TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-04-29, n. 201600455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-04-29, n. 201600455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600455
Data del deposito : 29 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00841/2010 REG.RIC.

N. 00455/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2010, proposto da:
-OSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. M C G e R M, con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, Via Azzurra n. 32;

contro

Questura di Bologna e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi titolari in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 13 maggio 2010, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza presentata dalla ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti, conseguenti e presupposti con quello impugnato, anche non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Michele Perrelli e udito l’avv. dello Stato Diana Cairo;
nessuno comparso per la ricorrente;



1.Con atto notificato il 12 luglio 2010, depositato il successivo giorno 23, -OSIS-, cittadina nigeriana ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 17 settembre 2009 dopo l’ingresso in Italia del 6.9.2009 con regolare “Visto” rilasciato dal Consolato d’Italia in Lagos a seguito di “nulla osta” concesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Bologna, è stata dichiarata INAMMISSIBILE perché a seguito degli esperiti rilievi fotto dattiloscopici è risultato che la richiedente in data 15.5.2007 era stata assoggettata con generalità diverse a ”espulsione dal territorio Nazionale” con Decreto del Prefetto di Bologna.

In ricorso sono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 5, e 22 del D. lgs. 286/98 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione;
con Ordinanza n. -OSIS- questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare;
all’udienza di trattazione l’Avvocato dello Stato – presente da solo – ha spedito il ricorso in decisione.

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