TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-10-12, n. 201700767
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Pubblicato il 12/10/2017
N. 00767/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2011, proposto da:
G. B. G. , rappresentato e difeso dagli avvocati R P e F B, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Conti - Liso in Ancona, corso Garibaldi 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Direzione Generale Previdenza Militare Leva e Collocamento al Lavoro Volontari Congedati - II Rep.- 9° Div., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n.1510/N del 18 aprile 2011;
- di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, parimenti lesivo, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica n. 31918 reso all'adunanza n. 513/10 del 4 novembre 2010;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio e dell'equo indennizzo
e, per l'effetto, per la condanna
dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso, è impugnato il rigetto delle istanze presentate dal Sig. G. , tese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il connesso beneficio dell’equo indennizzo, relativamente all’infermità “-OMISSIS-”, come diagnosticate dalla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) di Chieti in data 26 aprile 2010. Tale infermità ha successivamente portato alla dispensa e al congedo dell’odierno ricorrente.
Il Sig. G. , carabiniere in servizio nella Stazione di Senigallia (all’epoca dei fatti), espone che l’infermità sarebbe stata causata dal comportamento vessatorio di un’utente della Stazione, nel periodo tra il settembre del 2008 e il giugno del 2009. Ella avrebbe presentato continue denunce infondate nei confronti di molti soggetti, compresi i carabinieri in servizio presso la Stazione, tra cui il ricorrente (che spesso avrebbe ricevuto tali denunce, essendo tra i carabinieri addetti al compito).
Con le istanza del 31 agosto del 2010 il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità di cui sopra.
Tuttavia, in sede di parere, il Comitato di verifica ha escluso la causa di servizio e tale valutazione negativa è stata recepita nel decreto di diniego.
Avverso il decreto e il presupposto parere del Comitato di verifica, la parte ha articolato due motivi di ricorso, deducendo l’eccesso di potere sotto molteplici profili e la violazione dell’art. 11 del DPR n. 461 del 2001.
Con il primo motivo, si afferma che il Comitato di verifica non avrebbe tenuto conto della straordinarietà delle circostanze che hanno causato la dispensa dal servizio del ricorrente, sotto il profilo dell’efficacia causale o, almeno, concausale.
Con il secondo motivo si lamenta l’assenza di istruttoria e di motivazione del parere sopracitato e del successivo provvedimento di rigetto.
Il ricorrente chiede inoltre che venga ordinata l’esibizione dei fogli di accesso della Stazione di Senigallia relativi al periodo dal settembre 2008 giugno 2009 e ammesso come teste il comandante di Stazione dell’epoca. Richiede ancora l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Per resistere al ricorso, si è costituito il Ministero della difesa, contestando le censure di parte e depositando, altresì, la documentazione relativa al procedimento in questione.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
1 Il ricorso è infondato.