TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202400302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202400302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400302
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 00302/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00562/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2023, proposto da
Banca Sistema S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Molochio (RC), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 546/2022 relativo al giudizio iscritto al n. 1561/2022 R.G, emesso dal Tribunale di Palmi il 20.10.2022, fissando termine perentorio all'amministrazione per provvedere al pagamento a favore dell'istante delle somme sopra indicate, ovvero in relazione alle fatture per capitale di € 5.344,79 e per interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D.lgs. 09.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza per come indicata nella tabella depositata in atti, oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all’art.5 del D.lgs. 09.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sulle singole fatture sino alla data del saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di Palmi nei confronti del Comune intimato.



2. Il Comune di Molochio (RC) non si è costituito in giudizio.



3. All’udienza in camera di consiglio del 18.04.2024 la causa è stata discussa e posta in decisione.



4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Il titolo di cui si chiede l’esecuzione ha posto a carico del Comune di Molochio l’obbligo di liquidare la somma complessiva di € 6.010,59, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 e refusione delle spese processuali, a favore dell’interessata, nella sua qualità di cessionaria del credito da terzi vantato per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Pacifico che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso cristallizzato, con conseguente proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo (cfr., ex multis tra le tante, Cons. St., V, 25 gennaio 2005, n. 157), il Collegio rileva che, alla stregua della documentazione depositata in atti, il provvedimento de quo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo (come da decreto di esecutorietà rilasciato il 10.01.2023), e come tale notificato all’Amministrazione debitrice in data 15.02.2023, con decorrenza del termine di moratoria di giorni 120 ex art.14 del D.L. n. 669/96 al fine dell'attuazione coattiva dell'obbligo di pagamento di denaro a carico della Pubblica Amministrazione.

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