TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-02-03, n. 201700037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-02-03, n. 201700037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201700037
Data del deposito : 3 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2017

N. 00037/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Tagliamonte, Marco Marinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Tommaso Bucci in Campobasso, via Principe di Piemonte N. 29;



contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro P.T., Questura della Provincia di Isernia in persona del Questore P.T, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;



per l'annullamento

del decreto del Questore della provincia di Isernia n. -OMISSIS-successivamente notificato il 29.10.15 recante il rigetto della domanda di rilascio del porto d'armi uso caccia, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura della Provincia di Isernia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 dicembre 2015 e depositato il successivo 20 gennaio 2016 il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale amministrativo regionale del Molise per chiedere l’annullamento del decreto del Questore della provincia di Isernia n. -OMISSIS-successivamente notificato il 29.10.15 recante il rigetto della domanda di rilascio del porto d'armi uso caccia, motivato a causa della accertata sussistenza di una conclamata conflittualità familiare in atto con il coniuge, e precedentemente revocato a motivo di un procedimento penale poi archiviato.

Riferisce l’esponente che l’archiviazione del procedimento penale induceva il Prefetto di Isernia a revocare l’ordine di detenzione di armi e munizioni precedentemente adottato in via cautelare ma ad analoga conclusione non perveniva invece il Questore che, su analoga istanza di autotutela, pur dando atto della intervenuta archiviazione del procedimento penale, denegava la richiesta di nuovo rilascio del titolo di polizia sul presupposto della esistenza di una situazione di grave conflittualità familiare.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1.violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 39 43 e ss del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto numero 773 del 1931 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione incongrua, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e dei presupposti, mancanza di proporzionalità e perplessità.

Lamenta, in sostanza, che il giudizio di inaffidabilità nell’utilizzo delle armi non sarebbe congruamente motivato o comunque fondato su elementi di fatto sufficientemente sintomatici, tenuto conto del fatto che, accertata la definitiva archiviazione della denuncia presentata dal coniuge a carico dell’esponente (che seguiva analoga archiviazione disposta per altri fatti), come rappresentato in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, la richiamata situazione di conflittualità familiare sarebbe in realtà dovuta alle precarie condizioni psichiche della moglie, in cura presso medici specialisti, comunque non più convivente e come tale impossibilitata ad

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