TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-07-12, n. 202311627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-07-12, n. 202311627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311627
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 11627/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09045/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2022, proposto da
D N, rappresentata e difesa dagli Avvocati D S e D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Diana Canaletti, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.

2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. –

IV

Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021), pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2022, nonché pubblicata in GU il 04.02.2022, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

2) dell'Esito della prova scritta digitale della ricorrente reso noto in data 12.10.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale;

3) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito individuato in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;

4) dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;

5) ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. Avviso di assegnazione sedi pubblicato sul sito di Formez Pa in data 04.02.2022;
b. l'Avviso di scelta amministrazioni per posti non assegnati pubblicato sul sito di Formez Pa in data 24.02.2022, unitamente ad ogni atto di scelta/preferenza inviato dai vincitori concorsisti;
c. l'Elenco delle prove estratte pubblicate sul sito di Formez Pa in data 18.02.2022 nella parte in cui viene previsto il quesito indicato in narrativa;
d. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi;
e. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
f.ogni altro atto istruttorio/verbale della Commissione di concorso, sebbene, allo stato non conosciuto;
g. gli atti di scorrimento della Graduatoria;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata, sul quesito indicato in narrativa, e ad essere quindi inserita con una migliore posizione nella Graduatoria finale di merito con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito in narrativa, rettificare il punteggio ottenuto, riconoscendole una migliore posizione in Graduatoria;
in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il Presidente R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;


Rilevato preliminarmente che:

con il ricorso in epigrafe, derivante da trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato a seguito di opposizione delle intimate Amministrazioni, la ricorrente censura in parte qua la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.

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