TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201128
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 01128/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

1^ Sezione della 7^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 7^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Commissione Medica Ospedaliera 1^ Presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del Decreto n. -O-emesso in data 25.01.2019 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, a firma del Coordinatore della Divisione, Col. Com. Gaetano Lazzerini, notificato al sottoscritto difensore in data 07.02.2019 e alla parte ricorrente in data 16.02.2019, nella parte in cui (“VISTO” n. 9 e art. 2) respinge l’istanza di concessione dell’equo indennizzo presentata dal Caporal Maggiore EI -O-;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, tra i quali il Verbale modello BL/B n. 1699 del 06.07.2018 della Commissione Medica Ospedaliera 1^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano,

nonché PER LA CONDANNA

al rimborso, ex. art. 1881 D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) delle spese di cura sopportate dal ricorrente dalla data dell’infortunio ad oggi e pari ad Euro 6.725,50 (seimilasettecentoventicinque/50), nonché Euro 7.066,85 (settemilasessantasei/85) per spese di trasferta con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo

nonché altresì PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente al relativo equo indennizzo laddove, anche a seguito di eventuale CTU di cui si dovesse ravvisare l’esigenza nel corso del giudizio, venga accertata l’ascrivibilità, anche per effetto del criterio dell’equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, D.P.R. n. 915/1978, dell’infermità diagnosticata all’odierno ricorrente ad una delle Categorie di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R n. 834/1981,

nonché PER LA CONDANNA

della resistente Pubblica Amministrazione a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 ottobre 2022 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con istanza del 2 settembre 2013 il sig. -O- – all’epoca Caporal Maggiore VFP4 dell’Esercito Italiano in forza al 6° Reggimento Alpini-62^ Compagnia Caserma “-O-” di -O-(BZ) – chiedeva all’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “-O-”, contratta durante un addestramento in caserma in data 18 marzo 2013.



2. Con verbale mod. BL/B n. 1699 del 6 luglio 2018, la Commissione Medica Ospedaliera 1^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano giudicava il richiedente affetto dall’infermità “ -O-” , ritenendola peraltro non ascrivibile a Categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981 n. 834.



3. Con successivo parere n. 217262018 del 28 settembre 2018, il Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, preso atto del verbale n. 1699 del 6 luglio 2018 della C.M.O. di Milano, riconosceva la dipendenza dell’infermità in questione da fatti di servizio ( “in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto il 18.3.2013 durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave” ).



4. Infine, con decreto n. 25/D del 25 gennaio 2019 - notificato il 16 febbraio 2019 - il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della infermità “ -O- , ma respingeva, nel contempo, l’istanza di concessione dell’equo indennizzo “ in quanto la suddetta infermità è stata giudicata NON ascrivibile a Categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981, n. 834” .



5. Nelle more del predetto procedimento, con decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare del 2 ottobre 2015, notificato il 22 ottobre 2015, era disposto il proscioglimento dell’interessato dalla ferma prefissata di quattro anni a causa del superamento del limite massimo di durata della licenza straordinaria di convalescenza, e per l’effetto era disposto il collocamento del medesimo in congedo illimitato a decorrere dal 541^ giorno di licenza straordinaria di convalescenza, ai sensi dell’art. 956 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 66/2010 e s.m.i.



6. Con ricorso portato alla notifica il 5 aprile 2019 e ritualmente depositato, il Metelli, ormai nella posizione di militare in congedo illimitato, ha impugnato il predetto decreto n. 25/D del 25 gennaio 2019 del Ministero della Difesa e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo;
ha inoltre impugnato, quale atto presupposto, il Verbale modello BL/B n. 1699 del 06.07.2018 della Commissione Medica Ospedaliera 1^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, nella parte in cui ha ritenuto non ascrivibile l’infermità in questione a Categoria di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R. 30.12.1981, n. 834.

Il ricorso è stato affidato a sei motivi, con i quali il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili. Oltre all’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, il ricorrente ha chiesto: (i) l’accertamento del proprio diritto di percepire l’equo indennizzo in relazione alla patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, eventualmente previo espletamento di CTU volta ad accertare l’ascrivibilità, dell’infermità diagnosticata all’odierno ricorrente ad una delle Categorie di cui alle Tabelle “A” e “B” del D.P.R n. 834/1981, anche per effetto del criterio dell’equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, D.P.R. n. 915/1978;
(ii) la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo;
(iii) la condanna dell’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente, ai sensi dell’art. 1881 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) le spese di cura sopportate dal medesimo dalla data dell’infortunio alla data di proposizione del ricorso, pari ad Euro 6.725,50, nonché Euro 7.066,85 per spese di trasferta, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.

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