TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-12-17, n. 200905601

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-12-17, n. 200905601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200905601
Data del deposito : 17 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01737/2005 REG.RIC.

N. 05601/2009 REG.SEN.

N. 01737/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2005, proposto da:
P F A, P G, Impresa Ing. Galbiati Spa, rappresentati e difesi dagli avv. F P e F P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Boccaccio, 19;

contro

Comune di Monza, rappresentato e difeso dall'avv. G F F, presso il cui studio, in Milano, c.so Vittorio Emanuele II, 15, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 0024278 con cui il Comune di Monza ha diffidato dall’eseguire gli interventi previsti nella dichiarazione di inizio attività presentata il 30 marzo 2005;

- della variante generale al p.r.g., riadattata con deliberazione consiliare 25 marzo 2002, n. 28, nonché della deliberazione consiliare stessa;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso l’atto prot. n. 0021762 del 27 aprile 2005 con cui il Comune di Monza ha preannunciato l’emanazione di ordinanza a non eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di inizio attività;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Pellicani e Giambelluca (in sostituzione di Ferrari);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Francesco Angelo Pozzi e Giorgio Pozzi e l’impresa Ing. Galbiati s.p.a. impugnano gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

I. violazione artt. 22 e 23, d.P.R. n. 380/2001, art. 19, l. n. 241/1990, artt. 4 e 5, l. Regione Lombardia n. 22/1999;
violazione dei principi di buona amministrazione;
violazione art. 10 bis, l. n. 241/1990;
eccesso di potere per sviamento;

II. violazione artt. 22 e 23, d.P.R. n. 380/2001, art. 19, l. n. 241/1990, artt. 4 e 5, l. Regione Lombardia n. 22/1999;
violazione artt. 7, 8, 10, 11, 13 e 21 nonies, l. n. 241/1990, art. 8, d.lgs. n. 267/2000;
violazione dei principi di buona amministrazione;
eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti;

III. violazione artt. 3, 7, 8, 10, 11, 13 e 21 nonies, l. n. 241/1990, art. 8, d.lgs. n. 267/2000;
violazione dei regolatori dell’autotutela dell’amministrazione;
violazione dei principi di buona amministrazione;
eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti;

IV. violazione art. 12, c.3, d.P.R. n. 380/2001;
violazione e falsa applicazione artt. 42 e 117 Cost., art. 10, l. n. 62/1953, art. 11, delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e art. 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005;
violazione artt. 22 e 23, d.P.R. n. 380/2001, art. 19, l. n. 241/1990, artt. 4 e 5, l. Regione Lombardia n. 22/1999;
violazione dei principi di buona amministrazione;
eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di presupposti;
violazione artt. 3 e 10, l. n. 241/1990;

V. violazione e falsa applicazione art. 12, d.P.R. n. 380/2001, art. 24, l. Regione Lombardia n. 51/1975 e art. 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005;
violazione artt. 22 e 23, d.P.R. n. 380/2001, art. 19, l. n. 241/1990, artt. 4 e 5, l. Regione Lombardia n. 22/1999;
eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di presupposti;

VI. violazione art. 3, l. n. 241/1990;

VII. illegittimità del provvedimento inibitorio derivata dalla illegittimità della variante urbanistica in itinere per i seguenti motivi: eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà;
violazione dei principi sulla partecipazione procedimentale;
violazione art. 3, l. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
violazione artt. 7 e ss. L. n. 1150/1942 nonché del titolo III della l. Regione Lombardia n. 51/1975;
violazione art. 97 Cost.;
omessa considerazione delle osservazioni presentate sulla variante;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità manifesta;
violazione dei principi sulla partecipazione procedimentale;
;
violazione art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi