TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-01-09, n. 201900032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-01-09, n. 201900032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900032
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00032/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00865/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 865 del 2014, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Luciano Fusca' e F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G L F in Torino, corso Re Umberto n.23;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Presidente della Commissione di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - -OMISSIS-(attestato di mancato licenziamento), recante il "risultato dell'esame di stato" conseguito dal candidato minore nell'anno scolastico -OMISSIS-presso l'Istituto -OMISSIS-, -OMISSIS-

- del verbale della seconda sottocommissione dell'Esame di Stato, -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce che il candidato minore è da ricomprendere nell'elenco dei "candidati da non licenziare" con riferimento all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - scuola secondaria di primo grado, per l'anno scolastico -OMISSIS-, presso l'Istituto -OMISSIS-, -OMISSIS-

- del verbale conclusivo della Commissione plenaria dell'Esame di Stato in data 26.06.2014 nella parte in cui la predetta Commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame, ha deliberato all'unanimità di ratificare tutti i risultati proposti dalle sottocommissioni ed ha dichiarato non licenziato il candidato minore, proposto con valutazione negativa dalla seconda sottocommissione ed elencato nel verbale n. -OMISSIS-sopra citato;

- della scheda personale del candidato minore recante il verbale dei giudizi sulle prove scritte e orali e risultato finale relativi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anno scolastico -OMISSIS-;

- della nota del Dirigente Scolastico dell'-OMISSIS- in data -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, comunicata il successivo 04.07.2014, con la quale l'Istituto predetto ha comunicato che, con riferimento all'anno scolastico -OMISSIS-, "il candidato non ha superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e pertanto viene iscritto d'ufficio nella classe -OMISSIS-della -OMISSIS-";

- di ogni ulteriore atto preliminare, presupposto conseguente e consequenziale, anche non noto ivi compresa la nota dell'-OMISSIS- -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che all’udienza del 18 dicembre 2018 il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa;

Ritenuto che il ricorso va conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di causa possono essere compensate tra le parti;

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