TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 2022-04-08, n. 202202513
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Pubblicato il 08/04/2022
N. 02513/2022 REG.PROV.PRES.
N. 11460/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11460 del 2016, proposto da
Annalisa Sgro', rappresentato e difeso dall'avvocato M T V, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Bevacqua in Roma, via Giulia di Colloredo n. 46/48;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Veronica Novellis, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento del D.G. dell'U.S.R. per la Calabria del 7.7.2016, con il quale è stata pubblicata la graduatoria contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi alla prova orale, relativa alla classe A060 del concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I grado, indetto con D.D.G. del MIUR n. 106 del 23.2.2016, nella parte in cui tale elenco non contempla il nominativo della ricorrente, che ha riportato nelle prove scritte un punteggio di 19, 88 /30esimi (26,5/40esimi) nella prima prova e 8/10 nella prova pratica;
B) della graduatoria di merito dei vincitori della classe di concorso A060, pubblicata in data 6.6.16 sul sito web dell'U.S.R. per la Calabria, con decreto del D.G. n. 14433 del 5.6.16, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
C) quale atto presupposto, del D.M. n. 95 del 23.2.2016 (art. 8), nella parte in cui, nella valutazione delle prove scritte, prevede una valutazione in trentesimi e una in decimi, anziché in quarantesimi, e una somma disomogenea tra i due valori matematici;
D) quale atto presupposto, del bando di concorso emanato con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23.2.2016, nella parte in cui richiama il D.M. n. 95/16 riguardo i criteri di valutazione delle prove scritte;
E) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, con 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 ottobre 2016;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, c.p.a. in data 11 novembre 2021 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informatico della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.