TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-03-02, n. 201501340
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01340/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03588/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2010, proposto dalla società “Giframa s.a.s. di D S L e C.”, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. M C, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, n. 19;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, nonché in forza di provvedimento di conferimento dell’incarico n. 467 del 12 luglio 2010, dall’avv. G A, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
nei confronti di
degli stabilimenti balneari denominati “Bagno Elena”, “Lido Moderno”, Garden Beach”, “La Limpida” e “Bagno Conte”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti -ad eccezione dell’ultimo (“Bagno Conte”)- rappresentati e difesi, per mandati a margine dell’(unico) atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Orsini, n. 30;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera n. 50 del 21 maggio 2010 della Giunta municipale del Comune di Castellammare di Stabia, successivamente pubblicata, avente ad oggetto: “ Stagione balneare esercizio 2010 – gestione dell’arenile denominato “Bagni di Pozzano” – affidamento concessioni e gestioni spiagge libere attrezzate. Provvedimenti ”, nonché della relazione istruttoria e della conseguente proposta di deliberazione, entrambe del 19 maggio 2010, a firma del dirigente del Settore ambiente, territorio e risorse del medesimo Comune;
b) della determinazione n. 36 del 4 giugno 2010, con la quale il dirigente del Settore IX ha revocato la precedente determina n. 15 del 15 marzo 2010, recante l’approvazione del bando di gara e del relativo disciplinare per il rilascio delle concessioni demaniali in (detta) località Pozzano;
c) di tutti i provvedimenti genericamente richiamati nella relazione istruttoria, di cui sub a), con i quali sono state revocate eventualmente altre disposizioni dirigenziali per lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, ivi compresa la nota sindacale n. 309 del 31 marzo 2010 e la comunicazione del Settore economico-finanziario n. 201 del 24