TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-11-07, n. 202200752

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-11-07, n. 202200752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200752
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 00752/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00692/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2021, proposto da
V C in proprio ed in qualità di procuratrice di altri comproprietari, rappresentata e difesa dagli avvocati P P e D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gonnesa, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Summer Dream S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della “ Diffida a desistere da turbative e molestie alla servitù di uso pubblico concernente la strada veicolare di uso pubblico di accesso all'arenile del parcheggio in prossimità della ex Tonnara di Porto Paglia ”, in data 1.7.2021, a firma del Responsabile del Settore 5°, senza alcun riferimento di protocollo, notificata alla ricorrente in data 5.7.2021;

- della “ Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della “Strada veicolare e pedonale di uso pubblico di accesso all'arenile dal parcheggio in prossimità della ex Tonnara di Porto Paglia ”, in data 1.7.2021, a firma del Responsabile del Settore 5°, senza alcun riferimento di protocollo e senza termine finale di efficacia;

- di tutti gli atti prodromici, sottesi, antecedenti e conseguenti ai provvedimenti di cui sopra, “ laddove esistenti e lesivi della sfera giuridica della ricorrente, quand'anche da quest'ultima non conosciuti ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gonnesa e di Summer Dream S.r.l.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, comproprietaria - unitamente alle sigg.re Demuro Stefania, Demuro Carla, Vinci Loredana, Vinci Simona Federica, Putzolu Federina e Atzei Ida - di diversi terreni ricadenti in agro del comune di Gonnesa (SU), Località “Porto Paglia”, collocati in zona H1 (tutela integrale) dal PPR e dal vigente PUC e ubicati in prossimità del litorale marino, del “villaggio dei pescatori” e della “tonnara di Porto Paglia”, ha impugnato – anche per conto degli altri comproprietari - gli atti indicati in epigrafe, con cui il Comune di Gonnesa: i) da un lato, in ragione della sussistenza di una servitù di uso pubblico veicolare e pedonale sulla strada ricadente nel terreno di proprietà dei ricorrenti, utilizzata da tempo immemorabile per l’accesso al mare, ha diffidato i proprietari del terreno a porre fine alle turbative sul possesso della strada oggetto di servitù, nel tratto ricadente nell’area di loro proprietà il cui attraversamento è indispensabile per ricongiungersi al tratto ricadente sull’area demaniale che conduce al mare;
ii) dall’altro, ha autorizzato la società Summer Dream S.r.l.s. - titolare di una concessione demaniale marittima n. 36/2007in località Porto Paglia, nel litorale cui conduce la strada - all’esecuzione dei lavori di ripristino della strada carrabile a fondo naturale che conduce alla concessione demaniale al fine di garantire il pubblico transito pedonale e veicolare.



1.1. Il ricorso, con il quale la ricorrente chiede l’annullamento degli atti sopra indicati e il risarcimento dei danni asseritamente subiti, è affidato ai seguenti motivi.

1a) Violazione di legge, e segnatamente degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., del principio di legalità, dell’art. 97 Cost., del connesso principio di separazione tra politica e amministrazione e dell’art. 107 del T.U.E.L.

Secondo la ricorrente l’impugnata autorizzazione costituirebbe, in sostanza, una ordinanza contingibile e urgente. Pertanto, essa sarebbe viziata da incompetenza, in quanto il Responsabile del Settore amministrativo non è in alcun modo titolato ad emanare le ordinanze contingibili e urgenti.

Il Comune avrebbe adottato - sul piano meramente formale e non sostanziale - un provvedimento di autorizzazione della concessionaria, odierna controinteressata, allo svolgimento di lavori urgenti non meglio definiti all’interno del terreno di proprietà dei ricorrenti, e ciò in luogo dell’emanazione di una ordinanza (che invece era stata adottata nel corso dell’anno 2020 e che però, a seguito dell’impugnazione della stessa dinanzi a questo Tribunale, era stata annullata in autotutela dal Comune per incompetenza, in quanto adottata dal Dirigente anziché dal Sindaco, con la conseguente definizione del giudizio per cessata materia del contendere).

1b) Con riguardo ad entrambi gli atti impugnati: violazione e falsa applicazione di legge (segnatamente, dell’art. 14 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada), degli artt. 823, 824 e 825 c.c., e dell’art. 378 della l. n. 2248/1865, All. F);
erroneità nei presupposti, vizio di motivazione e conseguente eccesso di potere allorquando viene individuata una servitù di uso pubblico sul terreno di proprietà Vinci – Demuro.

Lamenta la ricorrente che mai la pubblica Amministrazione ha in passato individuato nei terreni di proprietà degli eredi Vinci – Demuro un diritto di uso pubblico, in qualunque modo denominato, o men che meno sacralizzato la presenza sui medesimi terreni di un uso civico.

La ricorrente soggiunge che i terreni sono sempre stati assoggettati alla esclusiva proprietà, prima del padre della sig.ra V C (che la acquistò dai legittimi precedenti titolari, ovvero la società genovese che subentrò e rilevò i consorzi dei pescatori operanti nella vicina Tonnara, ai quali mai fu opposto alcunché dalla collettività) e oggi dei suoi eredi, che in passato hanno svolto dei lavori e addirittura domandato l’autorizzazione alla recinzione dei terreni, opera autorizzata dal Comune negli anni ’90.

Deduce, inoltre, la ricorrente, che solo i fruitori a pagamento del servizio di parcheggio privato possono accedere alla proprietà privata e solo in quanto ampia parte dei terreni sono stati concessi in locazione commerciale, sin dall’anno 2013, alla TI.PI. di Massa Edvige e c. S.a.s.

Peraltro, il Comune avrebbe erroneamente ritenuto la strada carrabile a fondo naturale quale “unica via di accesso al litorale”, avendo omesso di considerare l’esistenza del c.d. “cammino della tonnara”, che è pubblico e perfettamente accessibile da parte dell’utenza, una volta perfezionata la sosta nel terreno degli interessati, e che, con gli opportuni accorgimenti tecnici da eseguirsi nel tratto finale che immette all’arenile, ben potrebbe finanche essere idoneo al transito dei veicoli di protezione civile.

2) Con riguardo ad entrambi gli atti impugnati: violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto o, comunque, grave carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti funzionali all’emanazione del provvedimento ordinatorio, sviamento di potere.

Deduce la ricorrente che il Comune avrebbe dovuto aprire un normale procedimento amministrativo, comunicando la circostanza a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990.

3) Ancora con riguardo ad entrambi i provvedimenti: eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
violazione: del vincolo idrogeologico ex art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 gravante sull'immobile, del vincolo idrogeologico del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), aggiornato con deliberazione G.R. Sardegna n. 43/2 del 27.8.2020, per rischio idraulico Ri4 e pericolosità Hi4 molto elevati, del Vincolo geomorfologico (art. 8 N.A.) del PAI, Tutele del Piano Paesaggistico Regionale (Ambito n. 7 – Bacino Metallifero) ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, Tutele del Piano Paesaggistico Regionale (Ambito n. 7 – Bacino Metallifero) ex art. 143 del d.lgs. n. 42/2004, dei Vincoli ambientali, e segnatamente: Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. ITB040029 “Costa di Nebida” - Zona speciale di conservazione (ZSC) gravante su tutte le aree di proprietà Vinci/Demuro e oltre;
Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. ITB042250 “Da Is Arenas a Tonnara) - Zona speciale di conservazione (ZSC), ivi inclusa parte delle aree di proprietà Vinci/Demuro in argomento e oltre;

difetto di controllo (di conformità a tutte le citate norme) successivo alla posa in essere delle opere effettivamente realizzate.

Lamenta la ricorrente di non sapere se il concessionario, nelle proprie interlocuzioni con la pubblica Amministrazione, abbia previamente prodotto una qualche forma di progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria poi assentiti tramite il gravato provvedimento, e di non conoscere la tipologia di lavori che è stata eseguita sul terreno, né se queste opere possano essere ritenute compatibili con le stringenti norme paesaggistiche vigenti.

La ricorrente, inoltre, deduce che le opere eseguite dalla società Summer Dream S.r.l. eccederebbero abbondantemente quelle autorizzate.

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