TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-06, n. 202402281
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 02281/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Roma, via Dandolo, 19a;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Comando Generale n. 900006-3-2017 del 24 giugno 2017, recante « Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e Aliquote di valutazione straordinarie del 1° gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1° ottobre 2017 », nella parte in cui, nel relativo allegato A, non risulta compreso il nominativo del ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera, con conseguente promozione al grado di luogotenente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS-, allora -OMISSIS-, ha impugnato la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 900006-3-2017 del 24 giugno 2017, recante « Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e Aliquote di valutazione straordinarie del 1° gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1° ottobre 2017 » nella parte in cui, nel relativo allegato A, non risulta compreso il proprio nominativo.
Giova preliminarmente ricostruire i termini fattuali della vicenda da cui trae origine l’odierna controversia.
Il sig. -OMISSIS- era stato rinviato a giudizio per delitto non colposo, nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della -OMISSIS-, ad esito del quale, con sentenza del -OMISSIS- n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, era stato condannato alla pena sospesa di -OMISSIS- per il reato di “-OMISSIS-”, oltre al -OMISSIS-.
Con successiva sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, la -OMISSIS-, 3^ Sezione Penale, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente, attesa l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
La resistente amministrazione prospetta di aver avuto formale conoscenza della sentenza della -OMISSIS- solo in data -OMISSIS-; ragion per cui, in data -OMISSIS-, era stata avviata l’inchiesta formale, ordinata dal -OMISSIS-, conclusasi con il provvedimento prot. GM1L REG2017 0112273 del 20 febbraio 2017, con cui il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa aveva disposto la sospensione dall’impiego del ricorrente per un periodo di dieci mesi, ai sensi dell'articolo 1357, comma primo, lettera a), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con nota prot. N. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017, diramata a tutto il personale in servizio, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dando atto delle modifiche normative intervenute per effetto dei Decreti Legislativi n. 94 e n. 95 del 29 maggio 2017, che avevano modificato il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “ Codice dell'Ordinamento Militare ”, ha dato disposizioni relative al regime transitorio applicabile e alle aliquote di valutazione straordinarie del 1° gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1° ottobre 2017, prevedendo, in particolare, che per la promozione al grado di luogotenente dovessero essere valutati i marescialli maggiori « iscritti nella graduatoria di merito della procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente avviata alla del 31 dicembre 2016 e non promossi; che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera a) del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 (comprendendo il personale escluso dalle precedenti procedure per non aver riportato nel triennio precedente alla valutazione la qualifica di "eccellente" o aver riportato, nel biennio precedente una