TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-12-07, n. 201202882
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Testo completo
N. 02882/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02644/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. A P, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, Catania, Via Milano 42/a;
contro
- Assessorato al Territorio ed all’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariacarla Minasi e Giancarlo Niutta, domiciliata presso l’Avv. Liliana Iachelli, in Catania, Via Messina 829 (presso l’Ufficio Legale dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro”);
- Comune di Mazzarrà S. Andrea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Tortora, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nino Grippaldi, in Catania, Via Aldebaran 9;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Tigano e Lina Merendino, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;
per l’annullamento
dei decreti regionali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del Dirigente Responsabile del Servizio 2 V.I.A/V.A.S. del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato al Territorio ed all’Ambiente della Regione Siciliana, dell’Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e della Tirrenoambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Tirrenoambiente s.p.a. gestisce una discarica per il conferimento di rifiuti solidi urbani ubicata nel Comune di Mazzarà S. Andrea, in Contrada Zuppà.
Gli odierni ricorrenti affermano di essere proprietari di immobili ubicati in prossimità di tale discarca, nell’ambito dei territori del Comune di Furnari e di quello di Terme Vigliatore.
Affermano inoltre di risentire da tempo dei negativi effetti connessi all’innegabile degrado ambientale ed igienico-sanitario che tale impianto ha prodotto sul territorio.
La Regione Siciliana, con decreto n. -OMISSIS- del Dirigente Responsabile del Servizio 2 V.I.A/V.A.S. del Dipartimento Territorio ed Ambiente, ha rilasciato alla Tirreno Ambiente l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto per la selezione dei rifiuti solidi urbani e per la stabilizzazione della frazione organica.
Con decreto del medesimo Dirigente n. 393 in data 23 maggio 2009 si è inoltre espresso favorevole giudizio di compatibilità ambientale ed è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per u progetto di ampliamento della discarica.
Con il presente gravame gli odierni ricorrenti impugnano i due menzionati provvedimenti autorizzatori, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Con il primo motivo di gravame lamentano “eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, violazione del d.p.r. n. 915/1082, del d.lgs. n. 36/2003 e della legge regionale n. 16/1996”.
In particolare i ricorrenti osservano che: a) il Piano regionale di gestione dei rifiuti stabilisce che gli impianti di discarica non devono ricadere “in fiumi, torrenti e corsi d’acqua e le relative sponde o piede per una fascia di trecento metri ciascuna”; b) l’ente non ha tenuto conto dell’esposizione alle esalazioni del centro abitato posto a circa trecento metri dall’impianto, delle forme di erosione dovute alle acque correnti superficiali (essendo l’impianto ubicato nei pressi del torrente Mazzarrà), nonché della fascia di rispetto di almeno cinquecento metri fra il perimetro dell’impianto e le zone boschive e di protezione naturale o culturale (posto che il redigendo Piano Regolatore Generale del Comune di Furnari prevede l’inserimento di una zona boschiva limitrofa al sito ove è ubicato l’impianto); c) il punto 2.1 dell’Allegato I al d.lgs. n. 36/2003 dispone che gli impianti di cui si tratta non possono essere ubicati “in aree dove i processi geologici superficiali, quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali, potrebbero compromettere l’integrità della discarica”, né in “aree esondabili, instabili ed alluvionali”.
Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano “eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del d.lgs. n. 59/2005, del d.lgs. n. 152/2006, del d.p.r. n. 915/1982 e della legge n. 241/1990”, osservando che l’Amministrazione non ha inviato agli interessati la prescritta comunicazione di avvio del procedimento e non ha provveduto alla convocazione dei Comuni limitrofi di Furnari e Terme Vigliatore.
Con il terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano “violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione”, osservando che i provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati, esigendosi nella specie un’adeguata ponderazione degli interessi da bilanciare, anche in considerazione dell’esistenza di un non meglio identificato parere dell’ASL n. 5 che avrebbe subordinato il proprio avviso favorevole ad un apposito intervento per annullare gli effetti di cattivo odore nell’aria.
Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti lamentano “violazione degli art. 216 e 217 regio decreto n. 1265/1934 in relazione all’art. 5, comma 11, d.lgs. n. 59/2005”, osservando che l’Amministrazione non aveva acquisito le prescrizioni dei Sindaci competenti ai sensi degli artt. 216 e 217 regio decreto n. 1265/1923, come prescritto dall’art. 5, undicesimo comma, d.lgs. n. 59/2005.
Con il quinto motivo di gravame i ricorrenti lamentano “violazione del punto 2.1 dell’Allegato I al d.lgs. n. 36/2003”, osservando che non risulta essere stato effettuato lo studio prescritto dalla disposizione indicata (e previsto in tutti i casi di impianti che accettino anche rifiuti contenenti amianto).
Con il sesto motivo di gravame i ricorrenti non deducono alcuna censura, ma richiamano gli artt. 32 e 42 Cost. e formulano domanda di risarcimento del danno.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) nessun comportamento illegittimo è attribuibile all’Azienda e nessuna eventuale pretesa risarcitoria può quindi essere legittimamente avanzata contro di essa; b) con parere n. 35 dell’11 settembre 2008 (in coerenza con il precedente parere n. 13 del 9 febbraio 2007 e con le comunicazioni n. 68 del 29 settembre 2007 e 37 del 23 settembre 2008), l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha espresso parere favorevole all’ampliamento della discarica a condizione che venissero assunti “tutti i provvedimenti necessari ad impedire il prodursi di esalazioni maleodoranti che periodicamente si avvertono, particolarmente nel non lontano centro di Furnari”; c) con successive note l’Azienda ha rappresentato al Prefetto di Messina, al Procuratore della Repubblica di Barcellona ed al Sindaco di Furnari che la discarica risultava gestita in modo idoneo, ma che, con il favore dei venti o di altri eventi metereologici, si avvertivano nei comuni limitrofi, ed in particolare in quello di Furnari, esalazioni maleodoranti.
Il Comune di Mazzarrà S. Andrea, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che le censure dei ricorrenti non riguardano l’operato del Comune, nei confronti del quale non può quindi essere avanzata alcuna eventuale pretesa risarcitoria, essendosi lo stesso limitato a fornire un parere favorevole subordinatamente alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio delle richieste autorizzazioni.
La Tirrenoambiente s.p.a., costituitasi in giudizio, deposita documentazione inerente ai fatti di causa, eccepisce l’inammissibilità del gravame e sollecita in subordine il suo rigetto nel merito, osservando che: a) la mera “vicinitas” non costituisce condizione idonea a fondare la legittimazione attiva per l’impugnazione dei provvedimenti autorizzatori di cui si tratta, risultando necessaria la prova - che difetta nel caso di specie - di un pregiudizio effettivo, concreto e diretto sofferto dai soggetti che azionino eventuali pretese in giudizio; b) i ricorrenti, a ben vedere, lamentano l’intervenuta violazione dell’interesse partecipativo del Comune ai procedimenti in questione e paventano presunti danni alla salute che risultano inattuali ed in contrasto con gli avvisi espressi al riguardo da plurimi organi tecnici; c) ciò anche in considerazione del fatto che la discarica in parola è stata autorizzata sin dal lontano anno 2003 e che i ricorrenti hanno manifestato