TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-05, n. 201605273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-05, n. 201605273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605273
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06984/2002 REG.RIC.

N. 05273/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06984/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6984 del 2002, proposto dal Comune di Trequanda, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, Viale delle Milizie, n. 34;

contro

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento del provvedimento di diniego del trasferimento all'ente locale dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità ex l.n. 554/88 e d.p.c.m. n. 428/89;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Comune di Trequanda ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Ministero dell’interno n. 75252 del 19.4.2002, notificato il 24.4.2002, di diniego di trasferimento all’ente locale di fondi relativi ad oneri per il trattamento economico in godimento del personale dell’ente sottoposto a mobilità ex l.n. 554/1988 e

DPCM

22.7.1989, n. 428.

A sostegno della domanda sono state articolate censure di illogicità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 25 del d.l. n. 66/1989, convertito dalla l.n. 144/1989, e DDPCM nn. 325/1988 e 428/1989).

2. Riferisce il ricorrente che con delibera consiliare n. 23 del 20.3.1990, relativa al “piano di risanamento e della gestione finanziaria”, il Comune di Casola di Napoli aveva effettuato la rideterminazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 25, co. 5, della l.n. 144/1989) della propria pianta organica con riduzione delle dotazioni esistenti, tenuto conto del rapporto tra popolazione residente e dipendenti di ruolo.

La rideterminazione faceva emerge, in particolare, l’esubero della dott.ssa Lucia Salvato (Ragioniere VI° livello). Il Comune pertanto comunicava alla dipendente interessata la sua condizione di esubero e la possibilità di avviare le procedure di mobilità presso altri enti.

Nel frattempo, con decreto del Ministero della funzione pubblica del 20.6.1990 era stato approvato il bando per la copertura (secondo le procedure di mobilità), fra altri, di un posto equivalente a quello coperto dalla Salvato presso il Comune ricorrente.

La Salvato partecipava alla procedura, si collocava prima e veniva perciò assunta in ruolo presso il ricorrente con delibera G.C. n. 24 dell’1.2.1991.

Nel novembre 1991 il Sindaco, con nota n. 4777, comunicava poi al Ministero dell’interno l’assunzione per mobilità effettuata e chiedeva il trasferimento dei fondi relativi alla retribuzione di tale dipendente.

Con nota n. 9491/93 del 20.10.1993 il Ministero rispondeva dicendo che l’effettuazione del trasferimento era subordinata alla adozione di un DPCM di autorizzazione del trasferimento della Salvato presso il ricorrente.

A seguito di vari solleciti del ricorrente, il Ministero infine, col provvedimento impugnato, opponeva diniego in quanto il trasferimento risultava per “mobilità volontaria non retribuita” dallo stesso.

3. Il Ministero dell’interno non si è costituito.

4. Intervenuta la revoca di precedente decreto di perenzione, la causa è stata quindi chiamata all’odierna pubblica udienza di discussione ed ivi trattenuta in decisione.

5. La domanda di parte ricorrente risulta comunque infondata.

5.1. Si evince, invero, dal provvedimento impugnato che varie delibere del Comune ricorrente (assunte in stato di dissesto finanziario), relative al risanamento della gestione finanziaria dell’ente, non erano state approvate dalla competente Commissione centrale per gli organici degli enti locali.

La Commissione, invece, ha poi approvato la delibera n. 64/1995 dell’ente, che ha rideterminato la sua pianta organica, con la quale sono stati soppressi 15 posti in esubero e tutti vacanti.

Dunque, per effetto di tale delibera, nessun dipendente veniva posto autoritativamente in mobilità. Proprio per questo – se ne desume agilmente – il Ministero ha ritenuto, condivisibilmente, che non sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta di fondi.

6. Tenuto conto dell’esito del giudizio, nulla è dovuto al Comune ricorrente a titolo di spese di giudizio.

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