TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202400137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202400137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400137
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00137/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00403/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2021, proposto dalla società Petacciato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S D e M M G, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;

contro

Regione Molise nonchè ARSARP (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Molise - Dipartimento Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Servizio tutela e valutazioni ambientali n. 5933 del 6.10.2021, avente ad oggetto “ Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.19 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 26.009,10 kW e di immissione pari a 22.497,00 kW, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area. - Comune di Petacciato - Ditta proponente: Petacciato S.r.l. - Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale ”, con la quale è stato disposto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento inerente alla realizzazione del progetto presentato dalla società Petacciato s.r.l., avente ad oggetto la realizzazione, nel Comune di Petacciato (CB), di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 26.009,10 kW e di immissione pari a 22.497,00 kW, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area;

- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, la nota dell'ARSARP prot. n. 159461 del 30.9.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Petacciato s.r.l., proponendosi di costruire un impianto agro-voltaico da ubicarsi nell’omonimo Comune, e precisamente alla località Saracena, con istanza del 3.3.2020 aveva chiesto alla Regione Molise, rispettivamente, la verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del relativo progetto (c.d. screening ai fini della V.I.A.), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

A seguito della pubblicazione dello studio preliminare ambientale il Servizio Energia della Regione Molise comunicava il formale avvio del procedimento di autorizzazione dell’impianto, precisando che il relativo procedimento sarebbe rimasto tuttavia sospeso in attesa delle valutazioni ambientali da parte dei competenti organi.

Non ricevendo riscontri dalle Amministrazioni procedenti, con atto del 24.2.2021 la società diffidava la Regione a completare il procedimento avviato con la trasmissione dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto di che trattasi, e comunque alla convocazione della conferenza dei servizi per l’esame e il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. E, stante il silenzio serbato in proposito dall’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avverso tale silenzio innanzi a questo Tribunale, recante r.g.n. 112/2021. Il gravame, tuttavia, non si concludeva con esito favorevole alla ricorrente, bensì con una sentenza d’improcedibilità: dall’istruttoria di causa emergeva infatti che la stessa società non avesse reso possibile la prosecuzione del procedimento, non avendo allegato tutta la necessaria documentazione.

Con atto di istruttoria tecnica del 31.8.2021 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (di seguito A.R.P.A. Molise), rilevata la sussistenza delle condizioni per escludere il progetto della ricorrente dalla procedura di impatto ambientale, rimetteva indi all’Autorità competente l’adozione del provvedimento autorizzatorio definitivo, previo approfondimento (in particolare) della tematica del c.d. “consumo di suolo”.

In seguito, anche dopo la trasmissione di tutta la documentazione tecnica necessaria per il prosieguo del procedimento, il servizio V.I.A. della Regione, invece di convocare la conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione unica della società ricorrente, con determinazione dirigenziale n. 5933 del 6.10.2021 disponeva l’assoggettamento del progetto della medesima a V.I.A., affermando in sintesi che:

- il detto parere dell’A.R.P.A. Molise “ non sostituisce autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri da parte degli Enti preposti competenti in materia... ”;

- l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (A.R.S.A.R.P.) avrebbe espresso parere di assoggettabilità a VIA, in ragione del consumo di suolo determinato dall’impianto.

2. Da qui la proposizione dell’odierno ricorso avverso i nuovi provvedimenti in epigrafe, affidato ai motivi così rubricati: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 e del par. 14.1 e del par. 14.6. delle Linee Guida regionali di cui alla d.G.R. n. 621/2011. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa;
II- Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”
.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, sostenendo la correttezza del procedimento svolto e la legittimità del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto.

4. Il Tribunale ha fissato al 10 aprile 2024 l’udienza pubblica di discussione del ricorso, nell’approssimarsi della quale le parti hanno presentato rispettive memorie di merito e di replica.

Alla detta udienza, infine, sentiti i difensori come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

5.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina della censura preliminare, di natura meramente procedurale, afferente la mancata convocazione della Conferenza dei Servizi in contrasto con la previsione di cui all’art. 14 ter comma 4 della L. n. 241/1990, in ragione della fondatezza delle censure di merito sostanziale a base del ricorso.

A maggior ragione detta prima censura può essere qui assorbita in quanto, diversamente da quanto accaduto in analoghe vicende processuali, in questo caso, come si è accennato, il pregresso giudizio promosso dalla ricorrente avverso l’inerzia dell’Amministrazione sulla sua prima richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi si era concluso con una pronuncia di mera improcedibilità, e quindi senza l’emissione di provvedimenti giurisdizionali prescrittivi nei confronti della Regione.

6. Il vaglio delle censure ricorsuali di natura sostanziale richiede preliminarmente di ripercorrere le tappe più salienti della vicenda in esame, e in primo luogo di ricordare il contenuto del parere dell’A.R.P.A. Molise, l’autorità competente ad effettuare la specifica istruttoria sull’impatto ambientale dei progetti che interessano il territorio molisano.

Quest’ultima, con atto di istruttoria tecnica del 31.8.2021, reso all’esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto della società, dopo aver analizzato tutti i suoi possibili profili di criticità, si era espressa nei termini seguenti: “ Sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all’entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. n. 30 del 08/02/2018, si ritiene che il progetto presentato dalla Ditta Petacciato Srl per la “Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 26.009,10 e potenza di immissione pari a 22497,00, collegato ad un piano agronomico per l’utilizzo a scopo agricolo non potrà determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e che, pertanto, sussistono le condizioni perché lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rimettendo, tuttavia, rimettendo all’Autorità Competente l’adozione della decisione definitiva con particolare riferimento agli aspetti inerenti il consumo di suolo agricolo esposti nella presente e di seguito richiamati...In particolare, la scrivete Agenzia ritiene che le implicazioni e le eventuali problematiche legate al consumo di suolo meritino il coinvolgimento, e la successiva valutazione, da parte dei Servizi Regionali competenti in materia di agricoltura e soprattutto di pianificazione territoriale. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico in esame, infatti, essendo “a terra” determinerà una certa percentuale di consumo di suolo, visto che un terreno più o meno vasto e con precedente destinazione agricola viene convertito in area di produzione di energia elettrica, peraltro con sovrapposizione di elementi artificiali ed estranei al contesto naturale. Questo nonostante la coesistenza di una residua attività agricola. Pertanto, pur considerando la natura reversibile e temporanea degli impatti stessi, vista l’estensione dell’impianto e la conseguente trasformazione che l’intervento comporta sulle matrici considerate, si ribadisce la necessità di acquisire i pareri dei Servizi Regionali preposti. Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri, da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia non espressamente contemplate nella presente istruttoria (Norme Tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, questioni di competenza della Soprintendenza, etc. )”.

6.1 Dopo le riferite valutazioni dell’A.R.P.A.M., il Servizio regionale di pianificazione ed il Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, pur interessati dalla Regione, non si erano espressi.

Perveniva al procedimento esclusivamente il già menzionato parere dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - A.R.S.A.R.P. di cui alla nota prot. n. 159461 del 30.9.2021.

6.2 Il parere reso dall’A.R.S.A.R.P. aveva ritenuto necessaria la sottoposizione del progetto a V.I.A., fondandosi, in maniera sostanzialmente apodittica, sull’argomento secondo il quale la realizzazione dell’intervento avrebbe comportato consumo di suolo agricolo.

In particolare, nella relazione nell’A.R.S.A.R.P. si leggeva : “ il territorio Molisano è fortemente votato a colture di qualità ed ha un forte potenziale in termini di turismo enogastronomico, come d'altronde in tutta Italia, ma considerato che a margine delle zone fortemente vocate, e su cui sono stati fatti negli anni notevoli investimenti in termini di impianti di irrigazione o conversione in biologico, ci sono anche aree meno vocate all'agricoltura, perché hanno una bassa fertilità, è preferibile individuare siti per impianti fotovoltaici in terreni marginali e non in terreni qualificati come seminativi irrigui come quelli interessati dal progetto in esame ”.

Nel contempo, l’A.R.S.A.R.P. faceva riferimento anche ad alcune criticità del programma: in primo luogo si rilevava che la relazione agronomica non avrebbe delineato la corretta realtà territoriale, considerando i terreni interessati "di non particolare pregio per l'agricoltura" mentre, invece, si trattava di “terreni irrigui, pianeggianti, ad alta vocazione orticola/frutticola”; in secondo luogo, sotto il profilo più strettamente agronomico, si criticava il fatto che fosse stato proposto un “ impianto di oliveto super-intensivo con varietà spagnole che andrebbe a "danneggiare" l'olivicoltura già preesistente nella zona fatta di impianti di oliveto con varietà autoctone inserite dentro al disciplinare della

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