TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-03-20, n. 201400283

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-03-20, n. 201400283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400283
Data del deposito : 20 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00041/2014 REG.RIC.

N. 00283/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 41/14, proposto da RI EL, rappresentato e difeso dagli avv. ti Reni e Sacco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, via S. Felice 6;



contro

l’Amministrazione dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
il Compartimento della polizia stradale per l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;



per l'ottemperanza

- della sentenza 27 maggio 2013, n. 391, notificata il 6 giugno 2013 e passata in giudicato il 20 settembre 2013, del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Il competente dirigente del Compartimento della Polizia stradale per Emilia Romagna trasferì d’ufficio l’ispettore capo RI EL dalla Polizia stradale di Novafeltria a quella di Rimini, con provvedimento poi annullato con sentenza 27 maggio 2013, n. 391, notificata all'Amministrazione il successivo 6 giugno, e passata perciò in giudicato dal 20 settembre.

1.2. La sentenza, autoesecutiva quanto alla parte demolitoria, ha altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in € 2.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

1.3. Tale somma non è stata spontaneamente versata dall’Amministrazione resistente, neppure dopo un atto di diffida in tal senso, comunicatole via p.e.c., nel corso del seguente mese di dicembre: così il creditore ha proposto il ricorso in esame, in cui, dopo aver rilevato il carattere di definitività della sentenza, e dichiarato che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando contenuto nel titolo giudiziario, ne ha chiesto l’ottemperanza.

1.4. In particolare, parte ricorrente ha domandato che questo giudice:

a)

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi