TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-04-12, n. 202200195
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 00195/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EZ IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Sterlicchio e Mario Conestabo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Valdirivo 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto di revoca del porto di fucile ad uso venatorio n.17/2021, emesso dal Vicario del Questore in Udine il 13.09.2021 e notificato a -OMISSIS- il 24.09.2021, con il quale è stato revocato il porto di fucile ad uso venatorio -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto e per la condanna all’Amministrazione intimata per il risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento questorile in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stato revocato il porto di fucile ad uso venatorio posseduto, denunciandone l’illegittimità per:
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge 241 del 1990”;
2. “Violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti oltre alla mancata valutazione della documentazione prodotta”.
Lamenta, in particolare, che:
- l’Amministrazione intimata ha disatteso l’obbligo di dare contezza e valutare le osservazioni da lui formulate nella fase endo-procedimentale e soprattutto di confutarle motivatamente, limitandosi, per converso, a ribadire, a sostegno del provvedimento opposto, le ragioni già esplicitate nella comunicazione di avvio del procedimento. Né ha ritenuto di procedere alla sua audizione e/o alla disamina della documentazione da lui prodotta;
- non sussistono i presupposti fattuali idonei a giustificare il giudizio prognostico di inaffidabilità al buon