TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201503029
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N. 03029/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2014, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. G M Z, con domicilio eletto presso G M Z in Lecce, viale De Pietro, 23;
contro
Comune di Copertino;
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Copertino – area pianificazione territoriale – prot. n. 6364 del 6 marzo 2014 nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2015 il dott. Luigi Costantini e udito per le parti l'avv. G. Zecca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento n. 62, in data 1 aprile 2004, il Comune di Copertino rilasciava in favore del sig. Cordella Alessandro il permesso di costruire per la realizzazione di una civile abitazione in via Verdesca Bax, richiedendo il pagamento della somma pari a euro 8.532,12 per oneri di urbanizzazione e standars urbanistici.
Il ricorrente espone che le predette somme venivano, poi, versate all’Ente civico.
Nonostante ciò, in data successiva, con la nota impugnata, il Responsabile di Settore invitava il sig. Verdesca Bax ad integrare gli oneri concessori a suo tempo determinati, in ottemperanza alle disposizioni previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 ottobre 2012 (avente ad oggetto “Nuova determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso nonché alla definizione delle modalità per procedere al conguaglio del contributo di costruzione per i titoli edilizi onerosi rilasciati nelle annualità precedenti”).
Avverso tali determinazioni insorge, pertanto, il sig. Verdesca Bax, il quale ne deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- violazione di legge, eccesso di potere, difetto e illogicità dell’agire amministrativo in relazione all’interpretazione e applicazione di cui all’art. 16 DPR 380/01.
- violazione di legge, eccesso di potere, difetto ed illogicità della motivazione.
Non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Copertino e all’udienza pubblica del 16 settembre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il gravame proposto pone una questione già affrontata da questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, III, 15.01.2013, n.48, idem, 15.05.2013, n. 1103, idem 27.09.2013, n. 2058) che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto di dover affermare la irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare, con le quali vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori, in applicazione del principio “tempus regit actum”.
Il Collegio, pertanto, non ravvisando motivo per un diverso orientamento, ritiene di poter ribadire le conclusioni raggiunte, richiamandone le argomentazioni svolte.
1.1 - L’art. 16 del D.P.R n. 380/2001 stabilisce che “la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata” (comma 2), mentre “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione” (comma 3).
Se i contributi concessori devono essere stabiliti, secondo la lettera della norma, al momento del rilascio del permesso di costruire, “a tale momento occorre dunque avere riguardo per l’entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio” (T.A.R. Puglia, Lecce, III, 27.09.2013, n. 2058): pertanto, “la determinazione del contributo di costruzione deve avvenire sulla base dei parametri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Puglia, Lecce, III, 15.05.2013, n. 1103;in tal senso anche Consiglio di Stato, IV, 12.06.2014, n. 3010).
Ciò significa che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente “per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore” (T.A.R. Puglia, Lecce, III, cit., n. 48/2013), dovendosi ritenere, sulla base del dato normativo e in conformità dell’orientamento giurisprudenziale consolidato da cui non vi sono ragioni di discostarsi, che “non solo la determinazione degli oneri debba avvenire sulla base delle tariffe vigenti, ma che la stessa non possa essere richiesta che una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio” (T.A.R. Puglia, Lecce, III, cit., n. 1103/2013).
Né ad escludere ciò vale la generica clausola relativa alla possibilità di conguaglio, contenuta nel titolo edilizio: difatti, tale clausola deve essere intesa esclusivamente come riserva di esercizio di un potere di autotutela volto a correggere eventuali errori di determinazione o calcolo, compiuti all’epoca del rilascio del permesso di costruire.
Di conseguenza, una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all’epoca del rilascio del permesso di costruire, non può che rivelarsi illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare ex post al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento.
Nella specie, quindi, l’integrazione del contributo di costruzione, richiesta dal Comune di Copertino a distanza di circa dieci anni dal rilascio del permesso di costruire, non può che apparire ingiustificata e contraria a quanto disposto dell’art. 16 del D.P.R. n. 380, la cui violazione viene dal ricorrente fondatamente denunciata.
1.2 - D’altro canto, la convenienza a realizzare o meno l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente del costo complessivo dello stesso;per cui, un adeguamento del contributo “ex post” si tradurrebbe in un’alea insopportabile per chi, qualora a conoscenza di una diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.
1.3 - Infine, per ragioni di completezza, si precisa che, anche qualificando come conseguenza del potere di autotutela la richiesta d’integrazione degli oneri, la pretesa risulterebbe illegittima in quanto esercitata patentemente in violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990, posto che non viene fornita alcuna motivazione in relazione al tempo trascorso tra la precedente determinazione e la nuova determinazione, tenendo conto che lo stesso art. 21 nonies L. 241/1990 prescrive che il potere di ritiro venga esercitato “entro un termine ragionevole”.
1.4. - Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto e, conseguentemente, deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente. Pertanto, lo stesso non deve corrispondere al Comune di Copertino le somme richiestegli a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) con l’impugnata nota.
2. - Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (le peculiarità in punto di fatto della controversia oggetto della causa) per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.