TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202400498
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Pubblicato il 03/06/2024
N. 00498/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2022, proposto da
ALESSANDRO MADELLA, REMO MADELLA, ENEA MADELLA, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008610 78/000 di data 17 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata mediante ufficiale della riscossione il 21 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto al primo dei ricorrenti, in quanto socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società agricola Madella Alessandro e Remo, il pagamento della somma di € 21.048,52 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008612 80/000 di data 17 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata mediante ufficiale della riscossione il 21 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto al secondo dei ricorrenti, in quanto socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società agricola Madella Alessandro e Remo, il pagamento della somma di € 21.048,52 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008611 79/000 di data 17 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata mediante ufficiale della riscossione il 21 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto al terzo dei ricorrenti, in quanto socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società agricola Madella Alessandro e Remo, il pagamento della somma di € 21.048,52 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili della società agricola Madella Alessandro e Remo, produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano, rispettivamente, l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008610 78/000, l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008612 80/000, e l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008611 79/000, tutte emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 17 dicembre 2021, notificate mediante ufficiale della riscossione il 21 dicembre 2021, con le quali è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 21.048,52 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997. L’impugnazione è estesa al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” richiamato nelle intimazioni di pagamento. È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.
2. Le intimazioni di pagamento impugnate si basano sulla cartella di pagamento dell’AGEA n. 300 2015 00000084 03/000 notificata il 16 marzo 2015 (nuovi riferimenti n. 064 2020 71501103 53/501-502-503).
3. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero anche alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In primo luogo, viene evidenziato che si sarebbe verificata la decadenza ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 03/000 è stata effettuata oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo (alla fine della campagna). L’intimazione di pagamento sarebbe comunque priva di motivazione, e si baserebbe su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Questo TAR, con ordinanza n. 312 del 22 aprile 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, in particolare per chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso.
6. Con i depositi di data 30 settembre 2022 e 23 gennaio 2024 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
(a) il TAR Brescia, con sentenza n. 248 del 25 marzo 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società agricola dei ricorrenti, nell’ambito di un ricorso collettivo e cumulativo, contro la cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 03/000. L’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n 6332 del 20 luglio 2022;
(b) il TAR Lazio, con sentenza n. 9502 del 4 maggio 2010, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla società agricola dei ricorrenti contro una prima imputazione di prelievo per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. Tale sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione;
(c) il TAR Lazio, con sentenza n. 6224 del 12 luglio 2011, ha respinto il ricorso proposto dalla società agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di compensazione nazionale per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, tranne sul punto della decorrenza degli interessi. È stata affrontata e respinta anche la questione della legittimità comunitaria dell’utilizzo di categorie privilegiate nella procedura di compensazione nazionale. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1216 del 10 marzo 2015;
(d) il TAR Brescia, con sentenza n. 1048 del 31 ottobre 2022 (passata in giudicato in quanto non appellata), ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dalla società agricola dei ricorrenti contro l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001480 16/000 relativa alle campagne 1995-1996 e 1996-1997, fondata sulla cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 03/000. Nella motivazione viene, tra l’altro, accolta l’eccezione di giudicato, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1216/2015, riguardante il medesimo debito, e viene respinta la tesi della prescrizione del credito dell’AGEA;
(e) alla società agricola dei ricorrenti è stata inoltre inviata, sempre sul fondamento della cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 03/000, l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000908 000 di data 12 febbraio 2019;
(f) prima della cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 03/000 era stata inviata alla società agricola dei ricorrenti l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2012.0005953 di data 21 febbraio 2012, notificata il 28 febbraio 2012, relativa al prelievo supplementare per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. A tale intimazione, che contiene anche la correzione della decorrenza degli interessi, non ha fatto seguito alcuna richiesta di rateizzazione;
(g) tutte le somme recuperate tramite compensazione con gli aiuti PAC state regolarmente contabilizzate e detratte dai debiti originari (v. doc. 16).
7. La vicenda così riassunta rientra nello schema già utilizzato da questo TAR in molteplici pronunce su analoghe cartelle o intimazioni di pagamento inviate dall’AGEA o per conto dell’AGEA (v. ad esempio le sentenze n. 906 e 908 del 4 ottobre 2022;n. 88 e 90 del 31 gennaio 2023;n. 209 dell’8 marzo 2023;n. 492 del 5 giugno 2023;n. 658 del 2 agosto 2023;n. 691 del 7 settembre 2023;n. 915 e n. 916 del 18 dicembre 2023;n. 164 del 29 febbraio 2024).
8. Rinviando per ragioni di sintesi a queste pronunce, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono formulare le seguenti considerazioni.
Sul rapporto tra soci e società semplice
9. La circostanza che il prelievo supplementare sia stato imputato alla società dei ricorrenti e non ai singoli soci non implica alcun errore dell’AGEA nell’individuazione del debitore. I soci di una società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sono allo stesso tempo obbligazioni proprie dei singoli soci, in quanto ex art. 2267 c.c. non vi è alcuna separazione patrimoniale rispetto alla società. Ne consegue che gli atti di accertamento e le sentenze intervenute nei confronti della società hanno effetto immediato anche per i soci illimitatamente responsabili (v. Cass. civ. Sez. Trib. 6 settembre 2006 n. 19188;Cass. civ. Sez. I 16 gennaio 2009 n. 1040;Cass. civ. Sez. VI 3 dicembre 2020 n. 27613;Cass. civ. Sez. Trib. 5 marzo 2021 n. 6129).
10. La posizione debitoria dei ricorrenti coincide quindi con il debito accertato nei confronti della società agricola dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 1216/2015 e del TAR Brescia n. 1048/2022.
Sul rapporto debitorio
11. Tra le censure formulate nel ricorso, un primo gruppo è diretto a ottenere una dichiarazione di inesistenza, prescrizione o estinzione per altra causa del credito dell’AGEA. Gli argomenti non sono però condivisibili.
12. Per quanto riguarda l’asserita incertezza circa l’effettiva produzione nazionale, da cui discenderebbe l’indimostrabilità dello sforamento delle quote individuali, non vi sono motivi per discostarsi da orientamenti ormai consolidati. In effetti, le censure basate sui problemi pratici della gestione delle quote latte in Italia, compresa la coerenza dei dati inseriti nell’anagrafe bovina, sono state respinte sia dalla giurisprudenza europea (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68;C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, C-303/00 e C-451/00, Lattepiù , punti 79-85) sia dalla giurisprudenza nazionale (v. C.Cost. 7 luglio 2005 n. 272;CS Sez. VI 8 giugno 2009 n. 3487;TAR Lazio Sez. II- ter 23 aprile 2012 n. 3643;CS Sez. III 14 gennaio 2016 n. 87;CS Sez. II 12 febbraio 2020 n. 1077;CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8090;Tar Brescia Sez. II 15 settembre 2020 n. 642).
13. L’applicazione degli interessi alle imputazioni del prelievo supplementare è una prassi corretta. La rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce infatti aiuto di Stato, e come tale presuppone una deroga in sede europea. Questo è avvenuto per la rateizzazione del 2003, disposta dall’art. 10 commi 34-39 del DL 28 marzo 2003 n. 49 (v. accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). Come si può desumere dalla decisione del Consiglio dell'Unione, il beneficio, avendo natura incentivante e sollecitatoria, poteva essere applicato solo ai produttori che avessero chiesto la rateizzazione e non fossero decaduti dalla stessa.
14. Con riguardo alla decorrenza degli interessi, la citata intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2012.0005953 precisa che anche nei confronti dell’azienda agricola dei ricorrenti è stato disposto l’adeguamento alla consolidata giurisprudenza del TAR Lazio, secondo la quale gli interessi delle campagne 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 potevano essere chiesti solo dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo dovuto, e non dal 1 settembre dell'anno di riferimento.
15. La situazione è cambiata per effetto del sopravvenuto art. 10- bis comma 3 del DL 13 giugno 2023 n. 69, con il quale il legislatore nazionale ha individuato nelle sentenze della Corte di Giustizia sul calcolo del prelievo supplementare una giusta causa di cancellazione degli interessi anteriori al 27 giugno 2019. Questo beneficio presuppone tuttavia che sia accertato in giudizio o riconosciuto dall’AGEA un diritto al ricalcolo del prelievo supplementare.
16. Il credito dell’AGEA non si è prescritto. Al riguardo, si osserva che con la proposizione del ricorso si verificano, in base all’art. 2945 comma 2 c.c., un effetto interruttivo e un effetto sospensivo (o interruttivo permanente), quest’ultimo esteso a tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La regola è applicabile anche quando il ricorso sia proposto dal debitore e l’amministrazione creditrice si costituisca e si difenda in giudizio, indipendentemente dal successivo comportamento processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, resistendo a tutela del proprio credito, contrappone alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione una domanda implicita di accertamento positivo, e in questo modo si assicura l’effetto sostanziale dell'interruzione e della correlativa sospensione della prescrizione (v. Cass. civ. Sez. III 21 ottobre 2022 n. 31259;Cass. civ. Sez. III 20 dicembre 2021 n. 40845;Cass. civ. Sez. Lav. 29 luglio 2021 n. 21799). I ricorsi sopra descritti hanno quindi salvaguardato il credito dell’AGEA.
17. Non si è verificata neppure la decadenza dal potere di recuperare il credito. Il prelievo supplementare, anche se riscosso tramite ruolo, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 (che fissa il limite di notifica della cartella di pagamento al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo). Un rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell’AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve.
18. La frazione di prelievo supplementare che sia stata recuperata tramite compensazione con gli aiuti PAC trattenuti dagli organismi pagatori regionali deve essere esclusa dalla procedura di riscossione coattiva, essendo il debito, per questa parte, ormai estinto. Tuttavia, la cancellazione degli importi compensati è possibile solo se gli aiuti PAC trattenuti siano stati individuati in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). Nello specifico, il ricorso non contiene una precisa illustrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC asseritamente pretermesse per la campagna oggetto di impugnazione. L’AGEA ha invece documentato i recuperi effettuati.
Sulla violazione del diritto dell’Unione
19. Un secondo gruppo di censure riguarda la violazione del diritto dell’Unione nel calcolo del prelievo supplementare. Queste censure compongono una domanda logicamente subordinata, che deve essere esaminata solo qualora siano escluse l’inesistenza, la prescrizione o l’estinzione per altra causa del credito dell’AGEA. La finalità della domanda subordinata è il ricalcolo del debito con parametri più favorevoli al produttore.
20. Come statuito dalle sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare (v. C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, B ;C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18, S R ;C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19, Benedetti ), risulta in contrasto con il diritto dell’Unione la seguente disciplina di diritto interno: (a) nel meccanismo di compensazione nazionale (campagne dal 1995-1996 al 2002-2003), la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale tra i produttori;(b) nel meccanismo del rimborso del prelievo in eccesso (campagne dal 2003-2004 in avanti), l’esclusione dal rimborso dei produttori che non avevano versato il prelievo. È quindi necessario disapplicare sotto questi profili la normativa nazionale, ed effettuare il ricalcolo.
21. Al ricalcolo, tuttavia, si frappongono due ostacoli. Il primo è rappresentato dagli atti di imputazione o intimazione divenuti definitivi in quanto non impugnati, o impugnati in giudizi conclusisi con una pronuncia in rito. Il secondo è individuabile nelle sentenze di merito che, in relazione a pregressi atti di imputazione o intimazione, abbiano accertato l’obbligo di versare il prelievo supplementare.
22. Non appare invece ostativo al ricalcolo il riconoscimento di debito nell’ambito della procedura di rateizzazione. Poiché la rateizzazione presuppone una quantificazione del debito effettuata in conformità alle norme nazionali, la sottoscrizione del contratto di rateizzazione, e a maggior ragione la semplice istanza di rateizzazione, non possono implicare l’acquiescenza del produttore con rinuncia al più favorevole trattamento derivante dal diritto europeo. Lo Stato, essendo vincolato a prestare leale cooperazione ai sensi dell’art. 4 par. 3 del TUE, non può avvantaggiarsi di una rinuncia all’azione fatta dal produttore in una condizione di incertezza del diritto, quando la Corte di Giustizia non si era ancora espressa.
23. In relazione a questi problemi, nelle pronunce del TAR Brescia sopra indicate è stato seguito un percorso argomentativo così sintetizzabile:
(a) i provvedimenti attuativi di una norma interna contrastante con il diritto dell’Unione non sono semplicemente annullabili, ma inefficaci, e dunque anche quando siano divenuti inoppugnabili devono essere disapplicati, assieme alla norma presupposta, per gestire il caso concreto in modo coerente con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di Giustizia. La disapplicazione può essere disposta dal giudice nazionale anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, Grossmania , punto 43);
(b) l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C-234/17, XC , punto 58;C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C-34/19, Telecom Italia , punti 58, 65, 68;C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26;C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad , punti 79 e 80);
(c) questo vale per le sentenze di merito, che creano la certezza del diritto tra le parti sulla situazione giuridica sottostante. Al contrario, quando le pronunce siano solo in rito l’obbligo di disapplicazione si riespande, perché tali sentenze non fanno stato, e hanno l’unico effetto di rendere definitivo il provvedimento impugnato. Pertanto, nei casi di inammissibilità, estinzione o perenzione del giudizio il provvedimento divenuto definitivo può essere disapplicato, così come il provvedimento non impugnato, se ricorrono le condizioni stabilite dalla Corte di Giustizia (v. C.Giust. 13 gennaio 2004 C-453/00, K , punti 24 e 28);
(d) la giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia sembra orientata verso l’ampliamento dei margini di disapplicazione. In particolare, è stato precisato che per ottenere il riesame di un provvedimento divenuto definitivo in virtù di una sentenza del giudice nazionale non è necessario che il ricorrente abbia a suo tempo dedotto in giudizio il contrasto con il diritto dell’Unione (v. C.Giust. GS 12 febbraio 2008 C-2/06, Kempter , punto 46). È stato inoltre affermato (v. ancora C.Giust. C-177/20, Grossmania , punti 62 e 64) che l’intangibilità del provvedimento non può essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, se risulti contraria ai principi di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE.
24. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede cautelare su alcune sentenze di questo TAR (specificamente, con ordinanza n. 1750 del 5 maggio 2023 sulla sentenza n. 908/2022;con ordinanza n. 3373 del 25 agosto 2023 sulla sentenza n. 88/2023;con ordinanza n. 3375 del 25 agosto 2023 sulla sentenza n. 90/2023;con ordinanza n. 4131 del 6 ottobre 2023 sulla sentenza n. 209/2023), ha invece seguito la diversa linea interpretativa che ravvisa nella violazione del diritto dell’Unione solo un motivo di annullabilità dell’atto, da far valere negli ordinari termini di impugnazione. Questo sembra implicare che un provvedimento divenuto inoppugnabile per il diritto nazionale non possa più essere disapplicato neppure nei confronti dell’ordinamento europeo. L’atto inoppugnabile finirebbe quindi per introdurre una preclusione al riesame della medesima questione (nel nostro caso la debenza del prelievo supplementare in misura conforme al diritto europeo) proposta in relazione ad atti di intimazione successivi. Questi ultimi potrebbero essere impugnati solo per vizi propri (ad esempio, la prescrizione successivamente maturata, oppure il sopravvenuto recupero del debito mediante compensazione con gli aiuti PAC o attraverso il regolare versamento delle rate stabilite dal contratto di rateizzazione).
25. Acquisite le indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, la Seconda Sezione del TAR Brescia ha ritenuto preferibile attendere la definizione dei giudizi di appello attualmente incardinati, riservandosi di valutare, all’esito degli stessi, l’eventuale conferma dell’indirizzo interpretativo seguito in passato o l’adesione alla posizione assunta dal giudice di appello (v. ordinanze n. 882 del 30 novembre 2023;n. 892 del 6 dicembre 2023;n. 33 del 18 gennaio 2024).
Sul caso in esame
26. Tenendo come riferimento quanto sopra esposto, si osserva che non è accoglibile la domanda principale diretta alla dichiarazione di inesistenza, prescrizione o estinzione per altra causa del credito dell’AGEA.
27. Relativamente alla domanda subordinata, non è necessario affrontare il problema della disapplicazione dei provvedimenti inoppugnabili, in quanto conducono a una pronuncia di reiezione i giudicati costituiti dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 1216/2015 e del TAR Brescia n. 1048/2022. Nelle suddette sentenze è stata infatti esaminata e respinta anche la questione dell’utilizzo di categorie prioritarie nel meccanismo di compensazione nazionale, e quindi vi è un contrasto frontale con l’interpretazione del diritto europeo adottata in seguito dalla Corte di Giustizia. Un giudicato con una simile estensione cancella il potere del giudice nazionale di ritornare sulla stessa questione in un successivo giudizio, e cristallizza la posizione debitoria del produttore. Conseguentemente, il debito rimane definito nell’importo originario, maggiorato degli interessi maturati fin dall’inizio, meno la parte già detratta dall’AGEA attraverso la compensazione con gli aiuti PAC.
Conclusioni
28. Il ricorso deve quindi essere respinto, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alla domanda di risarcimento.
29. La complessità dei rapporti tra la normativa interna e il diritto europeo giustifica la compensazione delle spese di giudizio.