TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-27, n. 202301438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-27, n. 202301438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301438
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2023

N. 01438/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Alberti in Palermo, via Tunisi, 11;

contro

Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS- adottata dal Responsabile della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale del Comune di Alcamo in data 1/3/2018, con la quale:

a) è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale della costruzione sita in Alcamo nella Contrada -OMISSIS-, composta segnatamente da: 1) Piano terra con terrazzo di mq 93,00 circa;
2) Vano attiguo sul lato Ovest di mq 33,50 circa;
3) Veranda posta sul lato Sud di mq 41,00 circa;
4) Veranda sul lato Nord di mq 9,70 circa;
5) Lotto di terreno di mq 1460;

b) è stato notificato l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire le opere abusivamente realizzate, sopra indicate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. R V e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti insorgono contro il Comune di Alcamo chiedendo l’annullamento del provvedimento di cui all’ordinanza -OMISSIS-, notificata il 03/07/2018, con la quale l’Amministrazione locale ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale della costruzione sita in Alcamo, contrada -OMISSIS-.

Espongono in punto di fatto:

-che i coniugi -OMISSIS-, comproprietari del fondo, hanno realizzato in assenza di titolo una costruzione composta da piano terra più terrazzo e vano attiguo;

-che a seguito di accertamento del 22/3/2011 il Comune emetteva l’ordinanza -OMISSIS-, notificata il 10/8/2011 con cui ingiungeva il ripristino dei luoghi;

-di aver presentato istanza di sanatoria il 14/9/2011 prot. 43289 ex art. 13 l. 47/1985;

-di aver proposto ricorso avvero l’ordine di demolizione, ricorso dichiarato perento con provvedimento n.-OMISSIS-;

-che nelle more il Comune non ha esitato la domanda di sanatoria e alla luce della predetta perenzione ha notificato, in data 7/3/2018, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione.

Espongono che il verbale di accertamento non è stato mai notificato ai ricorrenti -OMISSIS-: l’atto sarebbe intervenuto a distanza di sette anni senza che nelle more sia stata mai riscontrata la richiesta di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere: oltre a manifestare l’interesse alla conclusione della domanda di sanatoria ex art. 13 L. n. 27/1985, i ricorrenti lamentato che il Comune abbia illegittimamente acquisito, oltre l’area di sedime occupata dal manufatto, pari a mq.177,20, anche l’ulteriore area di mq. 1460.

Segnatamente, i ricorrenti lamentano: a) che il verbale di inottemperanza non è stato loro notificato, con danno endoprocedimentale per non aver loro consentito di evidenziare le ragioni sottese alla mancata demolizione connesse nell’interesse alla richiesta sanatoria;
b) che per l’ulteriore area acquisita, l’Amministrazione ha solamente esposto un mero riferimento “ a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ”, senza alcuna indicazione circa le precise conseguenze che potevano derivare in ordine alla quantità di area che poteva essere acquisita (fino al decuplo), e circa le modalità, i criteri ed il metodo che sarebbero stati adottati per la determinazione della superficie complessiva, tenuto conto della zona E1 “Zona Agricola Produttiva” in cui ricade l’immobile.

Il Comune di Alcamo non si è costituito in giudizio.

All’udienza di smaltimento del 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, presente il difensore dei ricorrenti, la causa è stata posta in decisione, come da verbale.

Le deduzioni di parte ricorrente in ordine alle ragioni sottese al mancato adempimento all’ordine di demolizione non hanno pregio.

Ed invero, i ricorrenti omettono di considerare che ai sensi di legge, ex art. 13 l. 47/1985, poi trasfuso nell’art. 36 de. D.P.R. n. 380/2001, il silenzio serbato sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio - significativo, tipizzato per legge come diniego tacito di diniego, sicché il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito, contro il quale l'interessato ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio (T.A.R., Campania, Napoli, sez. II, 12/01/2023, n. 277).

Non risulta documentata la presentazione di alcun ricorso avverso il silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria ex art. 13 l. 37/1985 presentata nel 2011;
sicché, tenuto conto della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, il provvedimento di acquisizione del 2018 non può essere ritenuto inficiato da illegittimità, salvo quanto di seguito precisato.

In altri termini, il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l’acquisizione dell’immobile principale e pertinenze con relative aree di sedime, risulta legittimo: ed invero, secondo la giurisprudenza qui condivisa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 07/02/2022, n. 1401) la perdita della proprietà del sedime ex art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è un effetto che, come precisato nel successivo comma 4, deriva dall'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Per quanto attiene, invece, all’acquisizione dell’ulteriore area del lotto di terreno, esteso per mq. 1640 ed identificato in catasto al fg. 15, p.lla 1576, acquisito in ragione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il ricorso risulta in parte qua fondato per le considerazioni che seguono.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 02/03/2020, n. 2663)

la circostanza che il legislatore non abbia predeterminato in modo specifico l'ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area non possa comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, si giustifica con il fatto che l'ulteriore acquisto debba risultare funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. Secondo detta giurisprudenza, non potendosi ritenere che la determinazione dell'ulteriore area acquisibile sia affidata al puro arbitrio dell'Amministrazione, la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti (l’immobile abusivo e relativa area di sedime da un lato e, dall’altro, l’ulteriore area) implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l'ulteriore area di cui viene disposta l'acquisizione.

Il T.A.R. Toscana, con sentenza della sez. III , 14/02/2019, n. 234, ha precisato che l’ampio margine accordato all’Amministrazione dall’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 (…non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita) rende necessario che venga adeguatamente motivata l'individuazione della misura dell'area interessata dall’abuso edilizio acquisita dal Comune, considerata la natura sanzionatoria del provvedimento che, pur non dovendo precisare le ragioni d'interesse pubblico perseguite mediante l’acquisizione, comporta che, al di fuori del perimetro della superficie occupata dall’opera abusiva sottoposta all’effetto ripristinatorio dell’ordine di demolizione, l’ulteriore finalità afflittiva sia commisurata secondo principi di proporzionalità volti ad evitare profili di eccessiva gravosità per quanto riguarda la superficie oggetto di acquisizione.

Anche questo T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha già da tempo condiviso la sopra indicata giurisprudenza: con la sentenza della Sez. II, 17 giugno 2021, n. 1970, si è precisato che per la determinazione dell’ulteriore area da acquisire è necessario che l’ordinanza di acquisizione (e non quella di demolizione) individui e l’espliciti le ragioni che rendono necessario disporne l'acquisto nonché dei criteri di determinazione di detta area.

Tali arresti giurisprudenziali trovano applicazione anche al caso in esame atteso che, nell’impugnato provvedimento di acquisizione, il Comune di Alcamo ha semplicemente richiamato la normativa di riferimento (il comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) acquisendo, oltre che l’immobile non demolito con relativa area di sedime, l’intero lotto in proprietà senza tuttavia esplicitare alcuna ulteriore necessaria motivazione.

Per tale parte quindi, tenuto conto della censura articolata dai ricorrenti, il ricorso è in parte qua fondato e va accolto con il parziale annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta acquisizione dell’ulteriore, impregiudicata ogni ulteriore doverosa determinazione da parte dell’Amministrazione.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, nonché della mancata costituzione in giudizio del Comune di Alcamo, sussistono i presupposti per compensate, in via eccezionale, le spese di lite.

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