TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-10-31, n. 202206729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-10-31, n. 202206729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206729
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 06729/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03589/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 3589 del 2016, proposto da A d C C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A O, con domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 20 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio delle Dogane di Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio fisico presso gli uffici della Regione in Napoli via S. Lucia,81 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia.

nei confronti

V A, non costituito in giudizio;

per la condanna

delle Amministrazioni evocate in giudizio a risarcire alla ricorrente i danni subiti per effetto dei provvedimenti adottati e dei comportamenti serbati la cui illegittimità è stata accertata con sentenza n. 611 del 02.02.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio delle Dogane di Napoli 2 e della Regione Campania;

Vista l’ordinanza collegiale n. 3656 del 26.8.2020;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 341 del 25.3.2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il 20.7.2016, la Ansor S.n.c. di C C &
C.(in seguito: ANSOR) ha proposto ricorso per ottenere la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di provvedimenti e comportamenti, anche omissivi, tenuti da dette Amministrazioni ed aventi ad oggetto la complessa e lunga vicenda relativa alla gestione dell’impianto di carburante, di proprietà della società ricorrente e dato in comodato a V A, che, in tale qualità, nonostante le denunce e le segnalazioni della ANSOR, lo ha gestito in proprio, omettendo di versare alla Regione Campania e/o all’Agenzia delle Dogane l’Imposta Regionale sulla Benzina per autotrazione (IRBA).

2. La ricorrente ha riepilogato la vicenda e ricordato le varie decisioni emesse sia dal giudice amministrativo che dal tribunale di Torre Annunziata in sede civile, ha evidenziato sia i presupposti della antigiuridicità della condotta serbata dalle Amministrazioni resistenti, sia l’ammontare complessivo del danno, mancando tuttavia le decisioni relative ad alcuni giudizi pendenti relativi proprio alla stima finale del danno sofferto, nonché alla decisione conclusiva – di secondo grado - sulla vicenda in sé, che questa Sezione aveva deciso, in primo grado, con una serie di provvedimenti favorevoli alla ricorrente.

Altrettante pronunce civili riguardanti giudizi instaurati prima del contenzioso amministrativo, aventi ad oggetto i soli rapporti tra Aprea e la ANSOR, sono state, in parte, non favorevoli alla ricorrente.

3. Il contenzioso amministrativo davanti al Tar Campania è quello iscritto all’

RG

628/2015, deciso con:

a) sentenza non definitiva n. 2112 del 15.4.2015, con la quale la Sezione ha accolto il ricorso sul silenzio del Comune di Torre del Greco serbato sulle istanze della ANSOR del 30.10.2014, 9.12.2014 e del 22.12.2014, volte a ottenere la sospensione dell’autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art 15 della L. R. Campania n. 8/2013 e l’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio sulla S.C.I.A. presentata dal controinteressato (su lavori da compiere nell’impianto, nonostante le denunce di irregolarità che la ANSOR aveva già presentato), atteso che la nota del Comune prot. 1775 del 31.3.2015, pur compiendo una valutazione sostanzialmente negativa delle pretese avanzate dalla deducente, tuttavia espressamente si autoqualificava come preavviso di diniego ex art. 10 – bis della L. n. 241/1990 e non come provvedimento definitivo;

b) ordinanza cautelare n. 1268 del 26.6.2015, che ha sospeso la licenza fiscale provvisoria di esercizio prot. n. 2015/A/7693 del 24.3.2015 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Regione in data 10.3.2015 col quale si è accertato il mancato versamento dell’IRBA da parte del gestore dell’impianto dal 2011 alla data dell’ordinanza stessa, e che quindi anche l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’impianto, che presuppone, ex art. 1, d.lgs. n. 32/1998, la conformità anche alle “prescrizioni fiscali”, non può essere assentita. Il Collegio ha altresì ritenuto che ai compiti e alle funzioni dell’Agenzia delle Dogane non è avulsa la vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di IRBA, imposta che, tra l’altro, genera anche un’indiretta entrata fiscale per lo Stato in termini di IVA e che ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28.12.1995, n. 549 “gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori” ulteriormente precisando che “per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente”, organo amministrativo che è da individuare nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

c) sentenza semplificata , sempre non definitiva, n. 4472 del 15.9.2015, con la quale la Sezione ha annullato il provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 21844 del 20.4.2015, impugnato in parte qua con i secondi motivi aggiunti di cui al ricorso

RG

628/2015, disponendo il subentro del Prefetto di Napoli, quale Commissario ad acta, per l’esecuzione della Sentenza 15.4.2015 n. 2112, che non è stata eseguita correttamente in quanto le motivazioni poste a sostegno delle istanze della ANSOR non sono state esaminate integralmente dal Comune di Torre del Greco;
con la stessa sentenza, la Sezione ha ritenuto che il Comune, anche a seguito del decreto cautelare presidenziale n. 1207/2015, abbia consumato il suo potere – dovere di provvedere in merito, conseguendone il subentro del Commissario ad acta (già nominato nella persona del Prefetto di Napoli, con la richiamata Sentenza n. 2112/2015) il quale avrebbe dovuto esaminare le suddette istanze presentate al Comune da parte ricorrente, pronunciandosi su tutti i profili in esse evidenziati e le ragioni poste a sostegno delle medesime;

d) sentenza n. 611 del 2.2.2016 con la quale la Sezione:

d.1.) ha annullato tutti i provvedimenti impugnati e in particolare:

- (in accoglimento del ricorso): le determinazioni comunali prot. 68067 del 2.12.2014, recante la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto de quo fin tanto che il controinteressato non lo avesse adeguato, quella comunicata via p.e.c. il 2.1.2015 recante revoca della sospensione predetta e la conseguenziale determinazione dirigenziale n. 128 del 28.1.2015 recante nomina della commissione di collaudo;

-(in accoglimento dei motivi aggiunti del 22.6.2015): il provvedimento in data 8.5.2015 prot. 27474, con cui il Comune di Torre del Greco ha negato la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ex art. 15, L. Reg. n. 8/2013 richiesta dalla ricorrente.

d.2.) Ha altresì dichiarato l’illegittimità, ex art. 34, comma 3 c.p.a.:

- del provvedimento del Direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Napoli 2 prot. 2015/A/978 del 13.01.2015 di rilascio della licenza fiscale provvisoria di esercizio;

- della licenza fiscale provvisoria di esercizio prot. n. 2015/A/7693 del 24/3/2015 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- del provvedimento del Direttore ad interim dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Napoli 2 del 23.4.2015 prot. 17971 recante annullamento del precedente provvedimento del 21.4.2015 prot. 17971/RU di sospensione della licenza fiscale di esercizio provvisoria;

- della comunicazione regionale prot. n. 420479 del 18/6/2015, concernente la convocazione della Commissione di collaudo per il giorno 26/6/2015.

d.3.) Ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal predetto Direttore dell’Agenzia delle Dogane e pertanto:

- ha dichiarato l’illegittimità del silenzio da questi serbato sulla richiesta del 30.10.2014, sulle diffide e messe in mora del 9.12.2014 e del 22.12.2014 intese alla promozione di procedimenti di controllo degli omessi versamenti dell’IRBA da parte dell’Aprea Vincenzo e all’adozione dei conseguenti provvedimenti;

-per l’effetto ha ordinato al Direttore dell’Agenzia delle Dogane di avviare i predetti procedimenti e di adottare i conseguenti provvedimenti a tutela del pubblico Erario nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa da parte della Segreteria della sentenza, nominando quale Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione, per il caso di ulteriore perdurante inerzia, il Prefetto di Napoli o suo delegato.

d.4.) Ha condannato alle spese processuali, in favore di ANSOR, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli2, il Comune di Torre del Greco e il controinteressato V A.

d.5.) Ha ordinato la trasmissione della sentenza, oltre che delle precedenti nn. 2112/2015 e 4472/2015, unitamente a copia semplice delle produzioni di parte ricorrente (eccezion fatta per la perizia tecnica di parte prodotta il 6.11.2015) nonché degli enti pubblici resistenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (competente per territorio quanto agli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli2), perché valutino la sussistenza di estremi di reato negli atti e nelle condotte dei soggetti e delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda.

Ha ritenuto di dare lo stesso ordine per la trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli perché valuti la sussistenza di ipotesi di danno erariale e all’immagine negli atti e nei fatti finora descritti nonché negli altri che riterrà rilevanti.

4. Secondo la ANSOR, l'illegittimo comportamento, omissivo e commissivo, serbato dalle Amministrazioni resistenti ha cagionato ingenti danni non solo economici ma anche di immagine e morali.

A causa dei comportamenti inerti e dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intimate, la cui illegittimità è stata già riconosciuta con i suindicati provvedimenti di questa Sezione, V A ha infatti potuto impunemente proseguire nel proprio disegno illecito, impossessandosi di fatto dell'impianto di proprietà della ricorrente, gestendolo in proprio e facendo maturare in capo alla ANSOR s.n.c. gli oneri fiscali cui lo stesso ha potuto sottrarsi proprio in ragione dei comportamenti inerti censurati dal T.a.r.

La ricorrente denuncia che l'impianto è fermo, ma non è stato possibile riprenderne il possesso a causa dei molteplici contenziosi che ne sono scaturiti e non potrebbe in ogni caso essere riattivato stante la situazione di illiceità paesaggistico - edilizia e fiscale in cui esso versa.

5. Le voci di danno rivendicate sono state così indicate nel ricorso introduttivo:

a) Euro 179.990,41, per gli importi delle cartelle esattoriali emesse nei confronti della ricorrente dalla Regione Campania a causa del mancato versamento dell'IRBA da parte di Aprea;

b) Euro 94.821,05 per il rimborso richiesto da Aprea per le spese sostenute per i lavori di adeguamento dell'impianto ai fini dell'ottenimento del collaudo, oggetto della SCIA del 19/11/2014;

c) Euro 880.038,43 per i mancati utili dalla gestione dell'impianto nel periodo dal 2011 al 26/06/2015 (data di sospensione della licenza fiscale d'esercizio);

d) Euro 438.197,19 per mancati utili dalla gestione dell'impianto nel periodo dal 27/06/2015 al 27/07/2016;

e) Euro 20.224.486,00 per la impossibile riattivazione dell'impianto a causa della condizione di irregolarità paesaggistico — edilizia e fiscale nella quale esso tutt'ora versa;

f) Euro 500.000,00 per le spese di dismissione dell'impianto che sarà necessario sostenere qualora non ne fosse possibile la riapertura;

g) Euro 10.000.000,00 per i danni d'immagine e professionale, oltre che all'avviamento e morale, subiti dalla ricorrente a causa delle circostanze;

h) Euro 127.954,80 per le spese tecniche e legali che la ricorrente ha dovuto sopportare per i rilevanti contenziosi che sono scaturiti dai fatti innanzi descritti.

6. Si sono costituiti l’Agenzia delle Dogane e il Comune di Torre del Greco, negando ogni loro responsabilità e chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti fondanti il diritto al risarcimento (antigiuridicità della condotta, colpevolezza dell’Amministrazione e nesso causale con il danno subito, comunque da provare).

Entrambi hanno evidenziato l’esistenza di una serie di giudizi pendenti, relativi al medesimo contenzioso e precisamente:

i)appello al Consiglio di Stato iscritto al n. 3192/2016 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza n. 611/2016 di questa Sezione;

ii) ricorso per Cassazione iscritto al n. 15005/17 con cui sia la Regione Campania che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno appellato la sentenza n. 11524/2016 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla ANSOR avverso gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’IRBA anno 2011, 2012, 2013, 2014;

iii) ricorso per cassazione iscritto al n.1008/19 con cui la ANSOR ha impugnato la sentenza n.4931/2018 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla stessa avverso l’avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IRBA anno 2015.

6.1. L’Agenzia delle Dogane ha altresì comunicato di aver emesso nei confronti di V A 5 avvisi di pagamento e atti di irrogazione immediata di sanzioni amministrative - ex artt. 14 del TUA e 17 del D. Lgs. 472/97 - per il recupero dell'IRBA relativa al periodo da settembre 2011 a giugno 2015, avverso i quali è stato proposto ricorso, con contestuale istanza di sospensione, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, tuttora pendente.

7. Si è costituita la Regione Campania, depositando documenti e una Relazione sulle vicende relative all’evasione dell’IRBA, unica voce di danno astrattamente richiedibile alla Regione (che comunque ha negato ogni responsabilità).

8.Con istanza del 4.6.2020, la ANSOR ha chiesto la sospensione del giudizio per esistenza di pregiudizialità rispetto ai procedimenti giudiziari su citati, davanti al Consiglio di Stato e in Cassazione.

9.Con memoria del 5.6.2020, il Comune di Torre del Greco si è opposto alla sospensione in quanto il ricorso sarebbe infondato, stante la non risarcibilità delle voci di danno ivi elencate.

Sono seguite repliche di entrambe le parti.

10. Con ordinanza collegiale n. 3656 del 26.8.2020, la Sezione ha ritenuto l’esistenza della dedotta pregiudizialità dei giudizi indicati nella istanza di ANSOR rispetto alla definizione della causa qui esaminata, in quanto essi, riguardando profili di responsabilità (antigiuridicità della condotta) e quantificazione del danno, costituiscono indispensabili antecedenti logico-giuridici dai quali dipende la decisione della causa pregiudicata, il che avviene, per giurisprudenza pacifica, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest’ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l’uniformità delle decisioni.

Per tale ragione, ha sospeso il giudizio sino alla definizione dei giudizi R.G. nn.1008/19, 15005/17 pendenti dinanzi la Corte di Cassazione e R.G. n. 3192/2016 pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

11. Con ordinanza presidenziale n. 341 del 25.3.2022, si è dato atto che dal sistema informatico della giustizia amministrativa il ricorso pendente in Consiglio di Stato risulta deciso con sentenza depositata il 3.3.2022;
pertanto, in considerazione della pendenza ultraquinquennale sia del presente giudizio che di quelli pregiudiziali, è stato disposto il deposito, a carico della ricorrente, di articolate deduzioni in ordine al contenzioso pregiudiziale, con espresso avviso che in mancanza sarà verificato se parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, in ragione dell’esito del giudizio in Consiglio di Stato, ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione e i profili di improcedibilità in caso di mancata risposta.

12. Il 6.5.2022, la ANSOR ha comunicato la permanenza dell’interesse alla decisione del giudizio, in quanto con la sentenza n. 1535/2022 del 3.3.2022 il Consiglio di Stato, respingendo l’appello R.G. n. 3192/2016 proposto dall’Agenzia delle Dogane e confermando la sentenza di questa Sezione n. 611/2016, ha confermato la illegittimità dei provvedimenti emessi dalle amministrazioni resistenti e dei comportamenti inerti a esse imputabili e, quindi, la loro responsabilità per i danni richiesti dalla ricorrente.

In ordine ai giudizi R.G. n.1008/19 e n. 15005/17 incardinati dinanzi la Corte di Cassazione, stante la loro pendenza, la ricorrente ha chiesto la conferma della sospensione del giudizio.

In ogni caso, riguardando essi gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’IRBA anno 2011, 2012, 2013, 2014 (ricorso R.G. n. 15005/17) e 2015 (n.1008/19) qualora l’esito di tali giudizi dovesse essere negativo per la ANSOR, gli importi che la stessa fosse costretta a pagare costituirebbero parte dei danni subiti per effetto delle condotte antigiuridiche imputabili alle PP.AA. resistenti, in quanto se le Amministrazioni resistenti, nell’esercizio dei propri doveri, avessero fermato l’attività dell’impianto di proprietà Ansor al momento in cui tale irregolarità veniva denunciata per la prima volta dalla ricorrente (2011), V A non avrebbe potuto continuare ad erogare carburante omettendo il versamento dell’IRBA e facendo in tal modo maturare l’obbligazione fiscale in capo alla ricorrente.

13. La ANSOR ha depositato perizia contabile a firma del dott. Michele C, in ordine alla quantificazione dei danni.

Ha altresì depositato documentazione relativa al procedimento penale instaurato

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