TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-01-09, n. 201800028
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Pubblicato il 09/01/2018
N. 00028/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2017, proposto da:
Consorzio Parts &Services, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del bando di gara a procedura ristretta pubblicato in data 15.09.2017 (G.U.R.I.) dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale avente ad oggetto “il servizio di riparazioni veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri della Toscana” per un Importo complessivo di € 460.000,00, suddiviso in 8 lotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 15 settembre 2017, era pubblicato in G.U. il bando di gara a procedura ristretta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale avente ad oggetto <<il servizio di riparazioni veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri della Toscana>>per un importo complessivo di € 460.000,00, suddiviso in 8 lotti relativi alle province di Firenze, Livorno e Pisa, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Prato, Siena, Lucca e Massa.
Il consorzio ricorrente inviava una lettera di contestazione al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri relativa ad alcuni aspetti problematici del bando (come di altri bandi relativi ad altre Regioni) e presentava domanda di partecipazione alla procedura;con il presente ricorso impugnava altresì il bando e gli atti presupposti e conseguenti, articolando censure di: 1) violazione degli artt. 95, comma 3 e 4, d.lgs. 50/2016 e 60 del d.lgs. 56/2017, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta;2) violazione degli artt. 95, comma 4 e 5 d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta;3) violazione del principio di tassatività delle clausole immediatamente escludenti e violazione del principio di non discriminazione, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta, anomalia costo manodopera;4) violazione degli artt. 51 e 45 del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta;con il ricorso era altresì richiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto dalla Stazione appaltante con l’aggiudicataria.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 7 novembre 2017, n. 650, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: <<nella fattispecie appare manifestamente assente il requisito del periculum in mora indispensabile per la concessione della tutela cautelare, trattandosi della mera impugnazione di un bando non ancora seguita dall’aggiudicazione della procedura;….comunque, la ricorrente risulta aver presentato la propria domanda di partecipazione alla gara e .. non sussistono pertanto particolari ragioni di pregiudizio suscettibili di neutralizzazione attraverso la concessione della tutela cautelare>>.
L’infondatezza meritale del ricorso permette di prescindere dall’esame di ogni considerazione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione immediata del bando che, nella prospettazione di parte ricorrente, deriverebbe dalla natura immediatamente lesiva delle clausole relative al metodo di aggiudicazione e alla determinazione del costo del lavoro.
Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso (relativo all’illegittimo ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come previsto dal punto IV.