TAR Firenze, sez. II, decreto presidenziale 2021-06-18, n. 202100315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto presidenziale 2021-06-18, n. 202100315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100315
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2021

N. 00243/2021 REG.RIC.

N. 00315/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00243/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2021, proposto da
K C, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del decreto 1027/2021 adottato in data 8 gennaio 2021 e notificato in pari data, con cui il Prefetto della provincia di Pistoia ha rigettato il ricorso gerarchico avanzato avverso il provvedimento 103/2020 con cui il Questore della provincia di Pistoia ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno ex art. 103, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, adottato il 25.09.2020 e notificato il 16.11.2020;

- di tutti gli atti presupposti (compreso per quanto occorrer possa il citato decreto questorile), consequenziali ancorché incogniti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli articoli 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, recante “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”;

Rilevato che per la trattazione del ricorso in esame è fissata l’udienza pubblica del 22 giugno 2021;

Vista l’istanza depositata in data 17 giugno 2021 (ore 22:25), con cui il difensore della parte resistente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 cit., la suindicata istanza deve essere « depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, [..] »;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza in questione non possa essere accolta in quanto tardivamente presentata e senza che l’istante abbia addotto alcuna ragione a giustificazione del ritardo in cui è incorso;

Ritenuto, infine, che neppure si ravvisa la sussistenza dei presupposti per disporre d’ufficio la discussione orale (art. 4 cit., comma 1, settimo periodo);


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