TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-01-13, n. 202100097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-01-13, n. 202100097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100097
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00097/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. F Rhi in Milano, Corso di Porta Vittoria 28;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento,

quanto al ricorso introduttivo,

del mobbing asseritamente attuato nei confronti del ricorrente,

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni dal medesimo asseritamente subiti a causa del predetto mobbing ;

e con motivi aggiunti depositati il 26.1.2017,

per l’annullamento:

- del decreto n. 2274/N del Direttore della Divisione 5" - II Reparto della Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, emesso in data 27 settembre 2016 e notificato al ricorrente in data 4 novembre 2016 a mezzo della Legione Carabinieri della Regione Lombardia (doc. n. 21), con cui è stato riconosciuto che l'infermità " Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti in attuale compenso clinico, SDR da stress occupazionale " non è dipendente da causa di servizio;

- del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e della Finanze 14549/2014 nell'adunanza n. 198/2014 del 25/6/2014, comunicato al ricorrente unitamente al decreto di cui sopra (doc. n. 22);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. O M nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020, svoltasi in modalità da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, premesso di essere stato Ufficiale medico dell’Esercito italiano dal 1991 al 2013, allorché, in seguito al giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato in modo assoluto espresso dalla Prima Commissione Medico Ospedaliera di Milano (C.M.O.), in data 15.11.2013, veniva dichiarato cessato dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo assoluto per infermità, ai sensi dell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), ha chiesto l’accertamento del mobbing a suo dire subìto all’interno dell’Esercito e la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che ne sarebbero derivati.

Secondo la prospettazione attorea l’interessato, negli ultimi anni di servizio, si sarebbe trovato a subire gravi condotte mobbizzanti da parte di un gruppo di ufficiali dell’Esercito, che lo avrebbero portato ad ammalarsi gravemente e infine a perdere il posto di lavoro quale Ufficiale medico, in conseguenza del provvedimento medico-legale di riforma basato su un complesso di patologie, tra cui, in particolare, l’accertato “ Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti in allegato disturbo di personalità NAS. SDR da stress occupazionale ”. Il mobbing sarebbe stato attuato mediante più azioni collegate e concordate alle spalle del militare da un gruppo di Ufficiali dell’Esercito e finalizzate al suo screditamento personale e professionale, nonché al suo allontanamento dalla Scuola militare “Teuliè” di Milano, dove da anni egli prestava servizio come Ufficiale medico addetto all’infermeria speciale: ciò, alla fine, avrebbe anche determinato l’estromissione del ricorrente dall’Esercito a causa dei gravi disagi psico-fisici riportati. L’esistenza di una strategia dolosa sarebbe dimostrata da prove documentali, desumibili, in particolare, dagli atti dell’inchiesta sommaria condotta dall’Ufficiale inquirente, Gen. -OMISSIS-, nominato dal Comandante per la Formazione, Gen. -OMISSIS-.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto direttoriale di diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti in attuale compenso clinico, SDR da stress occupazionale ” e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, in base al quale il diniego ministeriale è stato adottato, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto e/o carenza di motivazione;
eccesso di potere per difetto di attività istruttoria;
violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990 e degli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 461/2001;
eccesso di potere per falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità e irragionevolezza: sia il provvedimento del Direttore di Divisione del Ministero della Difesa, che ha denegato il riconoscimento della causa di servizio, sia il parere negativo del Comitato incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale il primo si riferisce per la relativa motivazione, sarebbero privi di una vera motivazione;
il giudizio espresso dal Comitato si sarebbe basato, infatti, su accertamenti e documenti menzionati in una seduta della C.M.O. di Milano (del 9.1.2013) superati da accertamenti e documenti posti a fondamento di un giudizio successivo della medesima Commissione (del 15.11.2013), a seguito del quale il ricorrente è stato ritenuto inidoneo in maniera assoluta al servizio militare, venendo riformato;
gli organi preposti alla verifica della causa di servizio avrebbero potuto e dovuto acquisire d’ufficio l’ultimo verbale della C.M.O., unitamente agli accertamenti diagnostici interni ed esterni effettuati, nonché il fascicolo del dipendente presso il Ministero della Difesa, riportante i numerosi ricorsi esperiti dal militare tra cui, da ultimo, quello volto all’accertamento del mobbing ;
il giudizio negativo sulla causa di servizio sarebbe stato espresso su una situazione clinica non più attuale, come si evince anzitutto dal riferimento (non più pertinente) all’asserito compenso clinico del disturbo dell’adattamento, che sussisteva all’epoca della seduta del 9.1.2013 della Commissione, ma non più all’epoca della seduta del 15.11.2013, ad esito della quale, anzi, si fa riferimento ad una fase di recrudescenza della patologia, tanto che proprio il disturbo dell’adattamento (che, a dire del ricorrente, sarebbe stato erroneamente e contestabilmente associato ad un disturbo di personalità) avrebbe avuto un ruolo determinante nel giudizio di non idoneità assoluta al servizio militare;

2) violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990: l’Amministrazione della Difesa, prima di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente, avrebbe dovuto comunicargli il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10- bis della l. n. 241/1990;
il ricorrente sarebbe stato totalmente privato del “diritto” di presentare per iscritto osservazioni e documenti - come prevede l’art. 10- bis - che avrebbero potuto consentirgli di fornire ulteriori prove della dipendenza della patologia da causa di servizio ed aspirare così ad una conclusione favorevole del procedimento.

Con memoria depositata il 4.4.2019 il Ministero si è difeso anche sui motivi aggiunti e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, con riguardo al ricorso introduttivo per danni da mobbing .

In data 24.2.2020 il ricorrente ha depositato istanza istruttoria (con cui ha chiesto, tra l’altro, l’ammissione della prova testimoniale in forma scritta, in relazione ad alcuni fatti esposti nel ricorso introduttivo, e lo svolgimento di una CTU medico-legale per l’accertamento di eziologia, natura e gravità delle patologie che hanno determinato la collocazione del ricorrente in congedo permanente assoluto per infermità) e con successiva memoria ha ribadito le proprie difese.

In vista dell’udienza il Ministero ha depositato apposite note.

All’udienza del giorno 16 giugno 2020 (ruolo smaltimento) la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero con riguardo al ricorso introduttivo.

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