TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202300845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300845
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N Z, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

-OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G D P, con domicilio eletto presso lo studio A C in Treviso, C/ Municipio - via Municipio, 16;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto prefettizio -OMISSIS- n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/I^ area P.A. con cui si revoca alla ricorrente la qualità di agente di pubblica sicurezza

e comunque per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- del Dirigente del Settore Risorse Umane del -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS- ha modificato, con decorrenza -OMISSIS--, nell’ambito della categoria C il profilo professionale della signora -OMISSIS- da agente di polizia locale a istruttore servizi amministrativo contabili;
- della determinazione n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Risorse Umane del -OMISSIS- nella parte in cui, nell’annullare la precedente determinazione n. -OMISSIS-, stabilisce che la signora -OMISSIS-, dal -OMISSIS--, riacquista il profilo professionale di agente di polizia locale ma non anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-, la ricorrente, in servizio presso il -OMISSIS-, chiede l’annullamento del Decreto prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS- e chiede “ comunque ” l’annullamento degli ulteriori atti indicati.

Espone la parte di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Comune in data -OMISSIS-, di essere stata inquadrate come agente di polizia municipale e di aver ricevuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza con Decreto Prefettizio n. -OMISSIS-, ex ex art. 5 co. 3 l. 65/1986. Dopo essere stata sottoposta a visita medica su richiesta dell'Ufficio risorse umane del Comune, la stessa non risultava più idonea alla mansione e veniva, in conseguenza, assegnata al profilo di istruttore servizi amministrativo contabili (Determinazione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-). Contestualmente il Prefetto, su istanza dell'Amministrazione comunale, con decreto del-OMISSIS- n. -OMISSIS-, provvedeva alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La ricorrente proponeva dunque ricorso allo Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spisal) della -OMISSIS- e, giudicata idonea alla mansione di agente di polizia municipale a condizione che ciò “ non comporti la guida di motomezzi e la stazione eretta protratta orientativamente per oltre la metà dell’orario di lavoro” -OMISSIS-, veniva, con determinazione n. 60 del 25/1/2010 del -OMISSIS-, reintegrata nel ruolo di agente di polizia locale, senza che però le venisse riconosciuta l'indennità per il personale svolgente funzioni di pubblica sicurezza (euro 92,57 mensili), bensì quella minore prevista per le mansioni di vigilanza senza funzioni di pubblica sicurezza (65,03 mensili).

Presentava dunque richiesta al Prefetto e al Sindaco perché venisse ripristinata tale qualifica ma, con comunicazione a firma del viceprefetto, veniva reso noto di non poter procedere a tale concessione, in difetto di esplicita richiesta da parte del Comune.

La ricorrente, nel sollevare le censure avverso il decreto prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere.

Espone nel merito che nessuna delle ipotesi di perdita della qualità, enunciate art. 5 co. 3 l. 65/1986, sarebbe configurabile nel caso di specie.

Ad avviso della ricorrente l'attività svolta dal Comune sarebbe connotata da profili di illogicità e contraddittorietà sin dall'adozione della prima determinazione comunale (n. -OMISSIS-/-OMISSIS-), con la quale la ricorrente sarebbe stata erroneamente assegnata ai servizi amministrativi, comportando così la successiva revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La contraddittorietà di tali provvedimenti sarebbe ad avviso della ricorrente provata dal giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione di Agente di Polizia Locale rilasciato dallo SPISAL. Ne deriverebbe l'illegittimità del decreto Prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.

Il -OMISSIS- si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, ha rilevato: - In via preliminare, difetto di giurisdizione in quanto tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PPAA spetterebbero al GO, fatta eccezione per le categorie di lavoratori rimasti esclusi dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, tra i quali non vi sono le Forze di Polizia Locale, in quanto dipendenti comunali;
- Non sarebbe validamente proponibile alcuna censura nei confronti della Determinazione comunale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, in quanto la ricorrente sarebbe stata nuovamente inquadrata nel profilo professionale di Agente di polizia locale con -OMISSIS-;
- Sarebbe il Sindaco ad essere investito della reale potestà di iniziativa per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, essendo invece il Prefetto del tutto privo di qualsivoglia potestà di avvio del procedimento al cui esito concedere la qualità. Nel caso di specie, peraltro, il decreto prefettizio non consisterebbe in un provvedimento volto a disporre la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Si tratterebbe, invero, di un provvedimento di revoca, non soggetto alle preclusioni e al regime di tassatività di cui all'art. 5 l. 65/1986. La tenuta del provvedimento di revoca si giustificerebbe anche in ragione del fatto che la stessa valutazione di idoneità resa dallo SPISAL sarebbe "condizionata" allo svolgimento di mansioni che " non comportino la guida di motomezzi e la stazione eretta protratta orientativamente oltre la metà dell'orario di lavoro ".

Si è costituito anche il -OMISSIS- rilevando che: - Il conferimento da parte dell'autorità prefettizia della qualifica di agente di pubblica sicurezza, così come la declaratoria della perdita di tale qualità costituiscono atti di natura vincolata, privi di qualsiasi margine di discrezionalità. Il provvedimento del Prefetto sarebbe un atto dovuto a fronte di una richiesta proveniente dal Sindaco. La riscontrata idoneità condizionata, a giudizio dello SPISAL, dell'odierna ricorrente allo svolgimento delle mansioni di polizia locale, non comporterebbe in via automatica l'acquisizione anche del ruolo di agente di pubblica sicurezza.

La difesa erariale rileva peraltro che, in data 20 maggio 2010, la Commissione medica ex art. 5 Legge n. 300/1970 (“ visita medico legale per l’accertamento della persistenza dei requisiti di idoneità all’attività lavorativa specifica” ) avrebbe valutato la ricorrente " non idonea all'uso di motomezzi e non idonea ad attività comportanti stazione eretta prolungata (orientativamente due ore continuative)”. Tali imperfezioni renderebbero incompatibili alcune funzioni dei profili propri della categoria in relazione alla prevenzione, controllo e repressione proprie dei regolamenti in materia di Polizia Locale, Polizia Urbana, Servizi di Polizia di Strada, in relazione all'impossibilità di piantonamenti prolungati sia al chiuso che all'aperto, stazionamenti in posizione eretta prolungata sia in condizioni statiche che dinamiche ” (cfr. pag. 22 deposito del 9 settembre 2010 del Ministero dell’Interno).

La difesa erariale, inoltre, riporta a sostegno della rilevanza dell'idoneità fisica per lo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, la sentenza del Tar Napoli, Sez. IV, n. 1560/2010.

In data 9/9/2010 si è svolta Camera di Consiglio all’esito della quale, con ordinanza 633/2010 è stato disposto il rigetto dell'istanza di misure cautelari, sul rilievo che “ Considerato

che, impregiudicate le questioni di diritto poste con la controversia in esame (in specie l’eccepito difetto di giurisdizione), il pregiudizio lamentato dalla ricorrente non può considerarsi né grave né irreparabile, stante che, con il provvedimento dirigenziale in data 25.1.2010, alla medesima è stata comunque riconosciuta un’indennità mensile, e che la differenza tra l’importo dell’indennità pretesa e di quella già in godimento appare esigua.

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21 della legge n. 1034/71 ”.

All’udienza del 6 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente. La stessa è fondata solo con riferimento agli atti comunali gravati descritti in epigrafe, in quanto inerenti il rapporto di lavoro e quindi demandati alla giurisdizione del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 D.lgs 165/2001;
atti la cui impugnazione sarebbe ad ogni modo inammissibile per carenza di specifiche censure, in violazione dell’art. 40 c.p.a. (gli atti sono, infatti, meramente citati solo nelle conclusioni del ricorso, in cui se ne chiede “ comunque ” l’annullamento).

Per il resto, sussiste la giurisdizione di questo Giudice amministrativo, poiché nel caso di specie si controverte della legittimità della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi della L. 65/1986, che esula da questioni relative al rapporto di lavoro della ricorrente con l'Amministrazione comunale.

Nel merito, il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

Il decreto prefettizio n. -OMISSIS-/-OMISSIS- è, infatti, da ritenersi legittimo e adottato in conformità ai parametri normativi.

Sul punto occorre tenere distinto il potere del Prefetto da quello del Comune in persona del Sindaco. L'art. 5 L. 65/1986 dispone che: " Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo ai sensi dell'art. 221, co. 3, del Codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 presente legge. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento di diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sotttoposto a misura di prevenzione;
c) non esere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. [..
]".

L'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico depone nel senso di ritenere che il potere del Prefetto ex art. 5 della l. 65/1986 sia interamente vincolato (cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 309 del 2006;
n. 4982 del 2002). Persiste tuttavia, in capo al Comune il potere discrezionale di adibire l'agente ad attività non operative facendo venir meno i requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. È proprio in considerazione di ciò che, a seguito di iniziale giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di agente di polizia locale, il Comune aveva provveduto ad assegnare la ricorrente al ruolo amministrativo, con conseguente richiesta di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, intervenuta con il decreto prefettizio in questa sede impugnato. Tale ultimo provvedimento, avente carattere vincolato, è stato adottato su specifica istanza dell'Amministrazione comunale, una volta venuti meno i requisiti necessari allo svolgimento di attività operative correlate all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In quanto espressamente connesso al mutamento di profilo della ricorrente all’interno del Comune, il decreto impugnato non poteva, dunque, avere contenuto differente.

La sua legittimità si giustifica, ancor di più, in considerazione del fatto che la successiva valutazione dello SPISAL riconosce l'idoneità dell'odierna ricorrente alla mansione di polizia locale " a condizione che la stessa non comporti la guida di motomezzi e la stazione eretta protratta orientativamente oltre la metà dell'orario di lavoro ".

Si giustifica, altresì, alla luce del sopra citato esito della visita ex art. 5 L. 300/1970.

L'attitudine e l'idoneità fisica necessari al conferimento della qualifica di agente di P.S. devono sussistere, dunque, non solo al momento dell'investitura ma per tutto il periodo in cui un soggetto riveste tale qualifica.

Ne consegue la ragionevolezza della scelta dell'Amministrazione comunale di non rinnovare l'istanza di rilascio della qualifica operativa, in vista delle condizioni fisiche accertate e come sopra esposte.

Pertanto il gravato atto prefettizio appare scevro da critiche, anche alla luce della giurisprudenza in tema che ha avuto modo di affermare come “ pur riconoscendo la tassatività delle ipotesi di revoca da parte del Prefetto, è stato affermato in giurisprudenza che il Comune ha comunque il potere discrezionale di adibire l'agente ad attività non operative facendo venir meno i requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. (ovvero lo svolgimento dell’attività operativa) (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 dicembre 2005 , n. 8869).

In tale contesto non può non assumere rilievo l’aspetto del possesso dei necessari requisiti psico-fisici per l'esercizio dell'attività di pubblica sicurezza, come pure quello inerente all'idoneità tecnica all'uso delle armi (necessari per la detenzione di armi), che possono far venir meno la qualifica di agenti di P.S., incidendo sulla possibilità stessa del soggetto di essere adibito allo svolgimento di attività di pubblica sicurezza, posto altresì che i requisiti e l'attitudine anche di idoneità fisica necessari al conferimento della qualifica di agente di P.S. (ovverosia l’idoneità alla funzione) devono sussistere non solo al momento dell'investitura ma per tutto il periodo in cui un soggetto riveste tale qualifica (T.A.R. Catania n. 1333 del 17 giugno 1994 sulla revoca dell'attribuzione della qualifica stessa ad un vigile urbano che abbia dichiarato la propria inidoneità tecnica all'uso delle armi in dotazione)” , (Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 1560/2010).

In considerazione delle ragioni esposte, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, nei sensi in motivazione.

Vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese.

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