TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202000220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202000220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000220
Data del deposito : 27 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2020

N. 00220/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00574/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2016, proposto da
P Z, rappresentata e difesa dagli avvocati T P e B S, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Torino, Corso Re Umberto, 27;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

della determinazione 25.2.2016, prot. n. 2016/26717 del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Moncalieri, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che la richiesta di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria dell'immobile abusivo di via Vernea in Nichelino "... non può essere accolta per i seguenti motivi: a seguito del ricorso proposto dalla S.V. avverso il provvedimento di diniego del condono edilizio del Comune di Nichelino nel 1997, il T.A.R. del Piemonte nella seduta del 28.3.2011, ha dichiarato perento il ricorso fin dalla data del 16.4.2009. Pertanto, l'istanza presentata a questo Ufficio l'11.6.2015 è pervenuta oltre il periodo triennale di prescrizione del diritto al rimborso di cui alla L. n. 47/1985 art. 35 c. 12 e L. n. 724/1994 art. 39 ”;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla restituzione - da parte dell'Agenzia delle Entrate - della somma di euro 15.501,97, versata a titolo di oblazione per la sanatoria straordinaria dell'immobile abusivo di via Vernea in Nichelino ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (o del diverso importo che dovesse essere quantificato in corso di causa);

nonché per la condanna

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante in carica, alla corresponsione della somma complessiva di euro15.501,97 (o del diverso importo che dovesse essere quantificato in corso di causa) indebitamente pagata a titolo di oblazione per la predetta sanatoria straordinaria, oltre gli interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo del credito della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa V Cccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso specificato in epigrafe, notificato in data 13.05.2016 e deposito il successivo 8.06.2016, la ricorrente ha domandato l’annullamento della determinazione n. 25.2.2016, prot. n. 2016/26717 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stata rigettata l’istanza di restituzione dell’oblazione dalla stessa corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo sito nel Comune di Nichelino, nonché l’accertamento del diritto a percepire la somma a tal titolo versata – pari a euro 15.501,97 – e la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto, oltre a interessi.

2. Deduce, in fatto, di avere chiesto al Comune di Nichelino, con istanza prot. 437 del 6.03.1995, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria nell’ambito del condono edilizio disciplinato dalla Legge n. 724/1994, con riferimento ad un fabbricato a destinazione residenziale. L’istanza è stata rigettata in data 17.02.1997 sul presupposto del superamento del limite dimensionale di complessivi 750 mc previsto dall’art. 39 della Legge n. 724/1994 e, successivamente, il provvedimento di diniego di condono è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al n. R.G. 1057/1997.

3. Nel 2009 la ricorrente ha formalizzato al Comune di Nichelino una prima richiesta di restituzione degli importi versati all’atto della presentazione dell’istanza di condono a titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione, cui il predetto ente ha dato riscontro precisando, quanto ai primi, che la domanda doveva essere inoltrata all’amministrazione competente che aveva incassato i relativi importi e, quanto ai secondi, che la richiesta di cui all’istanza n. 437/1995 non poteva essere accolta stante la pendenza del ricorso R.G. 1057/1997.

Successivamente, il succitato giudizio avverso il diniego di condono è stato definito con decreto Presidenziale n. 1132/2011, che ne ha dichiarato la perenzione a far data dal 16 aprile 2009.

4. La ricorrente, quindi, con nota del 9.10.2012, ha formalmente richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione al Comune di Nichelino, che vi ha successivamente provveduto. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate – parimenti intimata per il rimborso degli importi versati dalla ricorrente come oblazione – si è dichiarata inizialmente incompetente, per poi riconoscersi quale ente legittimato alla trattazione dell’istanza in parola.

5. Pertanto, in data 5.06.2015, la ricorrente ha nuovamente formalizzato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di restituzione dei succitati versamenti, cui l’ente intimato ha dato riscontro a mezzo del provvedimento di diniego oggi impugnato, ritenendo che l’istanza di restituzione degli importi versati a titolo di oblazione non fosse accoglibile, in quanto la domanda sarebbe stata presentata in data 11.06.2015 e, dunque, stante la dichiarazione di perenzione del ricorso R.G. 1057/1997 fin dalla data del 16.04.2009, “ oltre il periodo triennale di prescrizione del diritto al rimborso di cui alla L. n. 47/1985 art.35 c.12 e L. n. 724/1994 art. 39 ”.

6. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il succitato diniego deducendo violazione di legge con particolare riferimento all’art. 39 della L. n. 724/1994 ed all’art. 35 c.17 e 18 della legge 28.02.1985, nonché all’art. 2946 c.c., errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, in quanto il termine triennale di prescrizione breve opposto dall’amministrazione resistente troverebbe applicazione soltanto con riferimento alle somme dovute a conguaglio nel caso in cui sulla domanda di sanatoria si sia formato il silenzio assenso, rimanendo vigente in tutti gli altri casi – e, dunque, anche nella fattispecie – l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Si è costituita formalmente in giudizio l’Agenzia delle Entrate in data 13.06.2016 chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia produrre alcuno scritto difensivo.

La ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza del 4 marzo 2020, nella quale la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

7. La disciplina normativa contenuta nella Legge n. 724/1994, in base alla quale è stata presentata l’istanza di definizione di illecito edilizio che costituisce presupposto logico-fattuale delle domande oggi spiegate dalla ricorrente, ha disposto il rinvio, a incipit dell’art. 39, alla regolamentazione contenuta ai capi IV e V della Legge n. 47/1985. In particolare, l’art. 35, comma 18 di detta legge stabilisce che “ decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti ”.

La succitata disposizione, introducendo un termine di prescrizione breve derogatorio rispetto a quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c., ha evidentemente carattere speciale ed è destinata ad operare unicamente nelle ipotesi ivi espressamente disciplinate, vale a dire quei casi in cui il procedimento si definisca non tramite provvedimento espresso, ma con la formazione del silenzio assenso. La disciplina in parola, in sostanza, oltre a rispondere ad un’esigenza di semplificazione nella definizione delle richieste di condono, è finalizzata a conferire certezza a situazioni che si consolidano per il decorso del tempo a fronte dell’inerzia dell’amministrazione tenuta a pronunciarsi espressamente sull’istanza del privato.

Pertanto, come già osservato da questo Tribunale, “ la giurisprudenza è univoca nel ritenere che siffatto eccezionale termine triennale di prescrizione breve trovi applicazione nel solo caso ivi espressamente disciplinato, ossia quello di somme dovute a conguaglio, scaturenti dal silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria. Diverso risulta essere il caso, che ricorre nella presente ipotesi, in cui il diniego importi l’insorgere di un diritto al rimborso di oneri a questo punto indebitamente versati e per i quali l’azione di ripetizione si prescrive nell’ordinario termine decennale (Cons. St. sez. IV, 29.9.2011, n. 5417;
Cass.

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