TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-10-03, n. 201805784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-10-03, n. 201805784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805784
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2018

N. 05784/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01593/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2013, proposto da
A D L, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci n. 19;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Orsini n. 30;

per l'annullamento

della nota prot. n. 249 del 9.01.2013, con la quale il dirigente del V Settore urbanistica-edilizia privata-condono edilizio del Comune di Pompei ha rigettato l'istanza di permesso di costruire in sanatoria n. 714 ex l. 724/94, registrata al prot. gen. n. 4594 del 28.02.1995, relativa ad opere consistenti nella realizzazione di sopraelevazione ad un fabbricato esistente;

della relazione del responsabile del procedimento per l’istruttoria della pratica e della nota prot. n. 1195 del 4.2.2012 recante il preavviso di diniego ex art. 10-bis, L. n. 241/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2018 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento n. 249 del 9.1.2013 con cui il Comune di Pompei ha rigettato l’istanza del 28.2.1995 n. 4594 di condono edilizio ex L. n. 724/1994 inerente la realizzazione di un fabbricato in sopraelevazione ad uno preesistente, motivato per la mancata esecuzione delle opere al 31.12.1993.

Ci costituiva il Comen di Pompeii con memoria formale del 18.4.2013.

Alla pubblica Udienza del 13.3.2018 con Ordinanza collegiale n. 1642 del 2018 la Sezione disponeva in particolare che il Comune resistente producesse documentazione atta a comprovare il mancato assunto completamento delle opere al 31.12.1993.

Il Comune ottemperava con produzione del 15.5.2018.

Il ricorrente depositava memoria il 15.5.2018.

1.1. Alla pubblica Udienza del 15 giugno 2018 sulle conclusioni delle parti come da verbale il gravame è stato ritenuto in decisione

2. Con unico motivo il ricorrente lamenta che il Comune abbia commesso travisamento del fatto e sia incorso in difetto del presupposto per avere affermato nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda di condono, che il manufatto oggetto di essa non era stato completato alla data limite fissata ex l. n. 724 del 1994 del 31.12.1993.

Alla luce della disposta ed ottemperata istruttoria e contrariamente a quanto assume parte ricorrente nella memoria per il merito del 15.5.2018 il motivo si rivela infondato.

Invero, il Comune ha depositato il PV di sopralluogo del 28.8.1994 prot. 287/94 ED redatto dalla Polizia municipale, in cui si attesta che a tale data “la sopraelevazione allo stato risulta completa di copertura in lamiera grecata coibentata e di tompagnatura sui lati sud ed est” ma al contempo si precisa che “mentre il lato ovest risulta tompagnato per un’altezza di mt 1,00”, a fronte, peraltro, di un’altezza media del manufatto precisata alla parte introduttiva del verbale in mt. 2,75.

Ciò sta a significare che la tompagnatura del fabbricato al lato ovest non era affatto completata ancora alla data del 28 agosto 1994, poiché il predetto lato sud era tompagnato ma solo fino all’altezza di mt. 1,00, restando priva di tompagnatura la restante altezza di mt. 1,75, ancorché media.

Ora, rileva il Collegio che il fabbricato solo parzialmente tompagnato non può dirsi completato al rustico e quindi ultimato ai fini di cui all’art. 31, L. n. 47 del 1985 richiamato dall’art. 39, L. n. 724/1994.

Si è infatti da tempo in tal senso precisato che “Ai fini del condono edilizio, in ordine al concetto di ultimazione dei lavori, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la stessa vada riferita all'esecuzione del rustico che presuppone, in particolare, l'intervenuto completamento delle tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 2 dicembre 2013 n. 2332)

Il concetto di ultimazione ai fini del condono è del resto normativamente delineato nel testo stesso dell’art. 31 co. 2, della l. n. 47 del 1985 (cui rinvia l’art. 39, l. n. 724/1994) che stabilisce che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente”.

In proposito la giurisprudenza ha di recente ribadito che ai fini del rilascio del provvedimento di condono è indispensabile che entro il termine massimo stabilito dalla L. n. 47/1985 e dall’art. 39, L. n. 724/1994, “l'organismo edilizio deve aver assunto una sua forma stabile ed una adeguata consistenza plano volumetrica, come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione "al rustico", ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016 n. 2911).

Non può nella specie dubitarsi che il “completamento delle tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 2 dicembre 2013 n. 2332, cit.) non sia predicabile, atteso che al lato ovest dell’edificio la tompagnatura è solo parziale, difettando, ancora alla data del 28.8.1998 una cospicua parte della tompagnatura, ossia quella che va dal mt. 1,00 ai mt. 2,75.

Correttamente dunque il Comune con il provvedimento gravato ha respinto la domanda di condono edilizio.

Il ricorso si profila pertanto infondato e va respinto.

Le spese possono essere contenute nella misura di cui al dispositivo in ragione della natura meramente formale della costituzione del Comune di Pompei.

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