TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2010-10-05, n. 201000709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2010-10-05, n. 201000709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000709
Data del deposito : 5 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01103/2010 REG.RIC.

N. 00709/2010 REG.DEC.

N. 01103/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2010, proposto da:
E R GS spa, rappresentata e difesa dagli avv. F G F, E P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E P in Brescia, via Gramsci, 30;

contro

COMUNE DI SOLZA, allo stato non costituito in giudizio;

nei confronti di

UNIGAS DISTRIBUZIONE srl, allo stato non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonchè di ogni altro atto connesso, antecedente e susseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- il d.lgs. 53/10 fissa dei termini di standstill in cui è vietata la stipulazione del contratto per consentire alla impresa che assume di essere stata ingiustamente pretermessa di presentare ricorso ed ottenere una pronuncia cautelare prima che venga stipulato il contratto,

- nel caso in esame l’aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata è stata comunicata alla ricorrente già il 22. 7. 2010,

- ciò nonostante, vanificando la funzione dei termini di standstill, la ricorrente ha ritenuto di notificare il ricorso soltanto il 4. 10. 2010 (e cioè due giorni prima della scadenza del termine ultimo), nonostante che non sia vietato alle parti che ritengono necessaria una tutela cautelare provvedere agli adempimenti in tema di notifica e deposito del ricorso anche durante la sospensione feriale dei termini,

- la ricorrente pertanto prima si è messa nelle condizioni di far scadere i termini di standstill ed adesso chiede di recuperare questo ritardo mediante l’emanazione di un provvedimento immediato inaudita altera parte,

- ma, in presenza di un contratto la cui stipulazione era prevista per il 30. 9. 2010 (cfr. doc. 12 della ricorrente), e che la stessa ricorrente ammette potrebbe essere stato stipulato nelle more, la pronuncia del Tribunale in composizione monocratica risulterebbe comunque tardiva, mentre non è opportuno un intervento del Tribunale sulla questione della consegna degli impianti e del relativo indennizzo spettante alla Enel Rete Gas su cui tra le parti pende (a quanto è dato di capire) altro giudizio di tipo arbitrale;

Rilevato che la norma dell’art. 56 c.p.a. sulle misure cautelare monocratiche non prevede che il decreto contenga condanna alle spese della fase cautelare (a differenza di quanto dispone l’art. 55 per le misure cautelari collegiali e l’art. 61 per le misure ante causam);

Rilevato, da ultimo, che va fissata per la trattazione della istanza cautelare da parte del collegio la prima camera di consiglio utile, che, stante la necessità di rispettare il termine di 10 gg. dall’ultima notifica e di 5 gg.. dal deposito del ricorso previsti dal combinato degli artt. 55, co. 5, 119, co. 2, e 120 co. 3, c.p.a., deve essere individuata in quella prevista per il 28. 10. 2010;

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