TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-10, n. 202401379
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Pubblicato il 10/06/2024
N. 01379/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2022, proposto da
A G D B, Regina S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Einaudi 26;
contro
Comune di Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Soledad S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo, Tito Zilioli, Giuseppe Vallenari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tito Zilioli in Verona, corso Porta Nuova 11;
per l'annullamento
del provvedimento in data 7.10.2022, prot.n.0017914/2022, comunicato via pec in pari data, a firma del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici, con il quale “si diffidano i ricorrenti a sospendere gli scarichi delle acque reflue assimilabili alle domestiche sul suolo, prodotte dall'albergo con ristorante e dal bar-taverna, ubicati in San Vigilio, e di fornire a codesto Ente entro 30 giorni una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico”;
nonché di ogni altro atto a questo comunque preordinato, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 il dott. A O e uditi per la parte controinteressata l’Avv. Gaia Ruffo, in sostituzione dell’Avv. Riccardo Ruffo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Agostino Guarienti di Brenzone e la società Regina s.r.l. sono, rispettivamente, il proprietario e il gestore di attività turistico – ricettive di albergo, ristorante e bar taverna site nel Comune di Garda, in località San Vigilio.
Il Comune di Garda - Servizio Area Lavori Pubblici, con provvedimento 7 ottobre 2022 prot. n. 0017914/2022, li ha diffidati a sospendere gli scarichi delle acque reflue prodotte da tali strutture ricettive e a presentare una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico.
2. Con ricorso notificato l’11 ottobre 2022 e depositato l’11 ottobre 2022, essi hanno impugnato il provvedimento sopra indicato.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I° Violazione di legge: falsa applicazione degli artt. 124 e 133 del d.lgs. n.152/2006 – Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per travisamento, difetto del presupposto – Sviamento di potere – falsa causa” e “II° Violazione di legge: violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per sviamento – Difetto di istruttoria.”
In estrema sintesi i deducenti sostengono: che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che l’autorizzazione allo scarico rilasciata l’1 aprile 1994 sarebbe scaduta in conseguenza dell’entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;che non sarebbe stato accertato il malfunzionamento dell’impianto di smaltimento dei reflui né la violazione di limiti o prescrizioni, con la conseguenza che difetterebbe il presupposto di fatto che giustificherebbe l’adozione di una diffida;che l’Amministrazione, nel corso del procedimento, non avrebbe preso in considerazione le osservazioni della parte privata;che l’Amministrazione, a mezzo del provvedimento impugnato, avrebbe inteso perseguire una finalità punitiva.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Garda, chiedendo il rigetto del ricorso.
È intervenuta ad opponendum la società Soledad s.r.l., proprietaria di un’area sulla cui superficie sarebbero affiorate le acque nere provenienti dall’impianto di smaltimento dei reflui annesso alle strutture in questione.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 855/2022, assunta all’esito della camera di consiglio del 3 novembre 2022, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
5. Con comunicazione di segreteria inviata il 22 aprile 2024, è stato dato avviso alle parti della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 fissata ai sensi dell’art. 72 -bis cod. proc. amm., con la precisazione che “Il ricorso viene fissato ai sensi dell’art 72bis, co 1, cpa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, co 3, cpa) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, co
1, e 84, co 4, cpa. Diversamente, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione e decisione.”
6. Con atto depositato in data 29 maggio 2024 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
In particolare, la parte ricorrente ha dichiarato di avere realizzato in pendenza del giudizio un nuovo impianto di smaltimento reflui regolarmente autorizzato.
Con breve memoria depositata il 27 maggio 2024 la società Soledad si è limitata a domandare la rifusione delle spese di lite.
7. Alla camera di consiglio del 6 giugno 2024, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione come da verbale.
8. In ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nulla avendo opposto al riguardo le parti intimate.
9. In conclusione, visti gli artt. 72 -bis , 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio, ferme restando le statuizioni al riguardo assunte nella fase cautelare, vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia e alla sostanziale assenza di attività difensiva successivamente alla fase cautelare, le cui spese – come accennato - sono già state regolate secondo la regola della soccombenza.