TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2010-10-04, n. 201004359
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N. 04359/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 07421/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7421 del 2010, proposto da:
Z C (C G) + 1, C F (C G), rappresentati e difesi dagli avv.ti A F, R L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A F in Roma, viale delle Milizie, 22;
contro
Istituto San Giovanni Evangelista di Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti F N, P V, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Po, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
mancata ammissione alla classe seconda del liceo classico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto San Giovanni Evangelista di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare in considerazione di quanto già rilevato dal Consiglio di Classe nel relativo verbale e di quanto evidenziato dai chiarimenti depositati dall’Avvocatura Generale dello Stato;