TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300845
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;



contro

-OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Coniglione in Treviso, C/ Municipio - via Municipio, 16;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto prefettizio -OMISSIS- n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/I^ area P.A. con cui si revoca alla ricorrente la qualità di agente di pubblica sicurezza

e comunque per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- del Dirigente del Settore Risorse Umane del -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS- ha modificato, con decorrenza -OMISSIS--, nell’ambito della categoria C il profilo professionale della signora -OMISSIS- da agente di polizia locale a istruttore servizi amministrativo contabili; - della determinazione n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Risorse Umane del -OMISSIS- nella parte in cui, nell’annullare la precedente determinazione n. -OMISSIS-, stabilisce che la signora -OMISSIS-, dal -OMISSIS--, riacquista il profilo professionale di agente di polizia locale ma non anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-, la ricorrente, in servizio presso il -OMISSIS-, chiede l’annullamento del Decreto prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS- e chiede “ comunque ” l’annullamento degli ulteriori atti indicati.

Espone la parte di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Comune in data -OMISSIS-, di essere stata inquadrate come agente di polizia municipale e di aver ricevuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza con Decreto Prefettizio n. -OMISSIS-, ex ex art. 5 co. 3 l. 65/1986. Dopo essere stata sottoposta a visita medica su richiesta dell'Ufficio risorse umane del Comune, la stessa non risultava più idonea alla mansione e veniva, in conseguenza, assegnata al profilo di istruttore servizi amministrativo contabili (Determinazione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-). Contestualmente il Prefetto, su istanza dell'Amministrazione comunale, con decreto del-OMISSIS- n. -OMISSIS-, provvedeva alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La ricorrente proponeva dunque ricorso allo Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spisal) della -OMISSIS- e, giudicata idonea alla mansione di agente di polizia municipale a condizione che ciò “ non comporti la guida di motomezzi e la stazione eretta protratta orientativamente per oltre la metà dell’orario di lavoro” -OMISSIS-, veniva, con determinazione n. 60 del 25/1/2010 del -OMISSIS-, reintegrata nel ruolo di agente di polizia locale, senza che però le venisse riconosciuta l'indennità per il personale svolgente funzioni di pubblica sicurezza (euro 92,57 mensili), bensì quella minore prevista per le mansioni di vigilanza senza funzioni di pubblica sicurezza (65,03 mensili).

Presentava dunque richiesta al Prefetto e al Sindaco perché venisse ripristinata tale qualifica ma, con comunicazione a firma del viceprefetto, veniva reso noto di non poter procedere a tale concessione, in difetto di esplicita richiesta da parte del Comune.

La ricorrente, nel sollevare le censure avverso il decreto prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere.

Espone nel merito che nessuna delle ipotesi di perdita della qualità, enunciate art. 5 co. 3 l. 65/1986, sarebbe configurabile nel caso di specie.

Ad avviso della ricorrente l'attività svolta dal Comune sarebbe connotata da profili di illogicità e contraddittorietà sin dall'adozione della prima determinazione comunale (n. -OMISSIS-/-OMISSIS-), con la quale la ricorrente sarebbe stata erroneamente assegnata ai servizi amministrativi, comportando così la successiva revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La contraddittorietà di tali provvedimenti sarebbe ad avviso della ricorrente provata dal giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione di Agente di Polizia Locale rilasciato dallo

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