TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202000220
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2020
N. 00220/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2016, proposto da
P Z, rappresentata e difesa dagli avvocati T P e B S, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Torino, Corso Re Umberto, 27;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
della determinazione 25.2.2016, prot. n. 2016/26717 del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Moncalieri, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che la richiesta di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria dell'immobile abusivo di via Vernea in Nichelino "... non può essere accolta per i seguenti motivi: a seguito del ricorso proposto dalla S.V. avverso il provvedimento di diniego del condono edilizio del Comune di Nichelino nel 1997, il T.A.R. del Piemonte nella seduta del 28.3.2011, ha dichiarato perento il ricorso fin dalla data del 16.4.2009. Pertanto, l'istanza presentata a questo Ufficio l'11.6.2015 è pervenuta oltre il periodo triennale di prescrizione del diritto al rimborso di cui alla L. n. 47/1985 art. 35 c. 12 e L. n. 724/1994 art. 39 ”;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla restituzione - da parte dell'Agenzia delle Entrate - della somma di euro 15.501,97, versata a titolo di oblazione per la sanatoria straordinaria dell'immobile abusivo di via Vernea in Nichelino ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (o del diverso importo che dovesse essere quantificato in corso di causa);
nonché per la condanna
dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante in carica, alla corresponsione della somma complessiva di euro15.501,97 (o del diverso importo che dovesse essere quantificato in corso di causa) indebitamente pagata a titolo di oblazione per la predetta sanatoria straordinaria, oltre gli interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo del credito della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa V Cccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso specificato in epigrafe, notificato in data 13.05.2016 e deposito il successivo 8.06.2016, la ricorrente ha domandato l’annullamento della determinazione n. 25.2.2016, prot. n. 2016/26717 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stata rigettata l’istanza di restituzione dell’oblazione dalla stessa corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo sito nel Comune di Nichelino, nonché l’accertamento del diritto a percepire la somma a tal titolo versata – pari a euro 15.501,97 – e la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto, oltre a interessi.
2. Deduce, in fatto, di avere chiesto al Comune di Nichelino, con istanza prot. 437 del 6.03.1995, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria nell’ambito del condono edilizio disciplinato dalla Legge n. 724/1994, con riferimento ad un fabbricato a destinazione residenziale. L’istanza è stata rigettata in data 17.02.1997 sul presupposto del superamento del limite dimensionale di complessivi 750 mc previsto dall’art. 39 della Legge n. 724/1994 e, successivamente, il provvedimento di diniego di condono è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al n. R.G. 1057/1997.
3. Nel 2009 la ricorrente ha formalizzato al Comune di Nichelino una prima richiesta di restituzione degli importi versati all’atto della presentazione dell’istanza di condono a titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione, cui il predetto ente ha dato riscontro precisando, quanto ai primi, che la domanda doveva essere inoltrata all’amministrazione competente che aveva incassato i relativi importi e, quanto ai secondi, che la richiesta di cui all’istanza n. 437/1995 non poteva essere accolta stante la pendenza del ricorso R.G. 1057/1997.
Successivamente, il succitato giudizio avverso il diniego di condono è stato definito con decreto Presidenziale n. 1132/2011, che ne ha dichiarato la perenzione a far data dal 16 aprile 2009.
4. La ricorrente, quindi, con nota del 9.10.2012, ha formalmente richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione al Comune di Nichelino, che vi ha successivamente provveduto. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate – parimenti intimata per il rimborso degli importi versati dalla ricorrente come oblazione – si è dichiarata inizialmente incompetente, per poi riconoscersi quale ente legittimato alla trattazione dell’istanza in parola.
5. Pertanto, in data 5.06.2015, la ricorrente ha nuovamente formalizzato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di restituzione dei succitati versamenti, cui l’ente intimato ha dato riscontro a mezzo del provvedimento di diniego oggi impugnato, ritenendo che l’istanza