TAR Firenze, sez. I, sentenza 2025-01-15, n. 202500030
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2025
N. 00030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2021, proposto da QU ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Malatesta, Antonio Stancanelli e Giuseppe Stancanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di LA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
- del diritto della ricorrente all’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., avendo eseguito, a scomputo dei relativi oneri, opere di urbanizzazione primaria in base a quanto previsto nel Piano di recupero della zona produttiva ed abitativa sita in Comune di LA, località Ragnaia, e nelle convenzioni stipulate in data 6.05.2004, a rogiti Notaio Vertere Morichelli in LA, repp. nn. 69794 e 69795, che prevedevano la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e di un edificio ad uso abitativo, nonché
- della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. del Comune di LA per inadempimento delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni, in data 6.05.2004, a rogiti del Notaio Vertere Morichelli in LA rep. nn. 69794 e 69795
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società QU ER è proprietaria di un terreno in località Ragnaia nel Comune di LA (foglio 17, part. 1690) avente destinazione per aree produttive, oggetto di piano di recupero adottato con deliberazione consiliare n. 65 del 11.07.2003 ed approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 23.10.2003.
2. – Il citato piano di recupero prevedeva la demolizione di un complesso industriale dismesso, l’ex “IF DA”, e la realizzazione di un edificio per uso commerciale di mq 11.832 (comprendente quattro medie strutture di vendita ed una galleria con negozi di vicinato) e di un edificio per uso abitativo di mq 917,30.
3. – Con istanza del 16.12.2003 (pratica n. 5505), QU ER chiedeva al Comune di LA il “permesso di esecuzione di lavori edili” per la costruzione dell’edificio con destinazione abitativa.
Dalla documentazione agli atti del giudizio si può evincere che anche per la realizzazione dell’edificio a destinazione commerciale veniva presentata, nel 2004, una pratica edilizia, contraddistinta con il n. 5547 (ne recano menzione la comunicazione di sospensione dei termini di conclusione del procedimento del 14.04.2005 a seguito della richiesta di integrazioni documentali del GONIP dell’AUSL 1 di Massa e Carrara del 4.04.2005 – doc. 29 della produzione dell’Amministrazione resistente – e, inoltre, il verbale della Commissione per il paesaggio del Comune di LA del 5.07.2010, il parere della EN per i beni architettonici e per il paesaggio del 3.09.2010, il preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica del 29.09.2010 e le successive osservazioni presentate per conto di QU ER il 18-19.10.2010 – docc. 13-18 della produzione di parte ricorrente).
4. – In data 26.02.2004 (cfr. doc. 36 della produzione dell’Amministrazione resistente), il Sindaco di LA e il dirigente del Settore urbanistica e edilizia dello stesso Comune comunicavano a QU ER, « salvo firma convenzione », che «[ l ] a concessione edilizia o autorizzazione a costruire della Società QU ER S.r.l. sede in Corso Nazionale 246 a La Spezia per il lotto commerciale di circa 12.000 mq e per il lotto abitativo di circa 4.000 mq [erano] pronte per essere ritirate presso il Dirigente dell’Urbanistica arch. Franco Testa previo pagamento della 1° rata degli oneri di urbanizzazione relativi » e « che il progetto ad uso commerciale di mq 12.000 ed il progetto ad uso abitativo di mq 4.000 [erano] stati approvati ».
5. – Con nota del 3.04.2004, il Comune di LA comunicava a QU ER, in relazione al permesso di costruire di cui alla pratica n. 5505/2003 (relativa alla costruzione dell’edificio con destinazione abitativa), gli adempimenti e gli oneri da corrispondere per il ritiro del provvedimento.
6. – Con atto del 22.04.2004, l’Amministrazione comunale autorizzava QU ER alla recinzione del cantiere ed alla realizzazione di varie opere per l’organizzazione dello stesso.
7. – In data 6.05.2004 venivano stipulate tra il Comune e QU ER due convenzioni (repp. 69794 e 69795), con la seconda delle quali QU ER, quale soggetto attuatore del piano di recupero, si obbligava a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, il cui costo era determinato in complessivi € 1.708.287,50 (di cui € 1.647.910,48 per la realizzazione degli edifici ad uso commerciale ed € 60.377,16 per la realizzazione dell’edificio ad uso abitativo), con scomputo dei relativi oneri per un importo massimo di € 1.398.000,00.
8. – Con istanza del 12.05.2004, QU ER chiedeva al Comune di essere autorizzata all’abbattimento delle piante e della struttura all’interno della proprietà, come da convenzione.
La predetta autorizzazione veniva rilasciata nella stessa data del 12.05.2004, con la condizione del completamento della recinzione dell’intera area e dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la demolizione delle eventuali strutture in amianto ed eternit.
9. – In data 14.04.2005, il Comune di LA comunicava a QU ER la sospensione del termine di conclusione del procedimento relativo alla « pratica S.U.A.P. n. 2004/5547 (…) , avente per oggetto Edificio commerciale », allegando la nota del 4.04.2005 con la quale il Gruppo operativo nuovi insediamenti produttivi (GONIP) dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara aveva rilevato la necessità di integrazioni documentali e chiarimenti ai fini dell’espressione del parere di competenza. L’Amministrazione procedente invitava quindi la società istante a fornire la documentazione integrativa richiesta nel termine di quindici giorni (doc. 29 di parte resistente).
10. – Nella documentazione in atti non si rinvengono atti successivi al 14.04.2005 e precedenti al mese di dicembre 2009.
11. – Con istanza del 10.12.2009, QU ER chiedeva al Comune di LA il rilascio del permesso di costruire conformemente alla convenzione del 6.05.2004, previa determinazione dei relativi diritti ed oneri urbanistici, e delle licenze per il commercio sia per i negozi di vicinato che per le medie strutture di vendita.
Con memoria integrativa del 23.12.2009, la società rappresentava l’insussistenza di vincoli di cui all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 sulle aree di cui si discute.
12. – In data 5.07.2010 si riuniva la Commissione per il paesaggio del Comune di LA, che, esaminate le « pratiche edilizie n. 5505 e 5547 per costruzione di edificio commerciale ed edificio residenziale in LA, area ex DA, compresa nel PdR ex DA » e « preso atto del contesto ambientale degradato », esprimeva il proprio parere favorevole.
13. – Con nota del 8-9.07.2010, trasmessa alla “EN ai Beni AAS di Lucca” e a QU ER, il Comune di LA avviava il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 147, co. 7, del d.lgs. n. 42/2004.
14. – Con atto del 3.09.2010, la EN per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara esprimeva parere contrario all’attuazione dell’intervento, rilevando che l’edificio, qualora realizzato, avrebbe comportato l’ulteriore aggravio della già dequalificata condizione dell’area, che la relazione paesaggistica trasmessa non aveva preso in esame l’edificio residenziale ricadente in area vincolata ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e non risultava conforme a quanto previsto dal DPCM 12.12.2005 e che, inoltre, dagli atti trasmessi non era possibile evincere la legittimità degli interventi di demolizione risultanti dalla documentazione fotografica relativamente agli edifici riferiti alla pregressa conformazione del sito.
15. – Con atto del 29.09.2010, il Comune di LA trasmetteva quindi a QU ER il preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica alla luce del parere sfavorevole espresso dalla EN.
16. – In data 18.10.2010 QU ER trasmetteva le proprie osservazioni del 13.10.2010, alle quali allegava diversi documenti, quali l’autorizzazione del dirigente dell’Area urbanistica ed edilizia del 12.05.2004 all’abbattimento delle piante e della struttura preesistente, le delibere consiliari di adozione ed approvazione del piano di recupero, la convenzione del 6.05.2004, la nuova relazione paesaggistica conforme al DPCM 12.12.2005, otto tavole e progetto dell’edificio commerciale contenenti elementi di mitigazione rispetto al progetto già presentato in precedenza.
17. – Dagli atti di causa non risulta che il parere sfavorevole della EN sia stato impugnato da QU ER, né che sia stato successivamente in qualche modo superato, né, comunque, che sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
18. – Il 25 ottobre 2011 il territorio del Comune di LA veniva colpito da una disastrosa alluvione causata dall’esondazione del fiume Magra, che induceva il Sindaco di LA all’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 98 del 28.10.2011, con la quale veniva disposta l’occupazione d’urgenza del terreno dell’ex IF DA affinché fosse adibito a temporaneo stoccaggio per fango, rifiuti e quant’altro asportato dall’area alluvionata, oltre che a deposito temporaneo di autovetture e mezzi coinvolti nell’evento calamitoso.
19. – In data 15.06.2012, QU ER rinnovava la richiesta di rilascio del permesso di costruire relativo al