TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2020-07-20, n. 202004894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2020-07-20, n. 202004894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004894
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 04639/2020 REG.RIC.

N. 04894/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04639/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4639 del 2020, proposto da


Mynet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A V, M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A V in Roma, via del Governo Vecchio 20;


contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
Open Fiber S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

in parte qua della Delibera AGCom n. 97/20/CIR avente ad oggetto “Definizione della controversia tra Mnet s.r.l. (oggi MyNet s.r.l.), Open Fiber s.p.a. e Infratel Italia s.p.a. ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d. lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” (doc. 1) laddove dispone che l'accesso effettivo di Mynet all'infrastrutture fisica passiva di Open Fiber per la posa della propria fibra ottica (n. 144 fibre) è subordinato all'esito positivo del preventivo collaudo e contestuale diniego tacito su tale accesso, anche soltanto in via di sperimentazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, d.l. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase di giudizio, non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare in quanto il diniego temporaneo all’accesso appare essere stato correttamente ancorato alla mancanza del collaudo dei lavori dell’infrastruttura da realizzare presso il Comune di Gonzaga, in quanto i lavori stessi non risultano essere stati ancora ultimati e, pertanto, la mancanza del collaudo prescritto all’art. 102, comma 2, cod. app., appare legittimamente configurare un oggettivo impedimento all’accesso all’infrastruttura fisica esistente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.lgs. 15/02/2016, n. 33;

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