TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-07-14, n. 201708515
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2017
N. 08515/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04795/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4795 del 2014, proposto da:
Bernaccioni Edil Appalti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F V, G S, con domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via G. Mercalli, 13;
contro
Trenitalia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato T D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
nei confronti di
Loris Costruzioni di F L non costituito in giudizio;
Per l’annullamento, previa sospensiva:
- della nota prot. TRNIT-DACQ-AISM1131.1312014111852 del 05.03.2014, con la quale Trenitalia S.p.A. ha comunicato l'esclusione dalla procedura e la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva in favore della società ricorrente della procedura aperta n. TRNIT.DACQ/AISM/P /2013/0031698 dell'11.6.2013 per l'affidamento in appalto degli "Interventi di opere civili presso l'IMC. di Roma Prenestina, consistenti nella messa a norma dell'area dell'Officina OMV con adeguamento infrastrutturale di n. 4 fosse da visita, adeguamento e messa a norma del Capannone MCPT e OMV" (CIG 5144667981);
-della delibera n. 50 del 7.3.2014, con la quale Trenitalia S.p.A. ha disposto la revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Bernaccioni Edil Appalti S.r.l. per le stesse ragioni di cui alla predetta nota prot. TRNIT-DACQ-AISM/P/2014/11852 del 05.03.2014;
- della delibera n. 51 del 7.3.2014, con la quale Trenitalia S.p.A. ha disposto la revoca della precedente delibera n. 30 del 13.2.2014, di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Bernaccioni Edil Appalti S.r.l., e la conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto medesimo alla Loris Costruzioni di F L;
- ove occorra, della nota prot. TRNIT-DACQ.AISM1P1201410012343 ..., con la quale Trenitalia S.p.A. ha comunicato alla Loris Costruzioni di F L l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- della nota prot. TRNIT-DACQ.AISM1P120141001492 del 20.3.2014, con la quale Trenitalia S.p.A. ha comunicato di non poter accogliere l'istanza di riesame presentata in data 14.3.2014 dalla Bernaccioni Edil Appalti S.r.l. ex art. 243-bis D.Lgs. n. 163/2006;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati;
nonché per la condanna dell’intimata Trenitalia Spa al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Trenitalia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, spedito per le notificazioni in data 04.04.2014 e depositato in data 11.04.2014, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, gli atti con cui Trenitalia Spa ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva nella procedura aperta n. TRNIT.DACQ/AISM/P/2013/0031698 per l’affidamento in appalto degli "Interventi di opere civili presso l'IMC di Roma Prenestina, consistenti nella messa a norma dell'area dell'Officina OMV con adeguamento infrastrutturale di n. 4 fosse da visita, adeguamento e messa a norma del Capannone MCPT e OMV" (CIG 5144667981)”
La società ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in forma specifica “mediante riammissione alla procedura selettiva controversa e conseguente aggiudicazione dell'appalto con subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more con l'odierno controinteressato o con altro concorrente” ovvero, in subordine, per equivalente, “nella misura da determinarsi in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della Stazione appaltante non risulti percorribile la reintegrazione in forma specifica sub specie di conseguimento del sotteso bene della vita”.
Premesso in fatto che:
- con avviso di gara dell’11.06.2013, pubblicato sul profilo di committente www.acquistionline.trenitalia.it, Trenitalia Spa indiceva una gara a procedura aperta per l'affidamento in appalto di interventi di opere civili presso l’IMC di Roma Prenestina, per un importo complessivo a base d’asta di E. 815.252,38;
- all’esito della procedura di gara, cui partecipavano venticinque operatori economici, la società ricorrente risultava prima in graduatoria;
- con provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2014, Trenitalia deliberava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della ricorrente, riservandosi di verificare l’effettivo possesso dei requisiti prescritti;
- con nota prot. n. TRNIT-DACQ.AISM\P\2014\8135 del 14.02.2014, Trenitalia comunicava alla società ricorrente l'aggiudicazione definitiva, invitandola a trasmettere la documentazione indicata al paragrafo VII, punto 3 del disciplinare di gara, entro il termine di dieci giorni. In particolare, il certificato CCIAA, al fine della verifica dell’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento;
- con nota prot. n. TRNIT-DACQ.AISM\P\2014\10580 del 27.02.2014, Trenitalia comunicava di aver appreso - in sede di verifica d'ufficio - dell'esistenza, a carico dell’amministratore unico della società ricorrente, di una sentenza di condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Roma in data 12 gennaio 1973, non dichiarata nella “Dichiarazione requisiti titolari, soci, amministratori e direttori tecnici” di cui all'Allegato B al disciplinare di gara;
- conseguentemente, con nota prot. n. TRNIT-DACQ.AISM\P\2014\11852 del 5.03.2014 – qui impugnata – Trenitalia comunicava all'impresa, l'esclusione dalla procedura e la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs 163/2006;
- con delibera n. 51 del 7.03.2014, Trenitalia disponeva, infine, la revoca della Delibera n. 30 del 13.02.2014 e la nuova aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Loris Costruzioni di Loris Florio.
Si è costituita in giudizio la resistente Trenitalia Spa, depositando memorie e documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1952/2014, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, così motivando: “Considerato che il ricorso non pare essere sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in considerazione della ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella valutazione dell’elemento fiduciario ai fini della scelta del contraente che, nella fattispecie, risulta sostenuta da elementi di ragionevolezza e logicità”.
Avverso tale provvedimento la società ricorrente proponeva appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 2411/2014, lo respingeva, così motivando: “Rilevato che, quanto al fumus, l’appello cautelare ne appare privo, in armonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui (Cons. Stato Sez. IV, 25-03-2014, n. 1456) “nelle gare d'appalto le valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla amministrazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun "filtro" in sede di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara, ciò implicando un giudizio inevitabilmente soggettivo inconciliabile con la finalità della norma di cui all'art. 38, punto 1, lett. 1), d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “;rilevato per altro verso che, quanto al periculum in mora, esso non sussiste in quanto il contratto è già stato stipulato, per cui le eventuali istanze dell’appellante restano limitate al petitum risarcitorio”.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie;quindi, nella pubblica udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deduce la società ricorrente, con un unico motivo di ricorso: illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. c) e co. 2 D.Lgs. 163/2006, nonché dell’aviso di gara (punto 6.1 lett. a) e del disciplinare di gara (punti IV.1 e VI);eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e sviamento;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46, co.