TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300082
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2022, proposto da P T, L D, P F e S G, rappresentati e difesi dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F, G B e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante 15;

nei confronti

Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a) della nota del 06.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero 815e25bc-b74e-4423-b2ef-3fab363ba46d presentata dal Sig. PIERANGELO TONINI comunicata mediate posta elettronica il 06.12.2022;

b) della nota del 06.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero 69ce1065-3565-486b-94d6-f2e0e1268a1a presentata dal Sig. LUCA DAGANI comunicata mediate posta elettronica il 06.12.2022;

c) della nota del 06.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero af3561e5-9469-4f13-be38-019d3aa0a6db presentata dal Sig. FEDERICI PATRIK comunicata mediate posta elettronica il 06.12.2022;

d) della nota del 06.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento con cui è stata rifiutata la Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero b0f51018-a8c4-4c40-89of-42c7d23423da presentata dal Sig. GIACHETTI SIMONE comunicata mediate posta elettronica il 06.12.2022

tutte avente ad oggetto: “ Dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci ex art. 10, comma 1, d.lgs. 206/2007 per la stagione invernale 2022- 2023 ”;

- nel caso possa occorrere, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestri di sci in regime di libera prestazione di servizi presso la Provincia Autonoma di Trento e/o se del caso all’interno di una scuola di sci Italiana riconosciuta dalla Provincia autonoma di Trento sotto la diretta vigilanza e responsabilità del direttore della stessa

nonché,

- previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad esercitare temporaneamente l’attività professionale di maestro di sci nella Provincia Autonoma di Trento in regime di libera prestazione di servizi e/o all’interno di una scuola di sci italiana riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Trento, per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore dei ricorrenti a titolo di lucro cessante o, in via subordinata, per perdita di chance , derivanti dal mancato esercizio dell’attività professionale di maestro di sci nella Provincia Autonoma di Trento per la stagione invernale 2022/2023, nella misura che ci si riserva di quantificare, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il consigliere C A e uditi: l’avvocato A M per la parte ricorrente, l’avvocato G F per la Provincia Autonoma di Trento nonché l’avvocato E Z in dichiarata sostituzione dell’avvocato M V per il Collegio Maestri di sci del Trentino, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori P F e L D, che hanno acquisito in Slovenia le qualifiche di maestri di sci specificamente documentate in giudizio, ed i signori P T e S G, che hanno conseguito le medesime qualifiche in Croazia - tutti ricorrenti nel ricorso in esame - presentavano singolarmente e distintamente, rispettivamente in data 01.12.2022, 24.11.2022, 8.11.2022 e 28.11.2022, alla Provincia autonoma di Trento, la “ Dichiarazione preventiva di esercizio temporaneo ed occasionale della professione di maestri di sci ” nel territorio trentino presso la Trentino Ski Emotion a.t.p. con sede in Pinzolo (Tn), ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, per le giornate specificatamente puntualizzate in ciascuna dichiarazione, comprese nel periodo dal giorno 26.12.2022 al giorno 15.01.2023.

2. Il Servizio Turismo e sport - Ufficio ricettività e professioni turistiche della Provincia autonoma di Trento, con singole note, ha rigettato le dichiarazioni dei ricorrenti in quanto ritenute non rispondenti ai criteri di accettazione. Nello specifico, la dichiarazione del Sig. F Patrik è stata rifiutata con nota dd. 9.12.2022; la dichiarazione del Sig. L D è stata rifiutata con nota dd. 6.12.2022; la dichiarazione del Sig. P T è stata rifiutata con nota dd. 6.12.2022 e la dichiarazione del Sig. G Simone è stata rifiutata con nota dd. 6.12.2022. Trattasi di note aventi identica motivazione così testualmente riportata: “ Le comunichiamo che la Sua Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci numero OMISSIS è stata rifiutata in quanta non risponde ai criteri di accettazione. Buongiorno. Ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 la scrivente autorità competente, nel valutare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, caso per caso, tenuto conto anche dalla natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità, e considerando altresì il Regolamento Delegato n. 907/2019 della Commissione Europea che definisce con precisione quali sono le licenze di maestro di sci automaticamente riconosciute a livello Europeo, comunica che Lei non può svolgere l’attività professionale di maestro sci in via occasionale e temporanea, vista la mancata corrispondenza della Sua qualifica di maestro di sci con le qualifiche elencate nel già citato Regolamento (allegato 1). Si precisa che le qualifiche elencate nell’allegato 1 del Regolamento Delegato n. 907/2019 devono essere comprensive del Certificato di competenza di cui all’articolo 8 del Regolamento stesso (Superamento Eurosicurité e Eurotest) ”.

3. Ritenendo tali note di rifiuto illegittime e lesive dei propri diritti di esercizio temporaneo della professione di maestro di sci nel territorio provinciale, i ricorrenti hanno notificato il ricorso in esame, che riposa sul seguente motivo di doglianza: “ Violazione - errata - falsa applicazione degli artt. 9 e ss. del d.lgs. 206/2007, dell’art. 27bis della l.p. trentino 23.8.1993, n. 20, del Regolamento delegato EU 2019/907 - eccesso di potere per violazione dell’autolimite e di situazioni giuridiche protette dall’ordinamento comunitario - quali la libera circolazione delle persone/contraddittorietà e difetto di motivazione ”. Premessa la ricostruzione del quadro normativo applicabile in materia di esercizio della professione di maestro di sci in ambito europeo, deduce la parte ricorrente che il caso di specie non attiene all’esercizio stabile di tale professione, per il quale è richiesto il riconoscimento professionale del titolo secondo quanto disposto dall’art. 16 e ss. del d.lgs n. 206 del 2007, ma all’esercizio temporaneo della professione, per il quale si applica il dettato degli artt. 9 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2007, “ con la precisazione che si intende temporanea la prestazione resa per un periodo inferiore alle 7 settimane ”, alla stregua delle regole fissate dalla stessa Provincia Autonoma di Trento. In tesi della parte ricorrente “In questo caso, la Provincia Autonoma di Trento ha distinto tra chi è titolare di massimo grado del titolo di provenienza - che può esercitare in modo autonomo - e chi è titolare di un titolo di non massimo grado che può esercitare all’interno di scuole di sci e/o essere sottoposto ad una prova attitudinale” . I ricorrenti disporrebbero della qualificazione richiesta per l’esercizio temporaneo della professione in argomento mentre, alla luce del descritto quadro normativo, il Regolamento delegato 907/2019/UE trova applicazione esclusivamente per i maestri di sci con titolo straniero che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio italiano. Tale Regolamento stabilisce il riconoscimento automatico di determinate qualifiche di maestro di sci – quelle individuate nell’allegato 1 - ove il professionista sia in possesso della prova di formazione comune (PFC) attestata dal Certificato di Competenza previsto dall’art. 8 del medesimo Regolamento. Per i maestri che non possiedono i requisiti per partecipare alla PFC o che non hanno superato tale prova continua invece ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. I ricorrenti, legalmente stabiliti in Slovenia

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