TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-01-14, n. 201100121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-01-14, n. 201100121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201100121
Data del deposito : 14 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01347/1995 REG.RIC.

N. 00121/2011 REG.SEN.

N. 01347/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1347 dell’anno 1995, proposto da:
ER AL, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Fernandes, Lorenzo Rotondi e Bartolo Giuseppe Senatore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di costoro, in Napoli, alla via Toledo n. 205;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliata per legge, in Napoli, via Diaz n. 11;



nei confronti di

AN ME, non costituita;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 11/096/1 del 9.1.1995, con il quale il Distretto Militare di Napoli ha comunicato alla ricorrente la risoluzione del contratto n. 3002 di repertorio del 10.11.1993 e l’intento di non rinnovare la convenzione per l’anno 1995;

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso antecedente, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 35 co. 1 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato il 30 gennaio 1995 e depositato il successivo 10 febbraio, ER AL ha esposto:

che, abilitata all’esercizio della professione di psicologo, nel 1987 aveva instaurato un rapporto convenzionale con l’Amministrazione della Difesa – Distretto Militare di Napoli (ai sensi della L. 304/1986) per la prestazione della propria opera professionale;

che tale rapporto era proseguito anche nell’anno 1988;

che, con comunicazione del 29.12.1988, il Distretto Militare di Napoli l’aveva informata che dall’1.1.1989 non si sarebbe più avvalso della sua opera presso il Gruppo Selettori di Leva;

che negli anni successivi ella aveva manifestato all’Amministrazione della Difesa la propria disponibilità ad assumere nuovi incarichi, ma che solo nel marzo 1993 il Distretto Militare di Napoli le aveva conferito l’incarico di consulente psicologo fino alla designazione del titolare, salvo essere poi (nel maggio successivo) designata proprio lei quale titolare di detto incarico;

che, con atto rep. n. 2994 del 31.5.1993 aveva stipulato apposita convenzione per il semestre giugno/dicembre 1993, seguita quindi da altra convenzione (rep. n. 3002 del 10.11.1993) per assicurare il servizio per l’anno 1994;

che successivamente, con provvedimento prot. n. 11/9ì096/1 del 9.1.1995, il Distretto Militare di Napoli le aveva comunicato che “il contratto n. 3002 di repertorio del 10.11.1993 è a tutti gli

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