TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-03-09, n. 202200248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-03-09, n. 202200248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200248
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00248/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2016, proposto da
Fallimento il Ciliegio Fiorito S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti G M, L B, M E P, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;



contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to E F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to F B in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
Provincia di Rimini, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 15/3/2016 N. 15, RECANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), PUBBLICATA SUL BURERT DEL 6/4/2016 N. 92;

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 15/3/2016 N. 16, DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), PUBBLICATA SUL BURERT DEL 6/4/2016 N. 92;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI E COMUNQUE CONNESSI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. La Società “Il Ciliegio Fiorito” Srl acquistava nel 2006 un compendio immobiliare denominato “ex colonia Enel” in Viale Regina Margherita a Rimini (Fg. 111 mappale 133), destinato in passato a colonia marina. La Società, concessionaria di beni demaniali attigui in parte edificati, riferisce che il complesso era inserito in zona BT5, di recupero delle ex colonie, normata dall’art. 24.9 comma 5 delle NTA del PRG.

B. Rappresenta parte ricorrente di aver depositato, il 24/6/2008, domanda di permesso di costruire per ristrutturazione con aumento di superficie utile, per realizzare un nuovo corpo edilizio ad uso albergo con parcheggi, negozi e pubblici esercizi. Il Comune di Rimini, con atto consiliare 11/2/2010, adottava la necessaria procedura di variante al PRG con creazione di una nuova scheda progetto (n. 72) e la Società recepiva le prescrizioni della Provincia. Con atto consiliare 23/3/2011 n. 43 interveniva l’approvazione della variante, con modifica della scheda n. 7.2 e assenso al progetto edilizio relativo all’ ex colonia.

C. Espone altresì che, con l’adozione del PSC avvenuta con deliberazione consiliare 29/3/2011 n. 65, l’area era inserita nella tavola 1.1 e regolata all’art. 2.12 “Colonie Marine” – classificate tra gli edifici di “interesse storico testimoniale di limitato pregio architettonico” (categoria di tutela A2) – che ammetteva interventi limitati ossia manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Il RUE, recepito con atto consiliare 29/3/2011 n. 66, collocava la porzione in “ambito urbano consolidato costiero a marcata caratterizzazione turistica” regolata dall’art. 4.2.15. Avverte che l’art. 1.1.7 comma 5 del RUE specificava le “Misure di salvaguardia e transitorie” disponendo testualmente che “Nel caso siano già approvati alla data di adozione delle presenti norme dei progetti planivolumetrici convenzionati o progetti unitari d’intervento convenzionati o urbanizzazioni convenzionate che prevedano il successivo rilascio del titolo abilitativo edilizio, tali titoli abilitativi sono rilasciabili, fino alla data di scadenza delle relative convenzioni, nel rispetto degli indici edilizi ed ecologici e relative modalità di misura come definiti nel PRG previgente” (doc. 7). Ad avviso dell’esponente erano salvaguardati i progetti planivolumetrici già approvati come quello di specie, ancorché privi di titolo abilitativo edilizio.

D. Lamenta che, in sede di approvazione e senza che la Provincia avesse sollecitato in merito, il Comune variava le previsioni applicabili alle “Colonie marine” apportando un’incisiva variazione al testo dell’art. 2.13 del PSC, inserendo il nuovo art. 65 del RUE ed eliminando la norma transitoria dell’art. 1.1.7 (con l’effetto di inibire definitivamente l’intervento edilizio già assentito).

E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato, il Fallimento ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/90 e degli artt. 8 e 33 della L.r. 20/2000, in quanto gli interessati avevano maturato un legittimo affidamento sulla sopravvivenza dei progetti già approvati in virtù della norma transitoria di cui all’art. 1.1.7 comma 5 del RUE, mentre la cancellazione di ogni capacità edificatoria è intervenuta inaspettatamente e immotivatamente nella fase finale dell’iter con effetto preclusivo di un contributo partecipativo mediante osservazioni; le norme sulla pubblicità e consultazione dei cittadini varrebbero a maggior ragione per i soggetti direttamente interessati, e il ricorrente confidava sul mantenimento delle norme di salvaguardia, per cui l’amministrazione era tenuta alla ri-pubblicazione e alla riapertura dei termini per un’interlocuzione.

II) Eccesso di potere per contraddittorietà degli atti assunti e manifesta illogicità, in quanto la soppressione ex officio e immotivata della norma transitoria – frutto di una scelta totalmente autonoma – non è in linea con le linee guida pregresse tese a mitigare l’abbattimento degli indici urbanistici da parte del nuovo Piano, e contrasta con i criteri di logicità, razionalità e ragionevolezza.

III) Violazione dell’art. 9 della L. 1150/42 e degli artt. 8 e 33 della L.r. 20/2000,

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