TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2023-11-22, n. 202300205
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Pubblicato il 22/11/2023
N. 00205/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00290/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2023, proposto da
Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Emilia-Romagna e Marche, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Consip S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot.n. 40599.U del 30 agosto 2023 con cui il Ministero ha denegato l’istanza di revisione dei prezzi/modifica delle condizioni contrattuali formulata dalla ricorrente con la nota prot. 871/is del 25 luglio 2023;
- ove e per quanto lesivi, della lex specialis e del CSA;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
......nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi da parte della Stazione Appaltante, nonché per l’accertamento, anche in via incidentale ex art. 8 cod. proc. amm., della nullità/inefficacia/illegittimità del contratto nella parte in cui non consentirebbe la revisione dei prezzi praticati, ovvero la modifica delle condizioni contrattuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Emilia-Romagna e Marche;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa C L e udito, per l’amministrazione resistente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto che le esigenze della società ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;