggio 2020 – documenti, tra cui una relazione connotata dal seguente contenuto: - il ricorrente ha subito nel 2017 due condanne, una per il reato di cui all’art. 648, comma 2, c.p. (ricettazione) e l’altra per il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi); - nel 2018 lo stesso veniva condannato ex artt. 8 e 648 (ricettazione continuata) e artt. 81 e 474 (commercio di prodotti falsi); - lo stesso ricorrente ha a suo carico numerose segnalazioni di notizie di reato; - per tali motivi è stata omessa la comunicazione ex art. 10 bis, atteso che il contenuto del provvedimento gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ex art. 21 octies l. 241 del 1990; - ciò ha condotto a far rientrare il ricorrente nella categoria delle persone indicate nell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, ora sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; - non risulta che il ricorrente abbia “figli minori a carico né è emerso che il proprio nucleo familiare sia ricostituito “grazie alla procedura del ricongiungimento”; - tutto ciò detto, il provvedimento impugnato è stato adottato in