TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-09-21, n. 202009617
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Testo completo
Pubblicato il 21/09/2020
N. 09617/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2014, proposto da
A A, D G S, P G, S A, S A, C G, R A, A A, P E, Grana' Pasquale, T P, Z G, A L, S G, G C, G G, M G, M B, A A, D C O M, L M, L I M, P A, C F, M O, P V, C V, C M, D B M, G F, M G, R V, G G, N P, P C O, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G B e O C, con domicilio eletto presso lo studio G B in Roma, via Val Pellice, 51;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Vincenzo Surace non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
dei provvedimenti – non adottati con la veste giuridica formale del Decreto Ministeriale ovvero del Decreto Dirigenziale giusta apposita delega del Ministro pro tempore titolare del Dicastero, né comunicati né notificati né pubblicati in Gazzetta Ufficiale - con cui l’ amministrazione resistente ha omesso di convocare per l’ assunzione e quindi assumere gli odierni ricorrenti a seguito di idoneità già conseguita giusta graduatorie soggette a scorrimento, di cui al pubblico concorso a 184 (centottantaquattro) posti nel profilo professionale di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998;
Nonché per il risarcimento del danno e la condanna della resistente all’assunzione immediata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2020 il dott. Roberto Vitanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alla camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la parte ha rinunciato alla chiesta misura cautelare.
Preliminarmente.
Il petitum avanzato dalla ricorrente, nei termini così come proposti in epigrafe è generico e sommario, atteso che l’azione di annullamento deve essere avanzata nei confronti di un ben determinato provvedimento lesivo della situazione giuridica soggettiva e non già avverso :” … ogni provvedimento ed/od omissivo”.
Nondimeno, è onere del giudice interpretare il gravame ed esaminare le censure ancorché non organicamente articolate, ricavandole dal contesto del ricorso e della richiesta avanzata ( Cons. St. Sez. V – Sent. 22 settembre 2011, n.5345).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha, nei motivi di ricorso, avanzato, in buona sostanza, una azione di accertamento del suo presunto diritto soggettivo all’assunzione nei ruoli dei Vigili del fuoco in forza della esistenza di asserite norme sullo scorrimento delle graduatorie relative a pregressi concorsi, compreso quello sostenuto dai ricorrenti.
Pertanto ed in questi termini deve essere, a mente dell’art. 32, ultimo comma, cpa, convertita la presente azione.
Ciò premesso e per una compiuta intelligenza della presente vicenda processuale, è opportuno precisare che i ricorrenti hanno partecipato al concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/3/1998, 4° Serie speciale, n. 24 nel 1998, per l’ammissione nel Corpo dei vigili del fuoco.
I predetti sono risultati idonei non vincitori, ma non sono mai stati assunti presso l’amministrazione resistente, per cui, con la presente azione, chiedono che venga accertato il loro diritto ad essere inseriti in ruolo in forza delle norme, medio tempore intervenute, sullo scorrimento delle pregresse graduatorie concorsuali, atteso che, come riferito dai ricorrenti, i candidati che hanno partecipato ai concorsi successivi e riportato la idoneità, sono stati assunti.
Precisano i ricorrenti che il 30 ottobre 2013 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 255 - il testo della Legge n. 125/2013, di conversione del d.l. 101/2013, il cui art. 8 ha statuito che “per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3…”.
Per comodità espositiva si riporta l’art. 4 ter del d.l. n.79/2012 che recita : “Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008”.
Sostengono i ricorrenti che nel 2008 la graduatoria afferente al concorso svoltosi nel 1998 era ancora valida, ragione per cui anch’essi dovevano essere assunti nell’ambito dell’aumento di organico previsto con la legge del 2013 citata.
Conseguentemente, con un unico motivo di diritto i ricorrenti hanno censurato l’asserita omissione della p.a. per eccesso di potere, nelle sue diverse figure sintomatiche e per la violazione di legge, oltre per contraddittorietà ed irragionevolezza perchè dalla riportata ricognizione normativa (art. 1, comma 100 la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;D. L. 30 dicembre 2008 n. 207;D. L. 30 dicembre 2009 n. 194;D.L. 29 dicembre 2011 n. 216), la parte ricorrente ha ricavato la convinzione della vigenza della graduatoria relativa al concorso del 1998.
Contestualmente a tale motivazione la parte ricorrente ha, però, sostenuto la incostituzionalità del citato art. 8 perché avrebbe comportato una disparità di trattamento tra gli idonei ai concorsi di cui all’art. 4 ter citato e gli idonei al concorso a 184 posti, cui hanno partecipato i ricorrenti.
Osserva il Collegio.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Una puntuale ricognizione normativa delle proroghe della graduatoria del concorso del 1998 evidenzia che la estensione di validità della graduatoria in argomento era definitivamente scaduta il 1° gennaio 2008, mentre il termine di validità delle pregresse graduatorie ( 1° gennaio2008), indicato nell’art. 8 della Legge n. 125/2013, di conversione del d.l. 101/2013, non aveva alcuna valenza generalizzata, in quanto afferente ai soli concorsi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.
Ciò è dimostrato dal fatto che la graduatoria per cui è causa, approvata il 9 maggio 2000, con una validità triennale ai sensi del D.L. n.512/1996, è stata, poi, prorogata con le seguenti disposizioni di legge:
• legge n.289/2002, art. 34, comma 7, la vigenza della graduatoria è prorogata al 31/12/2005;
• legge n.3 1112004, all’art 1, comma 546, proroga la graduatoria fino al 31/12/2006;
• Decreto Legge n. 300/2006, all’art. 1, comma 4, che ha prorogato la graduatoria fino al 31/12/2007;
• Infine, l’art. 24 bis del Decreto Legge a. 248/2007, ha prorogato l’indicata graduatoria, per l’ultima volta, e fino al 31/12/2008.
Pertanto, alla data del 1° gennaio 2009, la riferita graduatoria non poteva essere più utilizzata per immettere in ruolo il personale, idoneo, che aveva partecipato al concorso per 184 posti per Vigile del Fuoco, essendo terminati gli effetti delle norme speciali che ne avevano governato la vigenza fino a quel momento.
Quindi, estraneo ed inconferente è il riferimento al termine indicato dall’art. 8 della Legge n. 125/2013, di conversione del d.l. 101/2013 che, all’evidenza, disciplina autonome e diverse evenienze concorsuali.
Di ciò era perfettamente consapevole la stessa parte ricorrente, tanto che ha proposto la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8.
Sul punto è necessario osservare che la proroga della validità delle graduatorie costituisce una eccezione al principio espresso nell’art. 97, ultimo comma, della Carta, secondo cui al pubblico impiego si accede mediante concorso e questo si esaurisce con l’approvazione della graduatoria finale.
Ne consegue che gli innumerevoli ed alluvionali interventi normativi, al riguardo adottati dal legislatore, hanno sempre avuto carattere eccezionale, limitato, cioè, ai diversi e singolari settori di intervento.
Nella vicenda per cui è causa, il legislatore è intervenuto secondo una scelta altamente discrezionale e, si potrebbe dire, di politica amministrativa del Corpo, mantenendo la graduatoria del concorso a 184 posti nel Corpo dei Vigili del fuoco per dieci anni.
Negli stessi termini il legislatore è intervenuto per prorogare la validità della graduatoria dei successivi concorsi, facendo decorrere la proroga con esclusivo riferimento alle graduatorie approvate dal giorno 1 gennaio 2008 ( art. 8 cit.).
Ciò, come detto, costituisce una scelta ampiamente discrezionale della p.a., che consente spazi di valutazione normativa caratterizzati da una elevata discrezionalità legislativa.
Né una tale scelta, afferente solo a concorsi più recenti, può configurare una ipotesi di disparità di trattamento tra i diversi interessati proprio perché non si presenta, né illogica, né irragionevole, atteso che i requisiti fisici dei singoli candidati, previsti per il reclutamento in reparti altamente operativi, non possono permanere per oltre 20 anni.
La previsione normativa contestata, invero, non rientra neppure nel novero del c.d. “comportamento omissivo” del legislatore perché quest’ultimo ha operato una ben precisa scelta nell’individuare quali graduatorie dovessero essere soggette a scorrimento.
In conclusione il legislatore ha inteso differenziare temporalmente le diverse situazioni giuridiche soggettive collegabili alla partecipazione alle procedure concorsuali, afferendo la scelta a situazioni oggettivamente diverse e tra loro non comparabili.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.