TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400014
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00014/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00126/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da
G d I, in persona del Coordinatore per la Provincia di Teramo Professor S M, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ministero Istruzione e del Merito - IIS Peano - Rosa di Nereto, non costituiti in giudizio;

nei confronti

V L S, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. nr. 22631 del 16 dicembre 2022 - AOODRAB dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, pervenuto a mezzo pec in pari data, con cui il predetto Ufficio ha respinto la richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 17 novembre 2022 (accesso formulato nei riguardi del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, al Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito territoriale provincia di Teramo - Ufficio VII e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore PEANO-ROSA con sede in V.le Europa, 1 di 64015 Nereto TE, riguardante gli atti del procedimento amministrativo ispettivo conclusosi e definito nell’ottobre 2022 presso l’Istituto Istruzione Superiore Peano - Rosa, con sede in Nereto (TE);

- tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A mezzo pec del 17 novembre 2022, la Gilda UNAMS, odierna ricorrente, soggetto firmatario del vigente

CCNL

Comparto Scuola, in persona del Coordinatore provinciale della Sezione di Teramo richiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero dell’Istruzione, all’Ambito Territoriale Provincia di Teramo dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero dell’Istruzione e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Peano-Rosa avente sede in Nereto l’accesso agli atti, mediante visione ed estrazione copia, del procedimento amministrativo ispettivo conclusosi nell’ottobre 2022 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Peano-Rosa.

In particolare, il sindacato G d I, al fine di comprovare la sussistenza di un proprio legittimo interesse concreto ed attuale al richiesto accesso, deduceva di aver appreso da informazioni acquisite tramite iscritti in servizio presso l’I.I.S. Peano-Rosa che un’attività ispettiva amministrativa era appena terminata presso il predetto Istituto e che tale ispezione avrebbe avuto ad oggetto, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, molteplici profili organizzativi tra cui: la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, l’attribuzione dei compensi accessori, la ripartizione delle risorse per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale e per la formazione professionale, l’articolazione dell’orario di lavoro, l’individuazione di personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto, l’assegnazione delle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica, la promozione della legalità e della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e di individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out, formazioni delle classi ed attuazione dei progetti didattici.

Sul presupposto sopra riportato dell’oggetto dell’ispezione svolta, dunque, la G d I chiedeva di accedere a tutti gli atti amministrativi riguardanti il sopra menzionato procedimento ispettivo per conoscerne il contenuto dal momento che, secondo la tesi di parte ricorrente, le questioni riguardanti l’ispezione amministrativa risultavano tutte oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di confronto e di informazione sindacale ai sensi dell’art. 22 del vigente CCNL di comparto.

Con nota protocollo nr. 22631 del 16 dicembre 2022, di cui in epigrafe, pervenuta a mezzo pec in pari data, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo negava l’accesso con la seguente motivazione: “ Con riferimento all’istanza di accesso agli atti del 17 novembre 2022, con la quale è stato chiesto di “accedere a tutti gli atti amministrativi riguardanti il suddetto procedimento ispettivo per conoscerne il contenuto dal momento che le questioni che hanno riguardati l’ispezione amministrativa di cui sopra sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di confronto e di informazione sindacale ai sensi dell’art.22 del vigente CCNL di comparto”, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 del decreto 10 gennaio 1996 , n. 60, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente. Inoltre, il medesimo decreto, all’art. 2, comma 1, lett. a), sottrae all’accesso i rapporti informativi sul personale dipendente. Si osserva infine che, ai sensi dell’art.5, comma 6, del

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