TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-02-01, n. 202100686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-02-01, n. 202100686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100686
Data del deposito : 1 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2021

N. 00686/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02009/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2016, proposto da
R G e P S, rappresentati e difesi dall'avv. F S, con domicilio eletto in Napoli, alla Via F. Caracciolo, n. 15 e domicilio digitale, come da p.e.c.: ferdinandoscotto@avvocatinapoli.legalmail.it ;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Ugo Niutta n. 36 e domicilio digitale, come da p.e.c.: luigi.torrese©forotorre.it ;

a) del provvedimento prot. n. 6816 del 16.2.2016, notificato in pari data, con il quale l'UTC — V Settore del Comune di Pompei ha rigettato l'istanza di permesso a costruire prot. n. 3476 del 29.1.2007 per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività alberghiera alla via Parroco Federico.

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente o comunque richiamato nel provvedimento impugnato per quanto di ragione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella udienza del giorno 10 novembre 2020 il dott. Vincenzo Cernese, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 15.04.2016 e depositato il 05.05.2016 R G e P S - premesso che in data 29.01.2007, R F - per il lotto individuato al N.T.C. di Pompei al foglio 7/B, particella n..1765 alla via Parroco Federico, in proprietà del germano Giovanni Raiola - aveva richiesto permesso di costruire per un fabbricato da adibire ad attività alberghiera (particelle nn. 1765 — 1766 — 273) - riferiscono, in fatto, che:

- l'intervento consiste nella realizzazione di un immobile da destinare ad albergo su un lotto di forma rettangolare, pianeggiante, della superficie complessiva di 348,00 mq.;
il 70% della superficie scoperta del lotto è destinata a verde attrezzato, mentre la rimanente parte è destinata nel progetto da realizzarsi a parcheggio privato (44,40 mq.) che, unitamente ad altra area di 99, 60 mq. (particella 273) costituisce un'area complessiva di 144,00 mq.;

- l'immobile di progetto occupa una superficie in pianta di forma rettangolare, con il lato Sud prospiciente via Parroco Federico e l’edificio progettato risulta allineato ai fabbricati circostanti, tutti realizzati sul filo stradale, ed ha altezza pari o inferiore agli stessi ed il lotto di progetto è circondato sui lati Ovest ed Est da fabbricati, a Nord dalla linea ferrata della Circumvesuviana ed a Sud dalla via Parroco Federico.

- le particelle di cui trattasi sono classificate nel vigente PRG come "zona di ristrutturazione - Bl", soggetta ad intervento urbanistico preventivo e per tale zona l'Amministrazione comunale non ha mai adottato alcun piano attuativo, ma ha preso atto della già avvenuta piena urbanizzazione dell'area;

- il Comune di Pompei, a corredo della propria istruttoria, richiedeva parere tecnico-giuridico a professionisti di fiducia avv. G. M. e prof. arch. P. M. che si esprimevano favorevolmente al rilascio di permessi a costruire, fra cui quello in esame, tenuto conto della oramai completa urbanizzazione della zona;
l'arch. P.M. riteneva utile prevedere con il rilascio di titoli abilitativi edilizi specifiche prescrizioni atte a superare parte del deficit di verde attrezzato e sportivo riscontrato ed anche il Comune di Pompei, con relazione istruttoria del 04.05.2015, ha ritenuto l'intervento ammissibile salvo il perfezionamento degli atti di asservimento e cessione delle aree destinate a verde attrezzato e sportivo;

- la relazione istruttoria dà espressamente atto della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso a costruire nell'area in esame e, segnatamente, quanto al progetto presentato dai ricorrenti, ha rilevato che "rispetta i parametri urbanistici delle N.A. del P.R.G.;
in particolare, il volume del progetto, pari a mc 916,00, è inferiore a quello ammissibile di mc 1044,00 (mq 348,00 x mc/mq 3,00). il progetto viene redatto nel rispetto della L.R. 21/03".

Date tali premesse e preso atto che, inspiegabilmente, con provvedimento prot. n. 6816 del 16.02.2016, in epigrafe l'Ufficio tecnico del Comune di Pompei, previo richiamo alla comunicazione di avviso ex art. 10 bis della L. 241/90, mai notificato al richiedente , aveva rigettato, per le motivazioni ivi riportate, la domanda, R G e P S hanno impugnato, innanzi questo Tribunale, il predetto provvedimento

Il Comune di Pompei si è costituito in giudizio eccependo l‘inammissibilità e l’infondatezza, in fatto e in diritto del ricorso.

All’udienza del 10 novembre 2020 il ricorso è stato assegnato in decisione ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020.

DIRITTO

Nel merito, con la prima censura è dedotta la violazione degli artt. 6 e 42 N.T.A. al PRG del Comune di Pompei, oltre all’eccesso di potere (per carenza dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione, simulazione procedimentale, traviamento), al riguardo rilevandosi che:

- l'art. 42 delle NTA del PRG, rubricato "zone a destinazione viaria G4" ed, in particolare, la tabella A alla lettera e) - prevede che "Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale sarà di metri 5,00 per le strade vicinali e di metri 20,00 per le strade comunali. …..Nella larghezza stradale sono compresi gli eventuali marciapiedi demaniali, sia esistenti che in progetto”;

- nella specie l'Amministrazione ritiene che il progetto viola la prescrizione dell'art. 42 citato quanto alla distanza minima dal ciglio della strada, ma, in contrario, va osservato che l'area d'intervento oggetto di permesso a costruire ricade in zona B1, ovvero zona di ristrutturazione e completamento, soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA, che prevede che "Nelle zone storiche (A), di ristrutturazione e di completamento (B) e nelle zone di espansione (C),

limitatamente al caso di intervento urbanistico preventivo a carattere planovolumetrico e per le sole strade interne all'area di intervento, esistenti o di progetto, è ammessa la costruzione sul filo stradale e un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria e dalle aree di parcheggio misurato a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti. Nei casi sopradetti lungo il perimetro della zona di intervento tra edifici e confini di zone diversi, la distanza risulterà dall'applicazione della norma generale di regolamento edilizio";

- in sintesi, l'art. 6 consente la costruzione di fabbricati sul filo stradale in aree oggetto di piano attuativo ovvero già completamente urbanizzate, come nel caso in esame, ma, ciononostante, il Comune ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame la prescrizione dell'art. 42 delle NTA al PRG, contraddicendo tutta la precedente istruttoria ed i pareri tecnico-giuridici, resi nell'ambito di procedure analoghe, espressamente richiamati nella relazione istruttoria del 04.05.2015;

- l’Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria, ha dato atto della conformità del progetto subordinando il rilascio del permesso al perfezionamento di atti di asservimento e cessione per le dotazioni di standard propri delle previsioni di piano attuativo che, di fatto, si sono già realizzate nella zona che risulta completamente urbanizzata e, quindi, nel caso in esame, ha accertato la sussistenza dei presupposti per rilasciare il titolo ampliativo in assenza del previo piano urbanistico preventivo, in quanto l'area in oggetto si trova in zona già integralmente interessata da costruzioni e dotata di opere di urbanizzazione, che rispettano gli standard urbanistici, sul punto rilevandosi che la ratio delle norme di piano che subordinano l'edificazione all'approvazione di strumenti urbanistici preventivi si rinviene nella necessità di garantire uno sviluppo organico di aree di rilevante estensione;

- nella specie, le finalità dello strumento urbanistico preventivo sono state già conseguite anche mediante il rilascio di titoli abilitativi da parte del Comune che, di volta in volta, ha introdotto specifiche prescrizioni finalizzate alla realizzazione delle dotazioni standard ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria in linea con le prescrizioni di PRG nelle zone soggette a Piani attuativi., a qui l'applicazione alla fattispecie in esame anche delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA del PRG con riferimento alla costruzione dei fabbricati a filo strada;

La censura - con la quale è confutata la prima addotta ragione di non conformità urbanistica delle opere in oggetto, “in quanto non è rispettata la distanza di ml.

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