TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-09, n. 202211761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-09, n. 202211761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211761
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 11761/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04345/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4345 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Belardi, Nicola Bultrini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del Decreto del 5.11.2015 del Ministero dell’Interno, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato al ricorrente in data 28.01.2016, con il quale si respingeva l’istanza presentata dal ricorrente in data 30.07.2015, con la quale veniva richiesto di essere reintegrato nel ruolo della Polizia di Stato; in via subordinata veniva richiesto di essere assegnato/reintegrato nel ruolo Civile del Ministero degli Interni; e in via ulteriormente subordinata di essere assegnato/reintegrato nel ruolo di altro comparto della P.A.;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato il Decreto del 5.11.2015 del Ministero dell’Interno, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente stesso in data 30.07.2015, avente ad oggetto la richiesta di essere reintegrato nel ruolo della Polizia di Stato nonché, in via subordinata, di essere assegnato/reintegrato nel ruolo Civile del Ministero degli Interni e, in via ulteriormente subordinata, di essere assegnato/reintegrato nel ruolo di altro comparto della P.A.

In data 19.4.2005, con decreto del Questore di Roma, il ricorrente veniva sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. 737/81, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, per i reati di associazione a delinquere, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, peculato, omissione atti d’ufficio, truffa, falso, violazione di sigilli.

Successivamente, con la sentenza n.-OMISSIS-, il Tribunale penale di Roma condannava il ricorrente alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, nonché all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

Stante la sentenza di condanna, il Questore di Roma, con provvedimento in data 7.12.2006, sospendeva dal servizio il dipendente, a decorrere dal 14.2.2007, ai sensi dell'art. 4 della legge 27.3.2001, n. 97.

In seguito, a carico dello stesso ricorrente veniva instaurato un ulteriore procedimento penale, avente R.G. n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale veniva emessa la sentenza nr. -OMISSIS-el Tribunale di Roma, con cui l’istante è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1454/08 divenuta irrevocabile in data 12.5.2008, in parziale riforma delle sentenze nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-, condannava il ricorrente alla pena di nove anni e mesi otto di reclusione, confermando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Conseguentemente, in data 12.08.2008, con provvedimento del Capo della Polizia di Stato, il ricorrente veniva privato della qualità di Pubblico a seguito della condanna divenuta irrevocabile in data 12.05.2008 Successivamente, con ordinanza n.-OMISSIS- del 7.01.2015, il Tribunale di Sorveglianza di Roma concedeva, a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente, la riabilitazione penale. Una volta ottenuta la riabilitazione, il ricorrente presentava formale richiesta per essere reintegrato in servizio.

Avviato il relativo procedimento, l'Amministrazione, con nota del 5.10.2015, comunicava al ricorrente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, di essere

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