TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-12-01, n. 200912248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-12-01, n. 200912248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200912248
Data del deposito : 1 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17078/1996 REG.RIC.

N. 12248/2009 REG.SEN.

N. 17078/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 17078 del 1996, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Civitavecchia, 5;

contro

INAIL in persona del legale rappresentato, e difeso dapprima dagli avv.ti P V, D D P e V R e di poi, in persona del dirett. Centrale Risorse Umane, con nuovo mandato agli Avv.ti L V e A R,in Roma domiciliato in via IV Novembre,144;

per l'annullamento

della -OMISSIS- con cui il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha respinto la domanda presentata dal ricorrente in data 7 dicembre -OMISSIS- per il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità artrosi e discopatia, nonché degli atti connessi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Ist. Naz. Assicurazione Infortuni Sul Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designata nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il Consigliere L A O S;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con -OMISSIS- il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, Roma, vista l’istanza 7 dicembre -OMISSIS- con cui il dipendente -OMISSIS- ( di 8° q.f.) aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”, respinse la suddetta domanda, facendo proprio il parere medico legale negativo espresso dal Collegio medico legale di primo grado e confermato dal collegio di appello.

Avverso tale delibera, unitamente agli atti preordinati, il dipendente -OMISSIS- ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.

2) Violazione della legge n. 241/1990 e delle procedure previste dai regolamenti interni.

Si è costituito in giudizio l’INAIL, che nel 1996 ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi, con memoria difensiva del 30 aprile 2009 (in persona del direttore centrale Risorse Umane, che ha anche conferito nuova procura speciale agli Avvocati L V e A R dell’avvocatura interna) ha puntualmente replicato alle avverse censure, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009, uditi i difensori presenti come risulta da verbale, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della delibera con cui l’INAIL ha respinto l’istanza presentata dal suo dipendente - attuale ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità “-OMISSIS-”.

Il ricorso appare infondato.

Con il primo motivo il ricorrente deduce carenze istruttorie, poiché né il collegio medico legale di primo grado né quello di appello avrebbero adeguatamente valutato la documentazione medica esibita, che segnalava i disagi e le fatiche dei turni diurni e notturni quale concausa, nel corso di 20 anni di attività, dell’estrinsecarsi dell-OMISSIS- in questione.

In realtà, invece, la Commissione medico-legale di primo grado, dopo visita diretta del dipendente e dopo l’esame della radiografia della colonna vertebrale, ha concluso che “l’obiettività fisica è analoga a quella di persona della medesima età dell’esaminato”e che la -OMISSIS- non presenta “-OMISSIS-” e va considerata “legata all’età della persona” mentre “i -OMISSIS- dell’esaminato sono comparsi dopo il tamponamento automobilistico del -OMISSIS-”.

Anche la Commissione d’appello rileva che la -OMISSIS- è comune a tutta la colonna ed appare certamente più riconducibile ad -OMISSIS- compatibile con l’età che non a -OMISSIS- oppure a variazioni climatiche nell’ambiente lavorativo.

Proprio con riguardo alla asserita circostanza che dal 1971 al 1988 il ricorrente (nell’espletamento delle mansioni di assistente tecnico) sarebbe stato esposto a brusche variazioni di temperature (transitando in ambienti refrigerati) ed al sollevamento di pacchi di moduli stampati di circa Kg. 20 ciascuno, non si può tralasciare la considerazione che il dipendente in realtà dal 1985 era inquadrato nella 7° qualifica funzionale come funzionario d’informatica: pertanto, quanto meno dal 1985 (e cioè quattro anni prima della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio) le prevalenti mansioni non potevano consistere nello spostamento dei pacchi di moduli stampati;
né risulta che in precedenza il dipendente abbia manifestato problemi di salute connessi a -OMISSIS-.

Pertanto il collegio, alla luce del verbale delle due visite medico legali, non ritiene che sussista la dedotta carenza istruttoria.

2.1 Né tanto meno è ravvisabile il travisamento dei fatti riferito ai postumi del tamponamento subito dall’automobile in cui viaggiava il ricorrente: infatti tale incidente non viene indicato come la causa della -OMISSIS-, ma solo come eziopatogenesi dei -OMISSIS- dell’esaminato.

Il provvedimento impugnato, quindi, è stato adottato sulla base di corrette valutazioni medico-legali dell’infermità del ricorrente ed, inoltre, è esaustivamente motivato per relationem, atteso che nelle premesse contiene ampi riferimenti ai verbali sia della Commissione di primo grado che di quella di appello.

Invece è il ricorrente che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità dedotta, avrebbe dovuto provare il nesso di causalità almeno in termini di probabilità riferita a specifiche situazioni di fatto ed alla “durata ed intensità dell’esposizione a rischio (vedi Cass.SS.UU. 17.6.2004 n. 11353).

Nei sensi esposti, quindi, il primo motivo (articolato in più profili di censura) va disatteso.

2.2 Va, invece, dichiarato inammissibile il secondo ed ultimo motivo;
in parte per genericità poiché non vengono indicate le asserite variazioni delle procedure previste dal Regolamento organico del personale del 1978 per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed in parte perché la mancata indicazione sul provvedimento impugnato del termine e della autorità, cui poter ricorrere, costituisce per consolidata giurisprudenza una mera irregolarità (non rilevante) tutte le volte in cui (come nel caso all’esame) l’interessato abbia di fatto tutelato correttamente le proprie ragioni nella competente sede giurisdizionale (potendo, in caso contrario, usufruire del beneficio dell’errore scusabile con la conseguente rimessione in termini per tutelarsi).

3 Concludendo, quindi, il ricorso va respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, data la natura della controversia.

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